Corte di giustizia, Sentenza C-99/16
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 maggio 2017. — Jean-Philippe Lahorgue contro Ordre des avocats du barreau de Lyon e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Lyon. — Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione di servizi – Direttiva 77/249/CEE – Articolo 4 – Esercizio della professione di avvocato – Dispositivo di accesso al réseau privé virtuel des avocats (rete privata virtuale degli avvocati) (RPVA) – Dispositivo di accesso “RPVA” – Diniego di rilascio ad un avvocato iscritto ad un ordine forense di un altro Stato membro – Misura discriminatoria. — Causa C-99/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto che negare a un avvocato stabilito in un altro Stato membro l’accesso al sistema elettronico RPVA, solo perché non iscritto a un foro francese, costituisce una restrizione alla libera prestazione di servizi. Tuttavia, tale restrizione può essere giustificata da esigenze di tutela dei destinatari dei servizi legali e di buona amministrazione della giustizia, purché sia proporzionata. La valutazione concreta della necessità e dell’equivalenza dei controlli spetta al giudice nazionale.
Rifiuto di rilasciare a un avvocato stabilito in un altro Stato membro l’accesso al sistema elettronico RPVA: se integri una restrizione alla libera prestazione di servizi e se sia giustificabile da tutela dei consumatori e buona amministrazione della giustizia.
La questione giuridica
Se il rifiuto di fornire il dispositivo di accesso RPVA a un avvocato regolarmente iscritto a un ordine forense di un altro Stato membro, perché non iscritto al foro dello Stato ospitante, costituisca una restrizione alla libera prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 77/249/CEE, letto alla luce degli articoli 56 TFUE e 57, terzo comma, TFUE, e se tale restrizione possa essere giustificata dagli obiettivi di tutela dei consumatori e di buona amministrazione della giustizia, nei casi in cui la legge non impone l’obbligo di agire di concerto con un altro avvocato.
Principio di diritto
Il rifiuto di rilasciare il dispositivo di accesso RPVA a un avvocato stabilito in un altro Stato membro, fondato solo sulla mancata iscrizione a un foro del primo Stato membro, costituisce una restrizione alla libera prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 77/249/CEE, in combinato disposto con gli articoli 56 TFUE e 57, terzo comma, TFUE. Tale restrizione può essere giustificata solo se, alla luce del contesto concreto, risponde realmente e in modo coerente agli obiettivi di tutela dei consumatori e di buona amministrazione della giustizia e non supera quanto necessario; la verifica della proporzionalità spetta al giudice nazionale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 4 direttiva 77/249/CEE
- Articolo 5 direttiva 77/249/CEE
- Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 77/249/CEE
- Articolo 56 TFUE
- Articolo 57, terzo comma, TFUE
- Articolo 202-1 decreto n. 91-1197 del 27 novembre 1991
- Articolo 748-1 code de procédure civile
- Articolo 930-1 code de procédure civile
- Decreto del 7 aprile 2009 relativo alla comunicazione per via elettronica dinanzi ai tribunaux de grande instance
- Articolo 9 del decreto del 7 aprile 2009
Rifiuto di accesso al RPVA per un avvocato stabilito in un altro Stato membro
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del tribunal de grande instance de Lyon relativo alla compatibilità con il diritto dell’Unione del diniego di accesso al réseau privé virtuel des avocats (RPVA), sistema di comunicazione elettronica processuale, nei confronti di un avvocato iscritto all’ordine forense di un altro Stato membro. La Corte interpreta l’articolo 4 della direttiva 77/249/CEE alla luce della libera prestazione dei servizi garantita dagli articoli 56 TFUE e 57, terzo comma, TFUE.
Fatti e procedimento principale
Il sig. Jean-Philippe Lahorgue, cittadino francese e avvocato iscritto all’ordine di Lussemburgo, ha chiesto all’Ordre des avocats du barreau de Lyon il rilascio di un dispositivo di accesso RPVA per poter esercitare in Francia come prestatore transfrontaliero di servizi. L’ordine ha rifiutato la richiesta perché l’interessato non era iscritto al foro di Lione. Il ricorrente ha quindi adito il giudice francese in via sommaria, sostenendo che il rifiuto gli impediva di esercitare in condizioni equivalenti a quelle di un avvocato francese.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto l’articolo 4 della direttiva 77/249/CEE, secondo cui l’avvocato che rappresenta o difende un cliente in giudizio o dinanzi alle autorità pubbliche esercita nello Stato ospitante alle condizioni previste per gli avvocati stabiliti in tale Stato, ma senza condizione di residenza o iscrizione a un’organizzazione professionale locale. È richiamato anche l’articolo 5 della stessa direttiva, che consente allo Stato ospitante di imporre in taluni casi l’azione di concerto con un avvocato locale, e l’articolo 7, paragrafo 1, che consente di chiedere prova della qualità di avvocato.
Sul piano nazionale, vengono menzionati l’articolo 202-1 del decreto n. 91-1197 del 27 novembre 1991, l’articolo 748-1 e l’articolo 930-1 del code de procédure civile, nonché il decreto del 7 aprile 2009 che disciplina la comunicazione elettronica dinanzi ai tribunaux de grande instance. In base a tale sistema, l’accesso al RPVA è collegato a un certificato elettronico e, in pratica, agli elenchi nazionali degli avvocati francesi.
Questione pregiudiziale riformulata
La Corte osserva che la formulazione del quesito conteneva un riferimento non corrispondente alla situazione concreta, poiché menzionava un avvocato iscritto nel foro dello Stato membro ospitante. Riformulando la questione, la Corte chiede in sostanza se il diniego del dispositivo RPVA a un avvocato regolarmente iscritto in un altro Stato membro, per il solo fatto che non è iscritto a un foro francese, costituisca una restrizione alla libera prestazione di servizi, e se tale restrizione sia giustificabile quando la legge non impone l’assistenza di un avvocato locale.
Ragionamento della Corte: esistenza di una restrizione
La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui l’articolo 56 TFUE vieta qualsiasi normativa nazionale che ostacoli o renda meno attraente l’esercizio della libera prestazione di servizi. Nel caso di specie, il diniego di accesso al RPVA obbliga gli avvocati stabiliti in altri Stati membri a usare mezzi più onerosi, come il deposito in cancelleria, la posta o l’assistenza di un avvocato francese dotato di accesso al sistema. Ciò rende l’esercizio dell’attività meno agevole e costituisce quindi una restrizione alla libera prestazione di servizi.
Giustificazioni invocate e loro ammissibilità
La Francia e il CNB invocano la buona amministrazione della giustizia e la tutela dei destinatari dei servizi legali. La Corte riconosce che tali obiettivi possono costituire motivi imperativi di interesse generale idonei a giustificare restrizioni alla libertà di prestazione dei servizi. Il sistema di identificazione legato al RPVA, fondato su certificati elettronici che attestano la qualità di avvocato iscritto a un ordine francese, appare in astratto idoneo a garantire che solo i soggetti abilitati possano accedere al sistema.
Verifica di proporzionalità demandata al giudice nazionale
La Corte precisa tuttavia che spetta al giudice del rinvio verificare se, nel contesto concreto, sia possibile consentire anche agli avvocati stabiliti in altri Stati membri l’accesso al RPVA, eventualmente con adattamenti tecnici, garantendo un livello di controllo equivalente a quello previsto per gli avvocati francesi. Se il controllo della qualità di avvocato può essere assicurato in modo equivalente anche tramite i canali alternativi di comunicazione elettronica o cartacea, il diniego non è proporzionato e non può essere giustificato. Il giudice nazionale deve dunque accertare la coerenza e la necessità della restrizione rispetto agli obiettivi perseguiti.
Decisione e principio affermato
La Corte dichiara che il rifiuto di fornire il dispositivo di accesso RPVA, nei confronti di un avvocato iscritto a un ordine forense di un altro Stato membro e per il solo motivo della mancata iscrizione a un foro dello Stato ospitante, costituisce una restrizione alla libera prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 77/249/CEE, in combinato disposto con gli articoli 56 TFUE e 57, terzo comma, TFUE. Tale restrizione può essere giustificata solo se risponde realmente agli obiettivi di tutela dei consumatori e di buona amministrazione della giustizia e se non eccede quanto necessario; la verifica spetta al giudice del rinvio.
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