Cassazione Civile, Ordinanza n. 05239/2024 del 28/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente era stato raggiunto da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2012, con recupero a tassazione di maggiori IRPEF, addizionale regionale, addizionale comunale, IRAP e IVA, oltre sanzioni, a seguito di verifiche su fatturazioni ritenute relative ad attività inesistenti nei rapporti con una ditta terza. In primo e secondo grado le domande del contribuente erano state respinte. Con il ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo, il contribuente ha denunciato la violazione degli artt. 3 e 61 d.lgs. 546/1992, dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e degli artt. 113 e 132 c.p.c., sostenendo che la sentenza di appello fosse meramente motivata per relationem sulla sentenza di primo grado, senza autonoma valutazione critica, e ha inoltre richiamato in memoria una sentenza penale assolutoria sopravvenuta, invocandone il preteso effetto vincolante nel giudizio tributario.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha osservato che il motivo, pur cumulatando profili ex art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c., era scrutinabile, ma nel merito la CTR aveva espresso una motivazione autonoma e sufficientemente articolata, richiamando in modo critico gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, tra cui la questione della delega del funzionario firmatario, l’inerenza e l’inesistenza delle operazioni, e le dichiarazioni del titolare dell’altra impresa coinvolta. La motivazione per relationem è stata ritenuta legittima perché non ridotta a mera adesione acritica alla decisione di primo grado. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre agli ulteriori oneri previsti dal d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
È ammissibile un ricorso che cumuli in un unico motivo censure di violazione di legge e vizi motivazionali, purché le doglianze siano specificamente intelligibili e separabili.
art. 3 d.lgs. 546/1992
È richiamato nel motivo di ricorso per censurare la motivazione della sentenza tributaria di appello.
art. 61 d.lgs. 546/1992
È richiamato nel motivo di ricorso per censurare la motivazione della sentenza tributaria di appello.
art. 118 disp. att. c.p.c.
È richiamato come parametro della motivazione della sentenza, in tema di sufficienza e forma dell’argomentazione giudiziale.
art. 113 c.p.c.
È richiamato come norma violata per la pretesa carenza di autonoma motivazione della sentenza di appello.
art. 132 c.p.c.
È richiamato come norma violata per la pretesa nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Nel processo tributario è legittima la motivazione per relationem della sentenza d’appello solo se il giudice dia conto di una autonoma valutazione critica dei motivi di gravame e degli elementi di causa; è invece nulla se si risolva in una mera adesione acritica alla decisione di primo grado.
- Il vizio di violazione di legge riguarda l’erronea interpretazione o applicazione della norma astratta, mentre la censura alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove attiene al diverso vizio motivazionale, non al sindacato sulla correttezza giuridica della decisione.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito un nuovo esame del merito; il controllo della Suprema Corte resta limitato alla coerenza logico-giuridica della motivazione e non si estende alla rivalutazione del materiale probatorio.
- Il giudice di merito può fondare la decisione sulle prove ritenute più attendibili senza dover confutare espressamente ogni elemento probatorio contrario non accolto.
- La motivazione per relationem è nulla solo quando non consenta di individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo o non renda verificabile la compatibilità logico-giuridica della decisione
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