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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14306/2022 del 13/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 26/03/2021 che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca (diretta e per equivalente fino a € 83.706,14) relativo al reato di truffa aggravata. Il motivo centrale del ricorso è la doglianza sulla qualificazione del rapporto intercorso tra Bitetti e la società Bitetti s.r.l.: la difesa sosteneva che si trattasse di un rapporto di lavoro subordinato (anche se "attenuato") e che, quindi, i rimborsi contestati sarebbero spettati in qualità di dipendente e non costituivano profitto di reato. La difesa ha prodotto una consulenza tecnica di parte, dichiarazioni di dipendenti e ha evidenziato periodi di aspettativa per cariche elettive a sostegno della tesi di subordinazione; ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui lo status di amministratore può essere compatibile con quello di lavoratore subordinato.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Il Tribunale ha confermato l'esclusione del rapporto di lavoro subordinato tra Bitetti e la società, ritenendo prevalenti i fatti emergenti dalle dichiarazioni dei dipendenti e dalla dinamica aziendale: assenza di orario prestabilito e ampia discrezionalità negli accessi in azienda; gestione e direzione condivisa dell'impresa in ambito familiare; esercizio di potere direttivo da parte del ricorrente in qualità di amministratore (non come dipendente subordinato); posizione paritaria rispetto agli altri familiari che gestivano l'azienda; elementi sintomatici di fittizietà della subordinazione (riconoscimento di un superminimo sproporzionato e richiesta anticipata dei rimborsi). Tale motivazione è stata ritenuta adeguata a escludere il fumus boni iuris necessario per l'accoglimento dell'istanza di riesame sul sequestro. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali. Decisione del 25/11/2021.

Norme richiamate

  • art. 2094 cod. civ.

    Norma sulla definizione di lavoro subordinato; la pronuncia richiama il principio secondo cui la qualificazione del rapporto si fonda sugli elementi di fatto (vincolo di soggezione, orario, continuità, inserimento nell'organizzazione) e non sul nomen iuris attribuito dalle parti.

  • artt. 79 - 80 Testo Unico Enti Locali (T.U.E.L.)

    Richiamati dalla difesa in relazione alla materia dei rimborsi e delle posizioni di amministratori locali; la sentenza non entra nel merito applicativo specifico di tali norme quanto nella valutazione della natura del rapporto di lavoro e dell'eventuale profitto di reato.

  • art. 640, comma 2, cod. pen.

    Norma penale sulla truffa aggravata; il sequestro preventivo è stato disposto in relazione al profitto del reato di truffa aggravata contestato, e la decisione ha valutato se i rimborsi contestati costituissero indebitamente profitto di reato.

  • art. 2 L. 816/85

    Richiamata dalla difesa (richiesta di aspettativa per cariche elettive) per dimostrare l'assenza di percezione di retribuzione in determinati periodi; la Corte ha preso in considerazione tale circostanza ma l'ha ritenuta non dirimente rispetto agli altri indici probatori.

  • art. 8 D.L. n. 8/93

    Richiamato dalla difesa in relazione all'aspettativa per cariche elettive; anche questo riferimento normativo è stato valutato nel contesto probatorio ma non ha modificato la valutazione complessiva sulla natura del rapporto.

Massime di principio

  • La qualificazione di un rapporto come subordinato non dipende dal titolo contrattuale o dalla qualifica formale (es. "amministratore") ma dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione: vincolo di soggezione, orario, continuità, inserimento nell'organizzazione e potere direttivo/disciplinare sono gli indici decisivi.
  • In situazioni di impresa familiare, la forma societaria e i ruoli formali possono essere schermature: la valutazione deve considerare la reale distribuzione dei poteri e la gestione dell'azienda, anche attraverso dichiarazioni dei dipendenti e altri elementi probatori.
  • Elementi quali il riconoscimento di un superminimo individuale e la discrepanza remunerativa rispetto ad altri dipendenti possono essere indici di fittizietà del rapporto di subordinazione o di utilizzo distorsivo del rapporto di lavoro.
  • Richieste anticipate di rimborsi o comportamenti anomali nella gestione delle somme possono costituire elementi sintomatici a supporto dell'esistenza di un profitto di reato e giustificare misure cautelari qualora sussista il fumus boni iuris.
  • In sede di riesame di provvedimenti cautelari (sequestro preventivo), il giudice valuta la sussistenza del fumus boni iuris sulla base di una valutazione di merito sommaria; una motivazione adeguata e fondata su elementi concreti è difficilmente sindacabile in sede di impugnazione straordinaria.
  • La produzione di una consulenza tecnica di parte non è necessariamente decisiva: il suo peso dipende dalla congruenza con gli altri elementi probatori e dalla capacità delle parti di scalfire la valutazione motivata del giudice che ha esaminato la documentazione e le dichiarazioni.

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