Cassazione Civile, Ordinanza n. 09657/2024 del 10/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
I ricorrenti, quali garanti solidali di una società che aveva ottenuto un mutuo assistito da garanzia pubblica ex l. n. 662/1996, hanno proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso due cartelle di pagamento emesse per il recupero delle somme erogate dal Fondo di garanzia. Hanno dedotto, in sintesi, la carenza di motivazione delle cartelle, l’insussistenza dei presupposti per procedere a esecuzione forzata nei loro confronti perché non erano beneficiari diretti del finanziamento né debitori verso l’ente gestore, l’inapplicabilità dell’art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998 e la conseguente illegittimità dell’iscrizione a ruolo. In appello e poi in cassazione hanno inoltre contestato la qualificazione delle domande nuove introdotte con memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., sostenendo che si trattasse di mere precisazioni difensive e che dovessero essere esaminati i profili di nullità dei contratti di mutuo e fideiussione, la decadenza ex art. 1957 c.c., nonché la decadenza dell’agente della riscossione dal potere di emettere la cartella. Con i motivi di ricorso hanno poi censurato la motivazione della sentenza, l’applicabilità del privilegio e della riscossione esattoriale anche ai terzi garanti, e la valutazione presuntiva sulla loro conoscenza dell’origine del credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo infondati i motivi sulla motivazione apparente e sulla disciplina sostanziale del recupero dei crediti agevolati, e inammissibili i motivi che non si confrontavano con la ratio decidendi o che miravano a una rivalutazione del merito. È stata confermata la decisione di merito che aveva ritenuto legittima la riscossione mediante ruolo e cartella anche nei confronti dei fideiussori/terzi garanti, nonché corretta la declaratoria di inammissibilità delle nuove domande ed eccezioni introdotte tardivamente con memoria ex art. 183 c.p.c. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, alle spese del giudizio di legittimità in favore di entrambe le controricorrenti.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
Indica il rimedio oppositivo esperito avverso l’azione esecutiva, poi respinto nei gradi di merito e in cassazione.
art. 183, comma 6, c.p.c.
Le domande ed eccezioni introdotte con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. sono state ritenute nuove e, quindi, inammissibili perché aggiuntive e non meramente modificative.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla solo nei casi estremi di mancanza assoluta, apparenza, contrasto irriducibile o incomprensibilità obiettiva; nel caso concreto tali vizi non ricorrevano.
art. 24 Cost.
Invocato dai ricorrenti a sostegno delle doglianze sul diritto di difesa, ma non ritenuto violato.
art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998
La disposizione è stata interpretata in senso ampio, ricomprendendo gli interventi di sostegno pubblico anche in forma di garanzia e legittimando il recupero privilegiato mediante iscrizione a ruolo.
art. 8-bis, comma 3, d.l. n. 3/2015 conv. in l. n. 33/2015
"il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie... costituisce credito privilegiato"
È stata considerata norma confermativa del regime già vigente e non meramente innovativa; consente il recupero mediante iscrizione a ruolo anche verso i terzi garanti.
art. 17 d.lgs. n. 46/1999
Costituisce il fondamento procedurale del recupero esattoriale del credito pubblico in esame.
art. 21 d.lgs. n. 46/1999
Richiamato dai ricorrenti nel quadro delle doglianze sull’uso della riscossione esattoriale, ma non accolto.
art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602/1973
Richiamato in relazione alla dedotta decadenza dell’agente della riscossione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile o infondata nei passaggi precedenti.
art. 474 c.p.c.
Invocato per contestare la qualificazione del titolo e della procedura di riscossione, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per lamentare ultrapetizione/omessa pronuncia; le doglianze sono state ritenute inammissibili perché non colpivano la ratio decidendi.
art. 1203 c.c.
Richiamato per sostenere la surrogazione del gestore del Fondo nella posizione della banca, ma la censura è stata ritenuta inconferente rispetto alla declaratoria di novità delle domande.
art. 2729 c.c.
La censura sulla presunzione è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una diversa ricostruzione del fatto e non evidenziava una violazione dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
art. 1418 c.c.
Richiamato dai ricorrenti per prospettare la nullità dei contratti di fideiussione, ma tale profilo è stato dichiarato inammissibile perché tardivamente introdotto.
art. 1419 c.c.
Richiamato dai ricorrenti in tema di nullità contrattuale, senza accoglimento.
art. 1421 c.c.
Richiamato per l’ipotizzato rilievo d’ufficio della nullità, ma senza esito favorevole.
art. 1957 c.c.
Richiamato per la dedotta decadenza del creditore nei confronti dei fideiussori, ma il motivo è stato ritenuto tardivo/inammissibile.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la nullità della motivazione sussiste solo in ipotesi estreme: mancanza assoluta, motivazione meramente apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o incomprensibilità obiettiva; non è sufficiente una motivazione sintetica o non condivisa.
- La disciplina del recupero delle somme connesse agli interventi pubblici di sostegno alle imprese va interpretata in modo unitario: il termine "finanziamenti" comprende anche la concessione di garanzia pubblica, se coerente con la finalità di tutela e reintegrazione delle risorse pubbliche destinate allo sviluppo produttivo.
- Il credito del gestore del Fondo, una volta escussa la garanzia, è assistito da privilegio e può essere recuperato mediante iscrizione a ruolo; la procedura esattoriale è quindi legittima anche verso i terzi prestatori di garanzia, non solo verso il beneficiario diretto.
- La norma successiva che espressamente prevede il recupero del credito verso il beneficiario e i terzi garanti mediante ruolo può essere letta come confermativa del regime già desumibile dal sistema previgente, se la disciplina complessiva era già orientata al recupero delle risorse pubbliche.
- Nel rito civile, la memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. può modificare la domanda solo entro il perimetro della stessa pretesa originaria; non è consentito introdurre domande autonome e aggiuntive, perché ciò integra una mutatio libelli vietata.
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata o che si risolva in una diversa ricostruzione del fatto e in una richiesta di nuova valutazione del merito.
- La censura sulla violazione dell’art. 2729 c.c. è proponibile solo se si dimostra che il giudice ha attribuito rilievo a fatti privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non basta prospettare un diverso apprezzamento degli indizi o una lettura alternativa delle risultanze istruttorie.
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