Sentenza n. 304/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento - del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall'I.N.P.S., Direzione provinciale di Chieti, Atto n. 34612 dell'11 novembre 2020, nella parte in cui non attribuisce allo stesso i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.L. 387/1987 e dell'art. 21 della Legge n. 232/1990; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; ... e per l'accertamento ... - del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.L. 387/1987 e dell'art. 21 della Legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio che aveva escluso i sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis d.l. 387/1987
Esito
Favorevole al ricorrente (militare in quiescenza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, congedato a domanda il 30 settembre 2018 all'età di 57 anni e dopo 40 anni di servizio, ha contestato la liquidazione del trattamento di fine servizio nella parte in cui non aveva incluso i sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis d.l. 387/1987. Ha dedotto di possedere i requisiti anagrafici e contributivi richiesti dalla norma e ha chiesto l'accertamento del diritto al ricalcolo della prestazione, oltre al pagamento delle differenze con interessi e rivalutazione. Ha inoltre rappresentato di avere previamente richiesto il ricalcolo all'INPS, senza ricevere risposta. L'INPS non si è costituito.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha riconosciuto che l'art. 6-bis d.l. 387/1987, richiamato dall'art. 1911, comma 3, d.lgs. 66/2010, si applica anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, compreso il personale dell'Arma dei Carabinieri. La disposizione prevede il beneficio dei sei scatti sia per chi cessa per raggiungimento del limite di età, inabilità permanente o decesso, sia per chi viene collocato a riposo a domanda dopo aver compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile. Il ricorrente rientrava nella seconda ipotesi, avendo 57 anni e 40 anni di servizio. Il termine del 30 giugno previsto per la domanda di collocamento a riposo non è stato qualificato come perentorio e il suo mancato rispetto non comporta decadenza: esso incide soltanto sulla decorrenza del collocamento a riposo. Il TAR ha inoltre distinto l'art. 6-bis d.l. 387/1987, relativo al calcolo dell'indennità di buonuscita, dall'art. 4 d.lgs. 165/1997, relativo alla base pensionabile, ritenendo che quest'ultimo non escluda il beneficio ai fini del trattamento di fine servizio. L'INPS è stato obbligato a rideterminare il trattamento includendo i sei scatti stipendiali. Sulle differenze spettano i soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. Non sono state liquidate spese di lite per la mancata costituzione dell'amministrazione, ma l'INPS è stato condannato alla rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 387/1987
Al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento
Il beneficio si applica anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare e, ai sensi del comma 2, anche a chi cessa a domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile.
art. 6-bis, comma 2, d.l. 387/1987
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile
La norma individua requisiti sostanziali anagrafici e contributivi per il beneficio; il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda non è decadenziale.
art. 6-bis, comma 3, d.l. 387/1987
I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda
Il termine del 30 giugno è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo e non condiziona, a pena di decadenza, il diritto ai sei scatti.
art. 1911, comma 3, d.lgs. 66/2010
Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387
La disposizione conferma l'applicabilità dell'art. 6-bis al personale delle forze di polizia a ordinamento militare.
art. 4 d.lgs. 165/1997
I sei aumenti periodici di stipendio ... sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile ... con esclusione del collocamento in congedo a domanda
La norma disciplina i sei scatti ai fini della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita disciplinato dall'art. 6-bis d.l. 387/1987.
art. 16, comma 6, l. 412/1991
Sulle differenze spettanti al ricorrente sono dovuti gli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
Concorre a escludere il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme dovute.
Massime di principio
- L'art. 6-bis d.l. 387/1987, richiamato dall'art. 1911, comma 3, d.lgs. 66/2010, riconosce i sei scatti stipendiali ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare collocato a riposo a domanda.
- Per il collocamento a riposo a domanda, il beneficio dei sei scatti spetta al dipendente che abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile; il termine del 30 giugno previsto per la domanda non è perentorio e il suo mancato rispetto non determina decadenza dal beneficio.
- Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis d.l. 387/1987 incide sulla decorrenza del collocamento a riposo, collegata al 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione della domanda, e non costituisce una condizione sostanziale per il riconoscimento dei sei scatti.
- L'art. 4 d.lgs. 165/1997 disciplina l'attribuzione dei sei scatti ai fini della base pensionabile e non esclude né modifica il distinto beneficio previsto dall'art. 6-bis d.l. 387/1987 ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio.
- In caso di ricalcolo del trattamento di fine servizio per inclusione dei sei scatti, sulle differenze spettano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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