Sentenza n. 1205/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione sesta, n. 1768 del 2024, resa sul ricorso r.g. n. 1768/2024 per l’annullamento: a) della nota prot. n. 40421/2023 del 21 luglio 2023, notificata a mezzo p.e.c. in pari data, con cui il Dirigente del V Settore-Urbanistica ha comunicato la “conclusione negativa del procedimento di rideterminazione per il rilascio del Permesso di Costruire Convenzionato per la realizzazione di un “Centro per attività commerciali e sportive”, recante prot. n. 1031 del 11.1.2017; b) della nota prot. n. 11703/2023 del 1.3.2023, di riscontro alla memoria partecipativa ex artt. 7 e 10 bis della L. n. 241/1990, prot. n. 9324/2023 del 17.2.2023; c) della nota prot. n. 7191/2023 del 7.2.2023, recante “comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. Avvio del procedimento di rideterminazione per il rilascio del Permesso di Costruire Convenzionato per la realizzazione di un “centro per le attività commerciali e sportive”, prot. n. 1031 del 11.01.2017”; d) di tutti gli atti connessi, presupposti, successivi e conseguenziali; NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO E LA CONSEGUENTE DECLARATORIA del diritto degli odierni ricorrenti al rilascio del titolo edilizio richiesto con istanza prot. n. 1031 del 11.1.2017; E PER LA CONDANNA ex artt. 30 comma 1, 31 comma 3, 34 comma 1 lett. c) c.p.a., del Comune di Marcianise al rilascio del permesso di costruire di cui alla richiesta prot. n. 1031 del 11 gennaio 2017.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro la conclusione negativa del procedimento relativo alla domanda di permesso di costruire convenzionato per un centro commerciale e sportivo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti avevano impugnato la sentenza del TAR Campania e, in primo grado, la nota comunale recante la conclusione negativa del procedimento di rideterminazione relativo alla domanda di permesso di costruire convenzionato presentata nel 2017, nonché la comunicazione dei motivi ostativi e il successivo riscontro alla memoria partecipativa. Avevano inoltre chiesto l'accertamento del diritto al rilascio del titolo edilizio e la condanna del Comune al rilascio del permesso. Nel corso del giudizio d'appello, tuttavia, gli appellanti hanno comunicato di avere presentato una nuova domanda edilizia, sulla base di un'intesa con il Comune, e che l'amministrazione aveva successivamente rilasciato il permesso di costruire n. 44/2025. Hanno quindi dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione dell'appello, chiedendo una declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse. Il Comune ha aderito alla richiesta.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il rilascio del nuovo permesso di costruire ha soddisfatto l'interesse sostanziale degli appellanti alla realizzazione degli interventi progettati, determinando il venir meno dell'interesse concreto e attuale alla decisione sull'impugnazione del precedente diniego e della sentenza di primo grado. Il Collegio ha richiamato il principio della piena disponibilità dell'interesse a ricorrere: fino a quando la causa è trattenuta per la decisione, la parte può dichiarare di non avere più interesse; il giudice, non potendo procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, deve prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare l'improcedibilità. Le spese sono state compensate in ragione dell'accordo delle parti e dell'esito in rito.
Norme richiamate
art. 30, comma 1, c.p.a.
Richiamato nell'originaria domanda di condanna risarcitoria, senza che il giudice ne abbia fatto applicazione nella decisione finale.
art. 31, comma 3, c.p.a.
Richiamato nell'originaria domanda di accertamento e condanna, senza applicazione nella decisione finale.
art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.
Richiamato nell'originaria domanda di condanna al rilascio del titolo edilizio, senza applicazione nella decisione finale.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo l'interesse a ricorrere è nella disponibilità della parte: fino a quando la causa non è trattenuta per la decisione, il ricorrente può dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia.
- Quando sopravviene il venir meno dell'interesse concreto e attuale alla decisione, il giudice amministrativo, non potendo rilevare d'ufficio un interesse sostitutivo né sostituirsi alla parte nella relativa valutazione, deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso o dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse.
- Il rilascio, nelle more del giudizio, di un titolo amministrativo idoneo a soddisfare l'interesse sostanziale perseguito con l'impugnazione può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul precedente diniego.
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