Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28995/2025 del 03/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa)

La controversia

Due soggetti che avevano resistito nel precedente ricorso per cassazione hanno proposto istanza/ricorso per correggere un errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 5781/2025. In quella ordinanza la Corte aveva dichiarato inammissibile il ricorso del fallimento e lo aveva condannato alla rifusione delle spese in favore dei resistenti, ma nel dispositivo non aveva riportato la richiesta di distrazione delle spese in favore dei rispettivi difensori antistatari, richiesta che era stata formulata nei controricorsi. La domanda mirava quindi a integrare l'ordinanza con la menzione dell'attribuzione delle spese ai difensori per dichiarato anticipo.

La decisione

La Corte ha accolto la richiesta di correzione dell'errore materiale e ha disposto l'integrazione dell'ordinanza n. 5781/2025, sia in motivazione sia nel dispositivo, inserendo la clausola di attribuzione ai difensori dei controricorrenti delle spese liquidate. Non ha modificato il precedente esito di inammissibilità del ricorso principale, ma ha corretto l'omissione relativa alla distrazione delle spese. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • art. 196-quinquies disp. att. c.p.c.

    richiamato come base per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla correzione dell'ordinanza.

Massime di principio

  • L'omessa menzione, nel provvedimento, della distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, quando la relativa richiesta sia stata effettivamente formulata, integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione.
  • La correzione di errore materiale consente di integrare il dispositivo e la motivazione per rendere il provvedimento coerente con quanto già domandato e deciso, senza incidere sul merito della statuizione principale.
  • Quando la Corte liquida le spese in favore della parte vittoriosa ma omette la distrazione richiesta, può essere disposto l'inserimento della clausola di attribuzione al difensore per dichiarato anticipo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.