Cassazione Penale, Sentenza n. 32146/2024 del 07/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti contestavano la declaratoria di "non doversi procedere" pronunciata dal Tribunale di Siracusa ai sensi dell'art. 469 c.p.p., lamentando: 1) violazione degli artt. 3 e 24 Cost. e dell'art. 419 c.p.p. per non essere stati autorizzati a costituirsi parti civili nonostante la loro manifestata volontà in udienza; 2) mancata verifica della regolarità delle notifiche del decreto che dispone il giudizio alle persone offese; 3) errore nel calcolo della prescrizione del reato (sostengono prescrizione in 10 anni) per non avere considerato eventuali interruzioni e la qualificazione aggravata del fatto ex art. 476, comma 2, cod. pen.; 4) omissione di considerare la qualità di pubblico ufficiale di Serafina Calafiore come tutore.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che: a) la sentenza adottata ex art. 469 c.p.p. (proscioglimento predibattimentale per estinzione del reato per prescrizione) non è impugnabile dalle parti civili, poiché la norma consente di sentire solo l'imputato e il pubblico ministero; b) l'esistenza di una fase predibattimentale non è una novità normativa tale da attribuire alle persone offese la qualità per opporsi alla decisione; c) il calcolo della prescrizione è stato correttamente effettuato dal Tribunale (termine estinto in data 10 luglio 2021, con la sospensione prevista dall'art. 83 d.l. 18/2020), e non può valere la contestazione della fattispecie aggravata quando la stessa non è allegata nel capo di imputazione; d) conseguentemente i ricorrenti erano privi di interesse e il motivo è manifestamente infondato. Perciò il Collegio ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 469 c.p.p.
Consente al giudice di dichiarare, in sede predibattimentale, il non doversi procedere per cause quali l'estinzione del reato; la decisione è resa sentendo l'imputato e il pubblico ministero e non è impugnabile dalla parte civile.
art. 419 c.p.p.
Richiamato dai ricorrenti in relazione al diritto delle parti civili a intervenire; la Corte ha ritenuto che tale disposizione non attribuisce alla parte civile il potere di opporsi a una declaratoria ex art. 469 c.p.p.
art. 110 e art. 490 c.p.
Norme sostanziali relative alla concorso di persone e alla soppressione di documento (testamento): definiscono la fattispecie contestata agli imputati nel capo d'imputazione.
art. 476 c.p.
Prevede la fattispecie di reato relativa al falso in testamento; la Corte osserva che la forma aggravata prevista dal comma 2 non può essere ritenuta in sentenza se non è stata legittimamente contestata nel capo d'imputazione.
artt. 157 e 161 c.p.
Richiamati in relazione alla determinazione del termine prescrizionale massimo; la Corte applica tali criteri a favore dell'imputato nel caso di incertezza.
art. 83 d.l. 17/03/2020, n. 18 (convertito con L. 24/04/2020, n. 27)
Prevede la sospensione dei termini processuali per il periodo dell'emergenza Covid-19; la sospensione è stata computata nella determinazione della decorrenza della prescrizione a favore dell'imputato.
art. 554 bis c.p.p.
Introdotto dalla riforma per disciplinare l'udienza di comparizione predibattimentale; la Corte chiarisce che la presenza di una fase predibattimentale non è una novità assoluta e non incide sul principio che la declaratoria ex art. 469 c.p.p. non è impugnabile dalla parte civile.
art. 568, comma 5, c.p.p.
Prevede la trasmissione degli atti alla Corte competente quando l'impugnazione va convertita per incompetenza della Corte territoriale; la Corte ha applicato tale regola trasformando l'appello in ricorso per cassazione e ricevendo gli atti.
Massime di principio
- Una sentenza di proscioglimento predibattimentale ex art. 469 c.p.p. per cause come la prescrizione è decisa sentendo solo l'imputato e il pubblico ministero: le parti civili non hanno titolarità per opporsi a quella declaratoria e, quindi, non hanno interesse processuale ad impugnare tale provvedimento in sede penale.
- La sussistenza di una "fase predibattimentale" non attribuisce automaticamente alle persone offese poteri diversi da quelli previsti dalla legge: la partecipazione o la volontà manifestata dalla parte civile non sostituisce la legittimazione normativa ad opporsi alla declaratoria ex art. 469.
- Nel dubbio sulla decorrenza o durata della prescrizione va preferita l'interpretazione più favorevole all'imputato; vanno inoltre considerati gli effetti sospensivi previsti da norme straordinarie (es. art. 83 d.l. 18/2020) nella determinazione del termine estintivo.
- La qualificazione del fatto come aggravato ai sensi del secondo comma dell'art. 476 c.p. richiede una specifica contestazione nel capo d'imputazione (indicazione della natura "fidefacente" dell'atto o formula equivalente); in mancanza l'aggravante non può essere valorizzata in sentenza.
- Se un atto di impugnazione è proposto avverso una decisione formalmente inappellabile, la Corte può dichiarare il ricorso inammissibile e sanzionare le parti con le spese e, se del caso, con ammende quando l'impugnazione appare manifestamente infondata.
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