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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14511/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente pubblico)

La controversia

L'ente proprietario di alcuni immobili ha impugnato un avviso di accertamento IMU per l'anno 2014 emesso dal Comune, sostenendo che gli alloggi dovessero beneficiare dell'esenzione prevista per gli "alloggi sociali". La controversia era già stata decisa sfavorevolmente in primo grado e in appello: la Corte di giustizia tributaria regionale aveva escluso l'esenzione, ritenendo che per gli immobili ex IACP operasse una disciplina speciale di imposizione e non la causa di esenzione prevista per gli alloggi sociali. Nel ricorso per cassazione l'ente ha dedotto, con un primo motivo, violazione dell'art. 13 D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011, come modificato dalla L. n. 147/2013, per avere negato l'esenzione senza verificare se gli immobili avessero le caratteristiche degli alloggi sociali ai sensi del D.M. 22 aprile 2008; con un secondo motivo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, cioè la sussistenza dei requisiti degli alloggi sociali in capo agli immobili in questione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i due motivi, esaminati congiuntamente, affermando che per l'IMU 2014 l'esenzione spetta agli immobili che, pur appartenendo a enti di edilizia residenziale pubblica, siano concretamente qualificabili come "alloggi sociali" secondo il D.M. 22 aprile 2008. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, affinché verifichi in fatto se gli immobili litigiosi presentino i requisiti normativi degli alloggi sociali e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stata dedotta la violazione di legge per errata applicazione della disciplina IMU sugli alloggi sociali e sugli immobili degli enti di edilizia residenziale pubblica.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    è stata dedotta l'omissione di esame di un fatto decisivo, identificato nella qualificazione degli immobili come alloggi sociali.

  • art. 13 D.L. n. 201/2011

    comma 2, lett. b; comma 10

    la Corte ha ricostruito la disciplina IMU distinguendo l'esenzione per gli alloggi sociali dall'agevolazione prevista per gli immobili regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti equiparati.

  • L. n. 214/2011

    legge di conversione del D.L. n. 201/2011 richiamata per la disciplina IMU applicabile.

  • L. n. 147/2013

    ha modificato la disciplina, confermando per il 2014 il regime di esenzione degli alloggi sociali.

  • D.L. n. 102/2013

    art. 2, comma 2, lett. b; comma 4; art. 4

    la Corte ha richiamato tale decreto per affermare che gli alloggi sociali sono equiparati all'abitazione principale e quindi esenti a decorrere dal 1 gennaio 2014.

  • L. n. 124/2013

    legge di conversione del D.L. n. 102/2013 richiamata nella ricostruzione normativa.

  • D.Lgs. n. 504/1992

    norma richiamata per il diverso trattamento di alcune unità immobiliari rispetto agli alloggi sociali.

  • D.P.R. n. 616/1977

    richiamato per gli enti di edilizia residenziale pubblica aventi finalità analoghe agli IACP.

  • D.M. 22 aprile 2008, n. 32438

    definisce gli alloggi sociali; la Corte ha affermato che l'esenzione IMU spetta solo se gli immobili possiedono tali caratteristiche.

  • art. 14 preleggi

    richiamato per ribadire che le norme fiscali agevolative o di esenzione sono di stretta interpretazione e non consentono applicazioni analogiche o estensive.

Massime di principio

  • In materia tributaria le norme che prevedono esenzioni o agevolazioni devono essere interpretate in modo restrittivo, senza possibilità di analogia o interpretazione estensiva oltre i casi espressamente previsti.
  • Ai fini dell'IMU, non vi è coincidenza automatica tra immobili degli enti di edilizia residenziale pubblica e alloggi sociali: solo gli immobili che presentano concretamente i requisiti definiti dal D.M. 22 aprile 2008 possono beneficiare dell'esenzione prevista per gli alloggi sociali.
  • Quando il contribuente invochi un'esenzione fiscale fondata sulla qualificazione speciale dell'immobile, il giudice deve verificare in fatto la sussistenza dei requisiti normativi specifici dell'agevolazione.
  • La disciplina IMU distingue nettamente tra il regime degli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP/enti equiparati e quello degli alloggi sociali, riservando a questi ultimi il trattamento esentativo a decorrere dal 1 gennaio 2014.

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