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Ordinanza

Ordinanza n. 4118/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento - del giudizio del 22.5.2026 con il quale la Commissione per l'accertamento dell'idoneità attitudinale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha ritenuto il ricorrente “non idoneo”, escludendolo, nell'ambito della procedura concorsuale relativa all'assunzione di 4617 allievi agenti della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia del 22.4.2025; - di ogni altro atto presupposto, collegato, consequenziale e comunque incompatibile con le richieste di cui al presente ricorso ed in particolare dei verbali della commissione preposta, delle schede personali relative agli accertamenti attitudinali con riferimento alla posizione del ricorrente; - ove occorra, del bando di concorso nei limiti dell'interesse fatto valere approvato con decreto del Capo Polizia del 22.4.2025, nonché del D.M. n.168/2022 con cui sono state approvate le direttive tecniche per gli accertamenti attitudinali, nei limiti dell'interesse fatto valere, nonché del provvedimento non conosciuto con cui è stata nominata la commissione per gli accertamenti attitudinali ai sensi dell'art. 24 D.M. 168/2022; - di ogni altro atto presupposto, collegato, consequenziale e comunque incompatibile con le richieste di cui al presente ricorso.

Giustizia amministrativa202607076

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità attitudinale ed esclusione dal concorso per l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio del 22 maggio 2026 con cui la Commissione per l'accertamento dell'idoneità attitudinale lo ha dichiarato non idoneo, chiedendo anche l'annullamento degli atti istruttori, dei verbali, delle schede di valutazione, del bando, delle direttive tecniche e dell'atto di nomina della Commissione, nei limiti dell'interesse fatto valere. Dal testo emerge che il candidato aveva censurato sia il giudizio sostanziale di inidoneità sia vizi formali degli atti, concernenti l'identificazione dei funzionari valutatori e dei componenti della Commissione, nonché la motivazione della valutazione. Nell'iter selettivo, il funzionario psicologo lo aveva ritenuto non compatibile con il profilo, il perito selettore lo aveva giudicato non compatibile con il ruolo e la Commissione, esaminata la documentazione e svolto il colloquio collegiale, lo aveva dichiarato non idoneo all'unanimità.

La decisione

In sede cautelare il TAR ha respinto la domanda di sospensione. A un primo sommario esame, ha ritenuto il giudizio di inidoneità congruamente motivato e coerente con la relazione psicologica e con la valutazione del perito selettore. Le valutazioni relative alla rigidità del contatto, all'eloquio stereotipato e poco disinvolto, al disagio, all'insicurezza, alla scarsa capacità critica e di giudizio e alla modestia nell'elaborazione di un pensiero maturo e adeguato alle funzioni sono state considerate non contraddittorie rispetto ai giudizi preliminari di non compatibilità, riguardanti l'abilità comunicativa e il controllo emotivo, nonché il bagaglio culturale. Il Collegio non ha ravvisato, allo stato, vizi tali da consentire il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica esercitata dalla Commissione. Ha inoltre escluso prima facie i vizi formali dedotti: i nominativi dei funzionari valutatori risultavano dalla relazione psicologica e dalla scheda attitudinale; quelli dei componenti della Commissione risultavano dal verbale e dal decreto di nomina; la valutazione era congruamente motivata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale; nel caso concreto il TAR ha respinto la richiesta di sospensione dopo una valutazione sommaria del fumus.

  • D.M. n. 168/2022

    Richiamato quale atto recante le direttive tecniche per gli accertamenti attitudinali e quale fonte dell'atto di nomina della Commissione ai sensi dell'art. 24.

  • art. 24 D.M. n. 168/2022

    Richiamato in relazione alla nomina della Commissione per gli accertamenti attitudinali.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il giudizio di inidoneità attitudinale espresso da una commissione di concorso supera il vaglio sommario quando risulta congruamente motivato e coerente con le valutazioni preliminari dello psicologo e del perito selettore.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni attitudinali, espressione di discrezionalità tecnica, è ammesso solo in presenza di vizi apprezzabili quali manifesta illogicità, contraddittorietà, travisamento o carenza di motivazione; in assenza di tali anomalie il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella della Commissione.
  • La coerenza tra i rilievi analitici relativi alle capacità comunicative, al controllo emotivo, alla sicurezza personale, alla capacità critica e al bagaglio culturale e il giudizio finale di non compatibilità esclude, in sede cautelare, la contraddittorietà della valutazione attitudinale.
  • Non sussiste un vizio formale del giudizio attitudinale quando la documentazione consente di identificare i funzionari che hanno svolto le singole valutazioni e i componenti della Commissione risultano dal verbale sottoscritto e dal decreto di nomina, purché la valutazione sia adeguatamente motivata.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniCommissione esaminatrice
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneTutela cautelare

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