Cassazione Penale, Sentenza n. 47100/2022 del 13/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Bucca ha proposto ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 14/09/2021 che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (17/07/2014). Le imputazioni erano: omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali IVA per il 2007 (capo a, art. 5, comma 1, d.lgs. n. 74/2000), bancarotta fraudolenta aggravata per distrazione e occultamento (capo b, artt. 216, 223, 219 r.d. n. 267/1942) e bancarotta fraudolenta documentale (capo c, artt. 216, 223, 219 r.d. n. 267/1942). Sul punto il giudice di rinvio aveva limitato la cognizione in ossequio alla sentenza di legittimità, procedendo a parziale rinnovazione della prova e rideterminando la pena in 2 anni e 8 mesi. Con il ricorso in cassazione l'imputato denunciava principalmente: violazione del mandato del giudice di rinvio (artt. 609, comma 2, e 624, comma 2, cod. proc. pen.) per avere il giudice esaminato questioni non devolute, la pretesa connessione essenziale tra i capi (sostenendo che le violazioni tributarie e le distrazioni/occultamenti sono strettamente connesse) e vizio di motivazione in relazione alla sovrapponibilità delle condotte contestate ai capi b) e c).
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo nel complesso infondato o inammissibile. Ha chiarito l'ambito di devoluzione definito dal ricorso di cassazione originario e ha stabilito che l'annullamento con rinvio riguardava solamente le questioni effettivamente devolute, in particolare la responsabilità per il capo c), la possibile derubricazione in bancarotta semplice dei capi b) e c), la sussistenza dell'aggravante di piu' fatti di bancarotta (art. 219 I. fall.) e il riesame delle circostanze attenuanti e della pena. La Corte ha ritenuto che il giudice di rinvio non abbia ecceduto il proprio mandato e che non sussistesse una "connessione essenziale" tale da imporre il riesame anche del capo a) o della responsabilità per il capo b). Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 5, comma 1
Norma che punisce l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali IVA; la Corte ne ha rilevato l'indipendenza rispetto alle fattispecie fallimentari contestate, escludendo che la violazione tributaria sia automaticamente connaturata alle condotte di distrazione o occultamento oggetto dei capi di bancarotta
r.d. n. 267/1942 (legge fallimentare), artt. 216, 219, 223
Art. 216 e seguenti disciplinano le fattispecie di bancarotta; la Corte ha esaminato la distinzione tra bancarotta fraudolenta documentale (capo c) e condotte di distrazione (capo b), e ha confermato che il giudice di rinvio doveva valutare la derubricazione e l'applicazione dell'aggravante ex art. 219 solo nella misura devoluta dalla Cassazione
codice di procedura penale, art. 609, comma 2
Norma che disciplina la cognizione del giudice di rinvio dopo l'annullamento con rinvio; la Corte ha ricordato che il giudice di rinvio deve uniformarsi alla sentenza di Cassazione per le questioni devolute e non può riesaminare statuizioni autonome non oggetto dell'annullamento
codice di procedura penale, art. 624, comma 2
Riferimento alla declaratoria di irrevocabilità parziale e ai limiti del rinvio; la Corte ha osservato che, anche in assenza di una formale declaratoria, occorre considerare l'ambito del ricorso originario per determinare l'oggetto del giudizio di rinvio
codice di procedura penale, artt. 587 e 627, comma 5
Richiamati a titolo di principio per l'effetto estensivo sulla devoluzione: la Cassazione ha sottolineato che il principio devolutivo deve essere parametrato all'ambito del ricorso originario
codice di procedura penale, art. 616
Norma che dispone la condanna alle spese per il ricorso rigettato; applicata dalla Corte alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. U. n. 4460/1994, Sez. U. n. 3423/2020, Sez. 4 n. 29186/2018)
La Corte ha richiamato orientamenti supremi secondo i quali va verificata la "connessione essenziale" tra le parti di sentenza per stabilire l'ambito del giudice di rinvio; confermata la regola secondo cui il giudice di rinvio non puo' travalicare il mandato e deve attenersi alle questioni devolute dalla sentenza di legittimità
Massime di principio
- Il giudice di rinvio è vincolato all'ambito delle questioni effettivamente devolute dalla sentenza di Cassazione: non può riesaminare questioni non oggetto di annullamento salvo che esse risultino logicamente e giuridicamente connesse in modo necessario con la parte annullata
- La mera correlazione fattuale tra reati (es. omissione tributaria e distrazione di somme) non è di per sé sufficiente a determinare una "connessione essenziale" che imponga il riesame di tutte le statuizioni: occorre una interdipendenza logico-giuridica che renda inevitabile il riesame
- Quando la Cassazione annulla parzialmente e rinvia, il giudice di rinvio deve rinnovare o integrare la prova solo rispetto alle questioni indicate dalla Cassazione; interpretazioni estensive del mandato devono essere adeguatamente motivate
- Le doglianze che prospettano violazione del mandato del giudice di rinvio devono confrontarsi specificamente con la motivazione del provvedimento impugnato e non possono limitarsi ad affermazioni generiche di travalicamento
- Il rigetto del ricorso di cassazione comporta normalmente la condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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