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Ordinanza

Ordinanza n. 5284/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento previa sospensione, - della graduatoria finale pubblicata su piattaforma on line in data 23.12.2025 relativa al bando di Concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di n. 161 unità di personale non dirigenziale, per il Ministero dell'istruzione e del merito Area dei funzionari (famiglia professionale funzionario giuridico-amministrativo-contabile) - n. 18 unità ufficio scolastico regionale Campania - Codice CAM.; - di ogni altro atto preordinato, connesso, presupposto e conseguente, ivi compreso il verbale e/o la determinazione del mancato riconoscimento, da parte della Commissione di valutazione, nei confronti del ricorrente, della riserva prevista all’art. 4 del Bando di Concorso a favore del personale che, alla data di pubblicazione del bando, aveva svolto servizio per almeno trentasei mesi e i contratti individuali di lavoro, eventualmente già stipulati o da stipularsi, in quanto conseguenti ad atto presupposto illegittimo.

Giustizia amministrativa202602512

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale del concorso pubblico per il reclutamento di funzionari giuridico-amministrativo-contabili presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, nella parte in cui non è stata riconosciuta al ricorrente la riserva prevista per il personale con almeno trentasei mesi di servizio

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la graduatoria finale pubblicata il 23 dicembre 2025 relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di 161 unità di personale non dirigenziale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con particolare riferimento alle 18 unità destinate all'Ufficio scolastico regionale per la Campania. Ha contestato anche il mancato riconoscimento, da parte della Commissione di valutazione, della riserva prevista dall'art. 4 del bando a favore del personale che, alla data di pubblicazione del bando, avesse prestato servizio per almeno trentasei mesi. Sono stati inoltre impugnati gli atti connessi e conseguenti, compresi gli eventuali contratti di lavoro stipulati o da stipulare. L'ordinanza non esamina il merito delle censure né la domanda cautelare, rilevando preliminarmente che la materia appartiene, secondo il nuovo riparto interno delle competenze del TAR Lazio, a una Sezione diversa da quella adita. Il ricorrente aveva altresì chiesto l'autorizzazione all'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati.

La decisione

Il Collegio ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami sul sito web dell'amministrazione, secondo le modalità indicate nell'ordinanza n. 836 del 2019 del TAR Lazio. Contestualmente ha rimesso il fascicolo all'attenzione del Presidente del TAR Lazio, affinché valuti il trasferimento della causa alla Sezione competente in applicazione del decreto di riparto delle materie n. 319 del 13 ottobre 2025, vigente per l'anno 2026. Non sono state decise né la legittimità della graduatoria, né la fondatezza della contestazione relativa alla riserva, né la domanda cautelare.

Norme richiamate

  • Art. 4 del bando di concorso

    La disposizione del bando prevede la riserva a favore del personale che, alla data di pubblicazione del bando, abbia svolto servizio per almeno trentasei mesi; la sua concreta applicazione non è stata esaminata nell'ordinanza.

  • Decreto di riparto delle materie del TAR Lazio n. 319 del 13 ottobre 2025

    È richiamato quale criterio organizzativo interno per individuare la Sezione competente a trattare la controversia nell'anno 2026.

  • Ordinanza TAR Lazio n. 836 del 2019

    È richiamata per le modalità operative della notificazione per pubblici proclami autorizzata dal Collegio.

Massime di principio

  • Quando una controversia rientra, in base al riparto interno delle materie del TAR, nella competenza di una Sezione diversa da quella investita, il fascicolo può essere rimesso al Presidente del Tribunale per la valutazione del trasferimento alla Sezione competente, senza decisione sul merito della domanda.
  • In presenza di un numero elevato di controinteressati, il giudice amministrativo può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami sul sito web dell'amministrazione, secondo le modalità stabilite dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciCompetenza
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiTutela del terzo

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