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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25072/2026 del 06/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (risparmiatori)

La controversia

La società emittente ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la condanna al pagamento di euro 5.000,00 in favore di tre risparmiatori. La condanna traeva origine dall'inadempimento degli obblighi informativi relativi a due buoni fruttiferi postali emessi il 9 dicembre 2002, del valore di euro 2.500,00 ciascuno, privi dell'indicazione della serie di emissione. Il diritto al pagamento dei buoni si era prescritto. Il giudice di merito aveva ritenuto che l'omessa informazione sulle modalità di riscossione dell'importo dei buoni integrasse violazione degli obblighi informativi gravanti sull'emittente e aveva liquidato equitativamente il danno in misura pari al valore dei buoni prescritti. Prima della decisione della Corte di cassazione, la ricorrente ha notificato alla controparte un atto di rinuncia al ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso. Ha disposto l'integrale compensazione tra le parti delle spese della fase di legittimità, ritenendo sussistenti giusti motivi in considerazione del consolidato orientamento della propria giurisprudenza, indicato come favorevole alla posizione della parte rinunciante, in materia di obblighi informativi relativi ai buoni fruttiferi postali. La Corte ha inoltre escluso di dover provvedere sul raddoppio del contributo unificato, in ragione dell'estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio.
  • In caso di rinuncia al ricorso per cassazione, la Corte può compensare integralmente le spese della fase di legittimità quando ricorrano giusti motivi, anche in considerazione della stabilizzazione dell'orientamento giurisprudenziale rilevante e della sua incidenza sulla posizione della parte rinunciante.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia esclude il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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