Corte di giustizia, Sentenza C-150/16
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 maggio 2017. — Fondul Proprietatea SA contro Complexul Energetic Oltenia SA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Craiova. — Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Credito vantato da una società il cui capitale è detenuto a maggioranza dallo Stato rumeno nei confronti di una società della quale tale Stato è l’unico azionista – Dazione in pagamento – Nozione di “aiuto di Stato” – Obbligo di notifica alla Commissione europea. — Causa C-150/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che una dazione in pagamento deliberata da una società a maggioranza pubblica non è automaticamente un aiuto di Stato, ma può esserlo se ricorrono tutte le condizioni dell’articolo 107 TFUE. Il giudice nazionale deve verificare sia l’imputabilità allo Stato e l’uso di risorse statali, sia l’assenza di un comportamento equivalente di un creditore privato, sia l’idoneità della misura a incidere su concorrenza e scambi intracomunitari. Qualora la misura sia qualificata come aiuto, scatta l’obbligo di notifica preventiva alla Commissione ex articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
Aiuti di Stato: una dazione in pagamento accettata da una società pubblica può integrare un aiuto di Stato se comporta un vantaggio mediante risorse statali, è imputabile allo Stato, non sarebbe concessa da un creditore privato e incide sugli scambi tra Stati membri
La questione giuridica
Se la decisione di una società detenuta a maggioranza da uno Stato membro di accettare, per estinguere un credito, una dazione in pagamento consistente nel trasferimento della proprietà di un bene di un’altra società, e di corrispondere la differenza di valore, costituisca aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE; in caso affermativo, se tale misura debba essere previamente notificata alla Commissione ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
Principio di diritto
Una dazione in pagamento approvata da una società controllata dallo Stato può costituire aiuto di Stato quando, in concreto, comporta un vantaggio economico concesso mediante risorse statali ed imputabile allo Stato, non sarebbe ottenibile da un creditore privato in condizioni normali di mercato e può incidere sugli scambi tra Stati membri falsando la concorrenza. Se il giudice nazionale qualifica la misura come aiuto di Stato, le autorità nazionali devono notificarla alla Commissione prima della sua esecuzione ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
Norme richiamate
- Articolo 107 TFUE
- Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
- Codice civile rumeno, articolo 1469, paragrafo 2
- Codice civile rumeno, articolo 1609
- Articolo 267 TFUE
Aiuti di Stato e dazione in pagamento tra società pubbliche
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Curtea de Apel Craiova in una controversia tra Fondul Proprietatea SA e Complexul Energetic Oltenia SA. Il giudice rumeno chiede se la decisione di CE Oltenia, società a maggioranza statale, di accettare una dazione in pagamento da parte di un’altra società interamente controllata dallo Stato, possa costituire aiuto di Stato e, in caso positivo, se richieda notifica preventiva alla Commissione.
Fatti e procedimento principale
CE Oltenia era creditrice di Electrocentrale per circa RON 28,7 milioni. L’assemblea generale di CE Oltenia ha approvato il trasferimento della centrale termoelettrica di Chișcani, di proprietà di Electrocentrale, a titolo di dazione in pagamento; poiché il valore del bene era superiore al credito, CE Oltenia ha versato a Electrocentrale la differenza di circa RON 8,1 milioni. Inoltre, CE Oltenia ha rilevato 280 dipendenti e ottenuto il trasferimento delle quote di emissione. Fondul Proprietatea ha impugnato la decisione sostenendo, in sostanza, che l’operazione avvantaggiasse solo Electrocentrale, consentendole di liberarsi di un asset non redditizio e di restare sul mercato dell’energia elettrica.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte:
- se la decisione di CE Oltenia costituisca aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE, in particolare quanto a risorse statali, selettività e incidenza sugli scambi tra Stati membri;
- in caso affermativo, se l’aiuto fosse soggetto all’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
Normativa e criteri applicati
La Corte richiama la nozione consolidata di aiuto di Stato: intervento dello Stato o mediante risorse statali, idoneità a incidere sugli scambi tra Stati membri, vantaggio selettivo e falsazione o minaccia di falsazione della concorrenza. In materia di risorse statali e imputabilità, la Corte ricorda che anche risorse controllate pubblicamente, pur non appartenendo stabilmente al bilancio statale, possono integrare risorse statali; inoltre, per le imprese pubbliche l’imputabilità può essere desunta da un insieme di indizi, tra cui il controllo statale e il coinvolgimento delle autorità pubbliche. Per il vantaggio selettivo, la Corte richiama il criterio del creditore privato: l’operazione non costituisce aiuto se il beneficiario avrebbe ottenuto lo stesso trattamento da un operatore privato in condizioni normali di mercato.
Ragionamento della Corte
La Corte afferma che una dazione in pagamento deliberata da una società pubblica non è di per sé un aiuto di Stato. Spetta al giudice nazionale verificare, in concreto, se l’operazione abbia comportato un vantaggio concesso direttamente o indirettamente mediante risorse statali ed imputabile allo Stato, tenendo conto degli indizi indicati dalla giurisprudenza. Quanto al vantaggio, il giudice deve valutare globalmente gli elementi dell’operazione, in particolare il valore dell’attivo trasferito e l’ammontare del saldo versato, per stabilire se Electrocentrale avrebbe potuto ottenere condizioni analoghe da un creditore privato. La Corte sottolinea che gli aiuti che alleggeriscono i costi di gestione normalmente dovuti falsano in linea di principio la concorrenza. Sull’incidenza sugli scambi, la Corte rileva che non occorre una prova di effetti reali: è sufficiente l’idoneità della misura a incidere sugli scambi e a falsare la concorrenza. Nel settore dell’energia, liberalizzato e caratterizzato da scambi transfrontalieri, una misura del genere può avere tali effetti.
Obbligo di notifica preventiva
La Corte ricorda che l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE istituisce un controllo preventivo sui nuovi aiuti: l’attuazione deve essere sospesa fino alla decisione della Commissione. Se il giudice nazionale qualifica l’operazione come aiuto di Stato, le autorità nazionali sono tenute a notificarla alla Commissione prima dell’esecuzione.
Dispositivo
La Corte risponde che:
- la decisione di una società detenuta in maggioranza da uno Stato membro di accettare una dazione in pagamento e di versare la differenza di valore può costituire aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE se ricorrono le condizioni relative a risorse statali, imputabilità allo Stato, assenza di condizioni analoghe a quelle di un creditore privato e idoneità a incidere sugli scambi e sulla concorrenza;
- se il giudice nazionale qualifica la misura come aiuto di Stato, essa deve essere notificata alla Commissione prima della sua esecuzione ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
Rilievo pratico
Per i professionisti, la sentenza conferma che operazioni patrimoniali tra società pubbliche o controllate dallo Stato vanno scrutinate non solo sotto il profilo civilistico e societario, ma anche alla luce del diritto degli aiuti di Stato. La verifica decisiva resta economico-giuridica: occorre accertare se l’ente pubblico abbia agito come un operatore di mercato oppure abbia concesso un vantaggio selettivo grazie al controllo pubblico.
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