Sentenza n. 1154/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania che aveva dichiarato cessata la materia del contendere e compensato le spese nel giudizio sull'accesso agli atti
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante non ha contestato la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma esclusivamente la compensazione delle spese disposta dal TAR. Ha dedotto che la compensazione è consentita soltanto nei casi tassativamente previsti dalla legge processuale. L'istanza di accesso era stata notificata a mezzo PEC il 2 maggio 2025; l'amministrazione era rimasta inerte per oltre trenta giorni, inducendo il richiedente a notificare e depositare il ricorso al TAR il 30 giugno 2025, nel rispetto del termine di decadenza indicato nella sentenza. L'amministrazione aveva consentito l'accesso soltanto il 24 luglio 2025, quando il ricorso era già stato depositato e l'interessato aveva già sostenuto i relativi costi.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato parzialmente la sentenza di primo grado limitatamente alle spese. Ha ritenuto illegittima la compensazione, poiché la fattispecie non rientrava nei casi tassativi previsti dalla legge processuale. L'accesso intervenuto prima di un ordine giudiziale non ha escluso l'obbligo dell'amministrazione di rimborsare le spese, dato che l'inerzia protrattasi oltre trenta giorni aveva reso necessario il ricorso e l'accesso era stato consentito soltanto dopo il suo deposito. Le spese sono state quindi poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, nella misura di euro 250 oltre accessori per il primo grado e di euro 250 oltre accessori per l'appello, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. È stato inoltre dichiarato ripetibile a carico dell'amministrazione il contributo unificato. Il giudice ha precisato che la tariffa forense costituisce per il giudice un parametro orientativo e non vincolante, potendo le spese essere liquidate anche al di sotto dei minimi tariffari in ragione delle caratteristiche concrete e della natura del contenzioso.
Norme richiamate
Norme della legge processuale sulla compensazione delle spese di lite
I casi di compensazione delle spese sono tassativi; al di fuori di tali ipotesi le spese devono essere regolate secondo il criterio della soccombenza.
Norme processuali sull'azione di accesso ai documenti amministrativi
L'inerzia dell'amministrazione protratta oltre il termine previsto e la successiva ostensione intervenuta dopo la proposizione del ricorso giustificano l'addebito delle spese all'amministrazione secondo la soccombenza virtuale.
Principio di riserva di legge in materia processuale
Le regole processuali non possono essere introdotte da fonti secondarie in assenza di un'espressa autorizzazione legislativa; le tariffe forensi non vincolano il giudice nella liquidazione delle spese.
Massime di principio
- La compensazione delle spese di lite nel processo amministrativo è ammessa esclusivamente nei casi tassativamente previsti dalla legge processuale; in mancanza di tali presupposti opera il criterio della soccombenza.
- Quando l'amministrazione consente l'accesso agli atti soltanto dopo la proposizione del ricorso, la sopravvenuta cessazione della materia del contendere non esclude l'obbligo di rifondere le spese sostenute dal ricorrente, se l'inerzia amministrativa aveva reso necessario il giudizio.
- Ai fini della regolazione delle spese, la condotta dell'amministrazione deve essere valutata secondo il criterio della soccombenza virtuale, considerando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso in assenza dell'ostensione sopravvenuta.
- La tariffa forense costituisce un parametro di orientamento per la liquidazione giudiziale delle spese, ma non vincola il giudice, che può determinare l'importo anche al di sotto dei minimi tariffari in relazione alle circostanze specifiche e alla natura del contenzioso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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