Cassazione Penale, Sentenza n. 19633/2023 del 10/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Taranto (02/01/2023) che aveva confermato il rigetto dell'istanza di sostituzione della misura cautelare (custodia in carcere) con arresti domiciliari presso l'abitazione della nipote Cervelli Vanessa a Grottaglie, con utilizzo del braccialetto elettronico. La ricorrente deduce un unico motivo: violazione dell'art. 309 c.p.p. e carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In particolare sostiene che il Tribunale avrebbe fondato il pericolo di recidiva su una generica 'negativa personalità' e su precedenti penali non recenti e senza collegamento con elementi concreti e attuali; che la distanza di oltre 20 km dalla sua precedente area di residenza rende adeguata la domiciliazione a Grottaglie; che la misura degli arresti domiciliari con braccialetto sarebbe idonea a impedire lo spaccio e l'uso di strumenti telefonici/informatici; e che il maggior reddito della nipote sarebbe sufficiente a garantire il sostentamento e a rendere improbabile la reiterazione criminosa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il Tribunale del riesame ha motivato in modo congruo e non manifestamente illogico la persistenza del pericolo di reiterazione di reati di spaccio: non sono emersi elementi nuovi idonei a mutare il quadro cautelare; il tempo decorso è stato valutato come "neutro" (non indicativo di attenuazione del pericolo); la domiciliazione a Grottaglie è stata ritenuta inadeguata perché il Comune è troppo prossimo all'area di spaccio e i 20 km non sono, di per sé, idonei a impedire la continuazione dell'attività illecita; la detenzione domiciliare non garantirebbe il divieto di uso di telefoni/strumenti informatici, elemento significativo dato che l'attività illecita avrebbe avuto sviluppo tramite molteplici contatti telefonici; il reddito prospettato non appare sufficiente a costituire un sicuro deterrente alla reiterazione. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma che regola l'appello ex art. 310 c.p.p. al Tribunale del riesame; utilizzata come titolo dell'impugnazione che in sede di riesame ha valutato la sostituzione della misura cautelare.
art. 309 cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla ricorrente per censurare la motivazione; la Corte ha ritenuto che non sussista violazione di tale disposizione e che la motivazione del giudice del merito sia congrua e logica.
art. 81, 110, 112 (comma 1 n.4 e 3) cod. pen.; art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 81, 110, 112 commi 1 n. 4 e 3, cod. pen. e 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norme penali richiamate per delineare il reato contestato (reiterata cessione di sostanza stupefacente e relative aggravanti/partecipazione): quadro normativo della fattispecie che giustifica la valutazione del pericolo di reiterazione.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale per gli adempimenti relativi all'esecuzione delle misure (es. comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario); la Corte dispone la trasmissione del provvedimento all'istituto per quanto previsto da tale norma.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 3, n. 41185 del 20/10/2021)
Sez. 3, n. 41185 del 20/10/2021
Principio richiamato: in caso di sopravvenienza di presunti elementi nuovi che dovrebbero giustificare la revoca o la sostituzione di una misura cautelare, al giudice spetta solo il compito di motivare il mancato riconoscimento della novità o della decisività degli stessi, senza dover rinnovare integralmente la motivazione di merito.
Massime di principio
- Per ottenere la sostituzione o l'attenuazione di una misura cautelare occorrono elementi nuovi, concreti e decisivi rispetto a quanto già valutato dal giudice: mere prospettazioni generiche non sono sufficienti.
- Il "tempo silente" (l'intervallo temporale dall'applicazione della misura o dalla condanna) ha valenza neutra e non costituisce di per sé elemento idoneo a dimostrare l'attenuazione del pericolo di recidiva.
- La prossimità geografica all'area di attività illecita è un elemento rilevante: anche distanze dell'ordine di 20 km possono essere considerate insufficienti a garantire l'assenza di contatti con l'area di spaccio, a seconda del contesto.
- La misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico non è automaticamente ritenuta idonea a impedire la prosecuzione di attività illecite se non è verificata l'effettiva impossibilità di usare strumenti telefonici o informatici.
- La disponibilità di reddito o il sostegno economico da parte di terzi non basta, di per sé, a dimostrare l'improbabilità della reiterazione criminosa: serve una valutazione concreta della capacità deterrente di tale condizione.
- In sede di cassazione il sindacato sulla motivazione del giudice di merito è limitato: la Suprema Corte verifica la logicità, la congruenza e la conformità a legge della motivazione, senza sostituirsi alle valutazioni di merito quando appaiono plausibili e coerenti.
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