Cassazione Penale, Sentenza n. 24816/2023 del 08/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in unico motivo: violazione di legge per mancata sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo) dei reati contestati. Quanto alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, si sostiene che l'imputato non era a conoscenza della sentenza dichiarativa di fallimento al momento della cessione del furgone e quindi non avrebbe avuto l'intenzione specifica di sottrarre beni ai creditori. Quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, si deduce che le scritture contabili non sono state occultate per volontà dell'imputato ma risultavano presso la Guardia di Finanza in relazione a un procedimento tributario, quindi non vi sarebbe stata la volontaria sottrazione o la fraudolenta tenuta dei libri.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la doglianza circa la mancanza del dolo: per la bancarotta patrimoniale la Corte territoriale aveva motivato che l'imputato era consapevole dello stato di dissesto e, vendendo il furgone e trattenendo la somma pagata, aveva volontariamente sottratto attivo ai creditori; per la bancarotta documentale la fattispecie è stata ricondotta alla seconda ipotesi dell'art. 216, comma 1, n. 2 della legge fallimentare, e la Corte ha ritenuto sufficiente il dolo generico per la fraudolenta tenuta/occlusione di parte delle scritture, motivando altresì la configurabilità del dolo specifico alla luce dell'evasione totale dell'imputato. Confermata la condanna di merito e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare
La Corte ha applicato la seconda ipotesi dell'art. 216, comma 1, n.2 L.F., distinguendo tra occultamento fisico delle scritture (che richiede dolo specifico) e fraudolenta tenuta/omessa consegna di parti delle scritture (configurabile anche con dolo generico). Nella specie la Corte ha ritenuto sufficiente il dolo generico e ha motivato anche sulla possibile sussistenza del dolo specifico.
disposizioni in materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (legge fallimentare e relativa giurisprudenza)
La giurisprudenza richiede per la bancarotta patrimoniale la consapevolezza dello stato di dissesto e l'intento o la coscienza di sottrarre attivi ai creditori; per la bancarotta documentale esistono forme alternative (occultamento fisico vs fraudolenta tenuta) con diverso rilievo dell'elemento soggettivo.
Massime di principio
- Per la bancarotta fraudolenta patrimoniale è determinante la prova della consapevolezza dell'imprenditore dello stato di dissesto: la vendita o la sottrazione di beni quando l'imprenditore sa di non poter pagare i debiti può integrare il dolo necessario.
- La bancarotta documentale può configurarsi in più forme: l'occultamento fisico delle scritture (che richiede dolo specifico volto a recare pregiudizio ai creditori) e la fraudolenta tenuta/omessa consegna di libri e documenti (che può integrarsi con dolo generico se ostacola la ricostruzione del patrimonio).
- La presenza delle scritture presso terzi (es. Guardia di Finanza) non esclude automaticamente la responsabilità se la condotta complessiva e gli elementi probatori dimostrano volontà di sottrarre o di non consentire la ricostruzione dell'attivo aziendale.
- In Cassazione la contestazione di merito che si limiti a chiedere una diversa valutazione delle prove è difficilmente idonea a determinare l'annullamento: occorre dimostrare violazioni di legge o contraddizioni nella motivazione.
- Elementi indiziari come l'evasione fiscale totale, la consistente riduzione dell'attivo e l'appropriazione del prezzo di vendita sono valutati cumulativamente e possono far ritenere sussistente il dolo (generico o specifico) richiesto per i reati fallimentari.
- La conferma della condanna comporta anche l'addebito delle spese processuali; chi propone ricorso senza riuscire a invertire la valutazione di merito rischia di perdere anche economicamente.
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