Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 00877/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 e 133 c.p., assumendo che l'aumento di pena applicato per il riconosciuto vincolo della continuazione tra i reati fosse eccessivo. La doglianza investiva dunque soltanto il trattamento sanzionatorio, contestando la quantificazione degli aumenti per i reati unificati dal vincolo continuativo e chiedendo, in sostanza, una diversa valutazione della congruità della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla dosimetria della pena, osservando che la determinazione della pena-base e degli aumenti per continuazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo se sorretta da arbitrio o da motivazione manifestamente illogica. Nel caso concreto, la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta sufficiente, anche perché i reati erano omogenei, gli aumenti risultavano contenuti e non emergeva alcun superamento dei limiti legali dell'art. 81 c.p. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    "vincolo di continuazione"; "limite legale del triplo della pena base"

    Nel reato continuato, gli aumenti di pena devono restare entro i limiti previsti dalla norma e non possono tradursi in un surrettizio cumulo materiale; la verifica di legittimità riguarda anche il rispetto del limite legale del triplo della pena base.

  • art. 133 c.p.

    La graduazione del trattamento sanzionatorio deve essere compiuta dal giudice di merito secondo i criteri di commisurazione della pena ivi stabiliti, con valutazione discrezionale non sindacabile in cassazione se non per manifesta illogicità o arbitrarietà.

  • art. 132 c.p.

    La determinazione concreta della pena rientra nel potere discrezionale del giudice, da esercitarsi nel rispetto dei criteri legali di commisurazione.

Massime di principio

  • La determinazione della pena-base e degli aumenti per continuazione costituisce espressione di discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se la motivazione sia assente, apparente, arbitraria o manifestamente illogica.
  • Nel reato continuato non è necessario motivare analiticamente ogni singolo aumento di pena quando la motivazione complessiva consenta di verificare il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene, dei limiti legali dell'art. 81 c.p. e l'assenza di un surrettizio cumulo materiale.
  • Quando i reati unificati dal vincolo di continuazione sono omogenei e gli aumenti applicati sono contenuti, è sufficiente una motivazione sintetica sulla pena-base e sulla quantificazione complessiva degli aumenti.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione di merito sulla congruità della pena, se la dosimetria non risulti frutto di arbitrio o di ragionamento illogico.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.