Cassazione Civile, Ordinanza n. 10349/2026 del 20/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (difensori)
La controversia
Nel precedente giudizio di legittimità la Corte, con ordinanza n. 13865/2024, aveva dichiarato inammissibile il ricorso del Comune contro una decisione di legittimità n. 37965/2022 e lo aveva condannato alle spese in favore della controricorrente Delta Uno Servizi S.p.A. Gli avvocati della società resistente in quel giudizio hanno poi chiesto, ai sensi dell'art. 287 c.p.c., la correzione dell'ordinanza per un errore materiale: nel dispositivo era stata omessa la pronuncia di distrazione delle spese in loro favore, pur essendo stata formulata la relativa richiesta e sussistendone i presupposti. La Corte ha esaminato la domanda come correzione di errore materiale nel provvedimento di spese, richiamando la possibilità di utilizzare tale rimedio anche per integrare la mancata distrazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso/istanza di correzione e ha disposto che nel dispositivo dell'ordinanza n. 13865/2024 fosse aggiunta, dopo l'inciso relativo agli accessori di legge, la formula "somme da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari". Ha inoltre mandato alla Cancelleria per le annotazioni e gli adempimenti di legge, richiamando gli artt. 288, comma 2, ultimo inciso, c.p.c. e 196-quinquies, comma 5, disp. att. c.p.c. Non ha provveduto sulle spese del procedimento di correzione, rilevando la natura amministrativa del procedimento ex art. 391-bis c.p.c., che non consente di individuare una parte vittoriosa e una soccombente.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
consente la correzione di errori materiali del provvedimento, utilizzabile nel caso di omessa distrazione delle spese quando il presupposto risulti dagli atti e dal contenuto del giudizio definito.
art. 391-bis c.p.c.
il procedimento di correzione relativo al provvedimento di legittimità ha natura amministrativa e non consente la liquidazione di spese tra parti vittoriose e soccombenti nel procedimento stesso.
art. 288, comma 2, ultimo inciso, c.p.c.
norma richiamata per gli adempimenti successivi alla correzione del provvedimento.
art. 196-quinquies, comma 5, disp. att. c.p.c.
richiamato per le annotazioni di cancelleria conseguenti alla correzione.
Massime di principio
- L'omessa distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario, quando la distrazione sia stata richiesta e ne risultino i presupposti dagli atti, integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione.
- La correzione di errore materiale può essere utilizzata per integrare il dispositivo con una statuizione mancante, purché la volontà decisoria sia chiaramente desumibile dal provvedimento e dagli atti del giudizio.
- Nel procedimento di correzione del provvedimento della Corte di cassazione non si provvede sulle spese, poiché esso ha natura amministrativa e non comporta una vera soccombenza tra le parti del procedimento stesso.
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