Sentenza n. 314/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 855/2024 emessa in data 5 dicembre 2024 dalla Corte di Appello di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Milano che riconosceva il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e al rimborso delle spese legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha prestato servizio come docente a tempo determinato negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020. La Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 855/2024 del 5 dicembre 2024, ha accertato il suo diritto a beneficiare dell’importo di 500 euro per ciascun anno scolastico, mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, condannando il Ministero anche al rimborso delle spese legali. Poiché il Ministero non ha spontaneamente adempiuto, la ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza. Il Ministero si è costituito senza contestare l’inadempimento, il passaggio in giudicato e la notificazione della sentenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza della Corte di Appello è passata in giudicato, è stata notificata al Ministero il 5 dicembre 2024 e non è stata eseguita. Sono quindi risultate soddisfatte le condizioni dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dell’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997. Il Ministero è stato condannato a dare piena esecuzione alla sentenza, compreso il pagamento delle spese legali, entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato, con ulteriori centoventi giorni per l’esecuzione. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio economico di euro 500 per ciascuno degli anni scolastici, mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto dalla sentenza della Corte di Appello posta in esecuzione.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La disposizione consente il giudizio di ottemperanza per conseguire l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
La disposizione è richiamata quale ulteriore presupposto per l’esecuzione nei confronti dell’amministrazione di una pronuncia giurisdizionale notificata.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è fondato quando l’amministrazione non esegue una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e notificata, purché siano soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dalla normativa speciale applicabile.
- In presenza di un inadempimento non contestato dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione integrale della sentenza, includendo sia la prestazione principale sia le statuizioni sulle spese legali.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore dopo l’inutile decorso del termine assegnato.
- Quando l’attività commissariale rientra nei compiti istituzionali dell’organo nominato, non è dovuto uno specifico compenso al commissario ad acta.
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