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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32146/2024 del 07/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti contestavano la declaratoria di "non doversi procedere" pronunciata dal Tribunale di Siracusa ai sensi dell'art. 469 c.p.p., lamentando: 1) violazione degli artt. 3 e 24 Cost. e dell'art. 419 c.p.p. per non essere stati autorizzati a costituirsi parti civili nonostante la loro manifestata volontà in udienza; 2) mancata verifica della regolarità delle notifiche del decreto che dispone il giudizio alle persone offese; 3) errore nel calcolo della prescrizione del reato (sostengono prescrizione in 10 anni) per non avere considerato eventuali interruzioni e la qualificazione aggravata del fatto ex art. 476, comma 2, cod. pen.; 4) omissione di considerare la qualità di pubblico ufficiale di Serafina Calafiore come tutore.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che: a) la sentenza adottata ex art. 469 c.p.p. (proscioglimento predibattimentale per estinzione del reato per prescrizione) non è impugnabile dalle parti civili, poiché la norma consente di sentire solo l'imputato e il pubblico ministero; b) l'esistenza di una fase predibattimentale non è una novità normativa tale da attribuire alle persone offese la qualità per opporsi alla decisione; c) il calcolo della prescrizione è stato correttamente effettuato dal Tribunale (termine estinto in data 10 luglio 2021, con la sospensione prevista dall'art. 83 d.l. 18/2020), e non può valere la contestazione della fattispecie aggravata quando la stessa non è allegata nel capo di imputazione; d) conseguentemente i ricorrenti erano privi di interesse e il motivo è manifestamente infondato. Perciò il Collegio ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 469 c.p.p.

    Consente al giudice di dichiarare, in sede predibattimentale, il non doversi procedere per cause quali l'estinzione del reato; la decisione è resa sentendo l'imputato e il pubblico ministero e non è impugnabile dalla parte civile.

  • art. 419 c.p.p.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione al diritto delle parti civili a intervenire; la Corte ha ritenuto che tale disposizione non attribuisce alla parte civile il potere di opporsi a una declaratoria ex art. 469 c.p.p.

  • art. 110 e art. 490 c.p.

    Norme sostanziali relative alla concorso di persone e alla soppressione di documento (testamento): definiscono la fattispecie contestata agli imputati nel capo d'imputazione.

  • art. 476 c.p.

    Prevede la fattispecie di reato relativa al falso in testamento; la Corte osserva che la forma aggravata prevista dal comma 2 non può essere ritenuta in sentenza se non è stata legittimamente contestata nel capo d'imputazione.

  • artt. 157 e 161 c.p.

    Richiamati in relazione alla determinazione del termine prescrizionale massimo; la Corte applica tali criteri a favore dell'imputato nel caso di incertezza.

  • art. 83 d.l. 17/03/2020, n. 18 (convertito con L. 24/04/2020, n. 27)

    Prevede la sospensione dei termini processuali per il periodo dell'emergenza Covid-19; la sospensione è stata computata nella determinazione della decorrenza della prescrizione a favore dell'imputato.

  • art. 554 bis c.p.p.

    Introdotto dalla riforma per disciplinare l'udienza di comparizione predibattimentale; la Corte chiarisce che la presenza di una fase predibattimentale non è una novità assoluta e non incide sul principio che la declaratoria ex art. 469 c.p.p. non è impugnabile dalla parte civile.

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    Prevede la trasmissione degli atti alla Corte competente quando l'impugnazione va convertita per incompetenza della Corte territoriale; la Corte ha applicato tale regola trasformando l'appello in ricorso per cassazione e ricevendo gli atti.

Massime di principio

  • Una sentenza di proscioglimento predibattimentale ex art. 469 c.p.p. per cause come la prescrizione è decisa sentendo solo l'imputato e il pubblico ministero: le parti civili non hanno titolarità per opporsi a quella declaratoria e, quindi, non hanno interesse processuale ad impugnare tale provvedimento in sede penale.
  • La sussistenza di una "fase predibattimentale" non attribuisce automaticamente alle persone offese poteri diversi da quelli previsti dalla legge: la partecipazione o la volontà manifestata dalla parte civile non sostituisce la legittimazione normativa ad opporsi alla declaratoria ex art. 469.
  • Nel dubbio sulla decorrenza o durata della prescrizione va preferita l'interpretazione più favorevole all'imputato; vanno inoltre considerati gli effetti sospensivi previsti da norme straordinarie (es. art. 83 d.l. 18/2020) nella determinazione del termine estintivo.
  • La qualificazione del fatto come aggravato ai sensi del secondo comma dell'art. 476 c.p. richiede una specifica contestazione nel capo d'imputazione (indicazione della natura "fidefacente" dell'atto o formula equivalente); in mancanza l'aggravante non può essere valorizzata in sentenza.
  • Se un atto di impugnazione è proposto avverso una decisione formalmente inappellabile, la Corte può dichiarare il ricorso inammissibile e sanzionare le parti con le spese e, se del caso, con ammende quando l'impugnazione appare manifestamente infondata.

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