Sentenza n. 1643/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di esclusione da una gara per la conclusione di accordi quadro aventi ad oggetto la fornitura di scuolabus e autobus ibridi ed elettrici
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui era stato escluso dalla procedura di gara. Nel corso del giudizio, l’amministrazione ha adottato un provvedimento di revoca in autotutela dell’esclusione e di riammissione del concorrente alla gara, depositato il 26 agosto 2026. Non risultano specificati nel testo i motivi di illegittimità dedotti contro l’esclusione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo il provvedimento di revoca dell’esclusione e di riammissione alla gara pienamente satisfattivo dell’interesse azionato, poiché il ricorrente ha conseguito il bene della vita perseguito. Il giudice ha posto le spese a carico dell’amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, rilevando che l’annullamento dell’esclusione è intervenuto dopo la proposizione del ricorso e in considerazione dello stesso. La Regione è stata condannata al pagamento di € 1.000,00, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
art. 34, comma 5, c.p.a.
la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. comporta l’obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale
La cessazione della materia del contendere consegue all’adozione, nelle more del giudizio, di un provvedimento pienamente satisfattivo; il giudice deve comunque regolare le spese applicando, nel caso concreto, il criterio della soccombenza virtuale.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l’amministrazione ritira l’atto impugnato e adotta un provvedimento pienamente satisfattivo della posizione del ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, non essendo più necessario decidere nel merito l’impugnazione.
- La cessazione della materia del contendere non esclude la decisione sulle spese di lite; queste devono essere regolate secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando quale parte sarebbe risultata verosimilmente soccombente alla luce della vicenda e considerando, in particolare, se l’amministrazione abbia rimosso l’atto solo dopo la proposizione del ricorso e in sua considerazione.
Come è indicizzato
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