Sentenza n. 2503/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’annullamento della determinazione dirigenziale n. rep. QC/-OMISSIS- del 18.4.2025, n. prot. QC/-OMISSIS- del 18.4.2025, notificata in data 23.6.2025, di rigetto dell’istanza di assegnazione in regolarizzazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell’Ater, sito in Roma, in via -OMISSIS- fabbr. -OMISSIS-, matricola-OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'istanza di assegnazione in regolarizzazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato il diniego dell'istanza di assegnazione in regolarizzazione, deducendo di avere vissuto nell'alloggio della madre, assegnataria ERP, dal 2012 e di avervi fatto rientro dopo la separazione e per prestarle assistenza, pur senza trasferirvi la residenza anagrafica. Ha lamentato, in primo luogo, la violazione della disciplina regionale sulla regolarizzazione e l'errata valutazione dei presupposti, sostenendo che le utenze intestate a suo nome dimostrassero l'occupazione dell'alloggio. In secondo luogo, ha dedotto il difetto di motivazione e di istruttoria, poiché Roma Capitale avrebbe richiamato gli accertamenti dell'Ater senza autonoma valutazione e senza considerare che il preavviso di rigetto era stato restituito per compiuta giacenza. In terzo e quarto luogo, ha censurato il ritardo dell'Ater nella formulazione del parere e nella trasmissione della proposta di rigetto, deducendo violazione della disciplina sui termini procedimentali, illogicità, difetto di motivazione, disparità di trattamento e sviamento.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto alla prova dell'occupazione entro il termine legislativo del 23 maggio 2014, ha rilevato che le risultanze anagrafiche dimostravano l'assenza di residenza della ricorrente nell'alloggio alla data richiesta. La fattura relativa alla fornitura elettrica del periodo novembre-dicembre 2012 non è stata ritenuta sufficiente: l'alloggio era allora regolarmente assegnato alla madre, sicché l'intestazione dell'utenza poteva dipendere dai rapporti interni tra madre e figlia e non provava un'occupazione abusiva; inoltre, il documento riguardava un periodo breve, isolato e distante dalla data legale. Il giudice ha richiamato il principio secondo cui, finché l'immobile è regolarmente assegnato e abitato dall'assegnatario, non sussiste occupazione abusiva, nonché la qualificata efficacia probatoria delle risultanze anagrafiche, superabile solo mediante prova contraria proveniente da fonte attendibile. È stata respinta anche la censura sul difetto di motivazione: il rinvio di Roma Capitale agli esiti dell'istruttoria dell'Ater integra motivazione per relationem, non essendo necessario esplicitare ulteriormente le ragioni di adesione al giudizio dell'ente proprietario, soprattutto in assenza di osservazioni della ricorrente dopo il preavviso di rigetto, perfezionatosi per compiuta giacenza. Infine, i ritardi procedimentali sono stati ritenuti inidonei a incidere sulla validità dell'atto, trattandosi di termini ordinatori e non perentori; il ritardo può eventualmente fondare rimedi risarcitori o indennitari, ma non determina la consumazione del potere né l'annullamento del provvedimento. Le spese sono state compensate per le peculiarità del caso.
Norme richiamate
art. 22, comma 141, lett. a), l.r. Lazio n. 1/2020
La data di inizio dell’occupazione deve essere comprovata esclusivamente tramite censimento reddituale, certificazione anagrafica o verbale di accertamento della polizia locale in data anteriore al 23 maggio 2014.
La data di inizio dell'occupazione rilevante per la regolarizzazione deve essere comprovata mediante i mezzi indicati dalla disposizione e deve collocarsi anteriormente al 23 maggio 2014.
art. 3, comma 3, l. n. 241/1990
Il richiamo dell'atto finale agli esiti dell'istruttoria svolta da altra amministrazione o ente integra motivazione per relationem, purché gli elementi richiamati siano conoscibili e idonei a sostenere la decisione.
art. 2 l. n. 241/1990
I termini di conclusione del procedimento sono ordinatori, salvo che la legge li qualifichi espressamente come perentori; la loro violazione non comporta, di per sé, la consumazione del potere o l'invalidità del provvedimento.
art. 53 l.r. Lazio n. 27/2006
Nella disciplina delle regolarizzazioni degli alloggi ERP, le risultanze anagrafiche hanno qualificata efficacia probatoria e possono essere superate soltanto da prova contraria proveniente da fonte attendibile.
Massime di principio
- Ai fini dell'assegnazione in regolarizzazione di un alloggio ERP, la data di inizio dell'occupazione deve essere provata mediante i mezzi previsti dalla disciplina regionale e collocarsi anteriormente al termine legislativamente stabilito; la mera intestazione di un'utenza, riferita a un periodo breve e isolato, non è sufficiente quando l'alloggio era regolarmente assegnato e abitato da altro componente del nucleo familiare.
- Le risultanze anagrafiche costituiscono, nella procedura di regolarizzazione degli alloggi ERP, una fonte probatoria qualificata e possono essere superate soltanto da elementi contrari provenienti da una fonte attendibile quanto alla provenienza e al procedimento di formazione.
- Il richiamo, nel provvedimento finale, agli esiti dell'istruttoria e alle valutazioni espresse dall'ente competente o proprietario integra motivazione per relationem e non impone all'amministrazione una autonoma riproduzione analitica delle ragioni già espresse, specialmente quando l'interessato non abbia presentato osservazioni utili dopo il preavviso di rigetto.
- La violazione dei termini ordinatori del procedimento amministrativo non incide, di per sé, sulla validità del provvedimento finale, non determina la consumazione del potere amministrativo e può rilevare soltanto ai fini di eventuali rimedi risarcitori o indennitari, ove ne ricorrano i presupposti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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