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Sentenza

Sentenza n. 14577/2026 - Roma, Sezione 4T

per l’ottemperanza in parte qua al giudicato formatosi sulla sentenza n. 16654/2025 del Tribunale Amministrativo per il Lazio di Roma, Sez. IV ter, pubblicata il 26.09.2025 all’esito del giudizio iscritto al NRG 14204/2024.

Giustizia amministrativa202602116

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 16654/2025 quanto alla condanna solidale delle Amministrazioni al pagamento delle spese di lite

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditore delle spese)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 16654/2025, nella parte in cui il Ministero della Giustizia e la Commissione Interministeriale Ripam erano stati condannati in solido alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.200,00 oltre oneri di legge, in suo favore quale difensore dichiaratosi antistatario. Nel corso del giudizio, le Amministrazioni hanno depositato la contabile attestante il pagamento di € 1.762,28 effettuato il 2 aprile 2026.

La decisione

Il TAR ha accertato che il pagamento integrale dell’importo dovuto ha dato completa esecuzione alla sentenza oggetto di ottemperanza. Di conseguenza, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Nonostante l’avvenuto adempimento, ha posto le spese del giudizio di ottemperanza a carico solidale delle Amministrazioni, liquidandole in € 300,00 oltre oneri di legge. Ha ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La disposizione è richiamata nell’ambito del giudizio definito con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere a seguito dell’integrale esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale esecuzione del comando contenuto nella sentenza prima della decisione determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l’interesse alla prosecuzione della domanda esecutiva.
  • L’avvenuto adempimento dell’amministrazione nel corso del giudizio di ottemperanza non esclude necessariamente la condanna alle spese, che possono essere poste a carico dell’amministrazione obbligata in relazione alla necessità che ha determinato la proposizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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