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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49660/2023 del 13/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Torino che, riformando la decisione di primo grado, aveva dichiarato prescritti molti reati a lei contestati e aveva confermato la condanna per i capi 17, 19, 20 e 21 (varie ipotesi di bancarotta fraudolenta relative alla società Euronord s.r.l.), riconoscendo circostanze attenuanti e rideterminando la pena. I motivi di ricorso dedotti in Cassazione contestavano in particolare: (i) violazione di legge e motivazione apparente perché la Corte territoriale avrebbe recepito acriticamente la motivazione del GUP senza rispondere alle censure di appello; (ii) vizio per mancata autonoma valutazione del contenuto della sentenza di primo grado (richiamo illegittimo alla motivazione per relationem) nonostante specifiche doglianze in appello; (iii) carenze di motivazione circa la responsabilità penale della ricorrente sulle fattispecie di bancarotta distrattiva, impropria e documentale (assenza degli elementi costitutivi, carenza dell'elemento soggettivo, mancanza di nesso causale tra operazioni dolose e fallimento, insussistenza della bancarotta documentale).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi manifestamente infondati e/o generici: la censura si traduceva in una richiesta di revisione del merito e non contestava in modo specifico i punti decisivi della motivazione impugnata; la corte territoriale aveva fornito argomentazioni esaustive e aveva richiamato le motivazioni del primo grado in modo valido; la ricorrente non ha individuato con precisione le lacune o il pregiudizio derivante dalle supposte carenze motivazionali. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama il limite dell'impugnazione in Cassazione rispetto ai motivi ammessi: il ricorso non può essere utilizzato per una mera rivisitazione del merito e deve rispettare i limiti formali e di specificità richiesti dalla legge

  • Sez. U. n. 6402 del 30/04/1997 (Dessinnone, Rv. 207944)

    Principio di diritto secondo il quale la valutazione del fatto e delle risultanze probatorie è riservata al giudice di merito e non può essere trasformata in motivo di legittimità quando il ricorrente prospetti semplicemente una diversa lettura delle stesse

  • Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 (Rv. 275853)

    Affermato l'onere del ricorrente in Cassazione di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività dei motivi omessi o non considerati dal giudice dell'appello, al fine di consentire il sindacato di legittimità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente alla Corte di Cassazione, in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato, di disporre il pagamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende; applicata qui per determinare l'importo dovuto (euro 3.000,00)

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per la riconsiderazione globale del merito: i motivi che si limitano a invocare una diversa valutazione delle prove o delle risultanze vengono dichiarati inammissibili.
  • Chi impugna in Cassazione deve specificare con precisione quali osservazioni di merito non siano state valutate dal giudice dell'appello e perché ciò abbia inciso decisamente sul risultato; rimandi generici o riproduzioni integrali degli atti di merito sono inefficaci.
  • Il richiamo alla "motivazione per relationem" è criticabile solo se il ricorrente dimostra puntualmente la carenza motivazionale e il pregiudizio subito; la mera affermazione che la sentenza ha "ritrascritto" la decisione di primo grado senza autonoma valutazione è generica e insufficiente.
  • Nelle contestazioni relative a reati complessi (es. bancarotta fraudolenta) è necessario indicare concretamente quali elementi costitutivi siano mancanti (elemento soggettivo, nesso causale, modalità concretamente dissipatorie o falsificatorie) e documentare perché la decisione impugnata non li abbia valutati correttamente.
  • Un ricorso inammissibile può comportare la condanna alle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende; pertanto valutare con attenzione la concretezza e la specificità delle doglianze prima di proporre ricorso in Cassazione.
  • La Corte d'appello può legittimamente richiamare e integrare la motivazione del giudice di primo grado se tale richiamo è argomentato e mostra la completezza della valutazione: l'assenza di una parola "nuova" non significa automaticamente carenza motivazionale.

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