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Legge

L.R. Calabria 22/2025

Istituzione della rete dei Borghi della Calabria.

Normativa regionaleL.R. Calabria 22/2025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce in Calabria la rete “Borghi della Calabria” per valorizzare i piccoli comuni e il loro patrimonio storico, artistico, paesaggistico e culturale. Entro 90 giorni la Giunta approva le linee guida per l’adesione; entro 90 giorni dalla loro pubblicazione è emanato il bando per le candidature. Prevista iscrizione di diritto per i comuni già aderenti ad alcune reti turistiche. Nessun nuovo onere finanziario.

Istituzione della rete dei Borghi della Calabria

Istituzione della rete “Borghi della Calabria”

La legge istituisce nella Regione Calabria la rete “Borghi della Calabria”, con la finalità di valorizzare i piccoli comuni calabresi come custodi di storia, identità e tradizioni. L’obiettivo è promuovere uno sviluppo turistico sostenibile e rafforzare l’immagine del territorio regionale attraverso la tutela e la fruizione del patrimonio locale.

Finalità della rete

La rete è concepita come strumento di promozione e valorizzazione territoriale. Il focus è sul patrimonio:

  • storico;
  • artistico;
  • paesaggistico;
  • culturale; oltre che sul sostegno all’attrattività turistica dei borghi e delle loro peculiarità identitarie.

Requisiti e linee guida per l’adesione

La Giunta regionale deve approvare, entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge, apposite linee guida per l’adesione alla rete. Tali linee guida devono definire requisiti e modalità di iscrizione, con particolare attenzione alla presenza nel borgo di elementi indicativi della sua rilevanza turistica e identitaria.

Tra gli elementi considerati rientrano:

  • un centro storico che conservi riferimenti chiari della struttura originaria;
  • beni storici, urbanistici, artistici e naturalistici di pregio, fruibili o accessibili anche in bassa stagione;
  • produzioni artigianali, agroalimentari o vinicole legate alla storia e tradizione del borgo;
  • attività economiche e commerciali con attrattività turistica;
  • eventi e manifestazioni di interesse turistico distribuiti nell’arco dell’anno.

Procedura di candidatura e bando

Entro 90 giorni dalla pubblicazione delle linee guida, la Giunta regionale, tramite il Dipartimento competente, deve emanare il bando per la presentazione delle candidature. I comuni interessati presentano la domanda di adesione al Dipartimento competente secondo le modalità stabilite dalle linee guida.

Iscrizione di diritto per alcuni comuni

Sono iscritti di diritto alla rete, purché presentino comunque la candidatura secondo le modalità del bando, i comuni appartenenti ad almeno una delle seguenti reti di promozione turistica:

  • I Borghi più belli d’Italia;
  • Bandiere arancioni;
  • Borghi autentici d’Italia;
  • Cittàslow.

Monitoraggio dell’attuazione

La Giunta regionale deve riferire alla Commissione consiliare competente sull’attuazione della legge. La relazione va trasmessa dopo due anni dall’entrata in vigore e successivamente con cadenza annuale.

Invarianza finanziaria

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

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