Cassazione Civile, Ordinanza n. 10733/2024 del 22/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR della Lombardia che, confermando la CTP di Milano, aveva annullato parzialmente una cartella di pagamento notificata a una società contribuente, limitatamente alla misura dell'aggio dovuto all'agente della riscossione. La CTR aveva ritenuto applicabile la disciplina dell'art. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999 nel testo vigente al momento di maturazione dell'imposta e non la versione modificata dal d.l. n. 185 del 2008, escludendo quindi l'applicazione retroattiva della modifica. La società contribuente si è costituita resistendo al ricorso e, successivamente, ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, allegando l'intervenuta transazione della pretesa; l'agente della riscossione ha aderito a tale richiesta.
La decisione
La Corte ha preso atto, sulla base delle concordi indicazioni delle parti nelle memorie, che nelle more del giudizio era intervenuta una transazione tra l'Agenzia delle Entrate e la contribuente, con conseguente integrale sgravio degli avvisi di accertamento sottesi alla cartella di pagamento e quindi azzeramento anche del credito per aggi. Ha pertanto dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e ha compensato le spese.
Norme richiamate
art. 17 d.lgs. n. 112 del 1999
La CTR aveva ritenuto applicabile il testo vigente della norma al momento della maturazione dell'imposta e non la modifica introdotta successivamente dal d.l. n. 185 del 2008, escludendo l'efficacia retroattiva della nuova disciplina sull'aggio.
d.l. n. 185 del 2008
Citato come fonte della modifica normativa dell'art. 17 d.lgs. n. 112 del 1999, ritenuta dalla CTR non retroattivamente applicabile.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio di legittimità, interviene una transazione che determina l'integrale sgravio della pretesa sostanziale sottostante alla cartella impugnata, viene meno l'oggetto della controversia e il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- L'estinzione per cessazione della materia del contendere può essere dichiarata sulla base delle concordi indicazioni delle parti e degli atti che attestino l'eliminazione integrale del credito azionato, con conseguente caducazione anche delle componenti accessorie dipendenti, come l'aggio della riscossione.
- In presenza di cessazione della materia del contendere, è coerente disporre la compensazione delle spese di lite.
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