Cassazione Penale, Sentenza n. 39759/2025 del 10/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere e, in via subordinata, di sostituzione con arresti domiciliari. La misura era stata applicata per reati richiamati dagli artt. 624, 625 nn.2 e 7 e 61 n.5 c.p., aggravata per evasione del 1 marzo 2025. Il ricorrente deduce violazione e erronea applicazione dell'art. 275, comma 2, c.p.p., sostenendo che il provvedimento non avrebbe considerato nuovi elementi prodotti (esiti di incidente probatorio del 2/7/2025) e che sussisterebbero elementi di resipiscenza, comportamento positivo e adeguatezza/proporzionalità della misura (art. 275, comma 2-bis, c.p.p.), compreso il domicilio presso la compagna e il tempo trascorso (circa cinque mesi).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il Collegio ha rilevato d'ufficio che è intervenuta sentenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 38160 del 21/10/2025; richiamata anche la n. 9437/2025) che ha dichiarato inammissibile il ricorso principale avverso la sentenza di condanna della Corte d'appello, rendendo superflua la valutazione degli ulteriori motivi. Il principio richiamato è che l'irrevocabilità di una sentenza di condanna eseguibile determina il venir meno della funzione servente delle misure cautelari e impedisce la rimessione in libertà; conseguentemente l'appello cautelare è divenuto inammissibile. È stato altresì precisato che l'inammissibilità sopravvenuta esclude l'obbligo di pagamento delle spese e della somma ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Il provvedimento è stato trasmesso alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 275 c.p.p.
art. 275, comma 2, cod. proc. pen.
Norma sulla motivazione del provvedimento cautelare; la difesa ha invocato inosservanza o errata applicazione per mancata valutazione di elementi nuovi, ma la Corte ha ritenuto la questione superata dall'irrevocabilità della condanna principale.
art. 275 c.p.p. (comma 2-bis)
art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Principio di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare; la censura sulla mancata valorizzazione del tempo trascorso e del comportamento del detenuto non è stata esaminata nel merito perché la funzione della misura è venuta meno a seguito della sentenza definitiva eseguibile.
art. 616 c.p.p.
Norma relativa al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ricorda che l'inammissibilità sopravvenuta non comporta l'obbligo di tale versamento.
art. 94 disp. att. c.p.p.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale cui sono demandati adempimenti di cancelleria dopo la dichiarazione di inammissibilità.
Giurisprudenza consolidata (Sez. U. Litteri e altre)
Sez. U. n. 31524 del 14/7/2004 (Litteri); Sez. 6 n. 10786 del 09/02/2018 (Privitera); Sez. 3 n. 8361 del 26/01/2024 (Bueno Tejada)
Costante giurisprudenza che afferma come l'irrevocabilità della sentenza di condanna a pena detentiva eseguibile determini il venir meno della funzione servente della misura cautelare e precluda la rimessione in libertà; principio decisivo anche nel caso di successivi ricorsi cautelari.
Massime di principio
- Se sulla vicenda penale grava ormai una sentenza di condanna definitiva ed eseguibile, la funzione servente della misura cautelare viene meno e gli strumenti impugnatori cautelari possono risultare inammissibili per sopravvenuta inutilità.
- La produzione di elementi nuovi (es. esiti di incidente probatorio successivi) e la dimostrazione di resipiscenza o di adeguate condizioni domiciliari sono argomenti rilevanti per la revoca o la sostituzione della misura, ma devono essere valutati prima che la condanna diventi irrevocabile o devono incidere sull'esecutività della sentenza per produrre effetti sul regime cautelare.
- Quando si propone ricorso avverso misure cautelari, è strategico proporlo tempestivamente e documentare con chiarezza la novità della prova e la prognosi favorevole; se esiste il rischio di una sentenza definitiva imminente, va considerata l'urgenza dell'intervento difensivo.
- L'inammissibilità sopravvenuta di un ricorso non comporta automaticamente condanna alle spese o versamenti se non configura una soccombenza effettiva; tuttavia le conseguenze processuali e temporali della definitiva esecuzione della pena vanno sempre valutate nella pianificazione difensiva.
- In casi simili è utile richiedere al giudice che valuti espressamente l'eventuale novità probatoria rispetto al tempo del precedente provvedimento e dimostrare l'effettiva incidenza di tali elementi sulla prognosi di pericolosità e sul rischio di reiterazione.
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