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Ordinanza

Ordinanza n. 1652/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della D.G.R. della Lombardia n. XI/2228 in data 22 aprile 2024, recante “Ulteriori indicazioni in tema di negoziazione sanitaria in attuazione della DGR n. XII/1827 del 31/01/2024”, nelle parti in cui: a) quanto alla modalità di determinazione del budget di specialistica ambulatoriale, stabilisce che esso sia “pari al 100% del valore contrattualizzato nel 2023 al netto delle eventuali rimodulazioni non storicizzabili disposte nel corso del 2023” (cfr. “SCHEDA DI BUDGET ANNO 2024”, allegato 2 alla D.G.R. n. XII/2228/2022 – doc. 1); b) quanto al sotto budget assegnato per le prestazioni di ricovero e cura da erogare a favore dei cittadini fuori regione prevede che “Nel caso di superamento del tetto è previsto un abbattimento dell’esubero di produzione rilevato per ciascuna Struttura rispetto al tetto fuori regione definito per l’anno in corso” (cfr. “SCHEDA DI BUDGET ANNO 2024”, allegato 2 alla D.G.R. n. XII/2228/2022 – doc. 1); c) quanto all’assegnazione di un sotto budget ambulatoriale relativo alle attività di screening programmato da ATS, prevede che “In caso di mancato utilizzo del budget screening, ATS potrà valutare di non assegnare le risorse residue non consumate” (cfr. cfr. “SCHEDA DI BUDGET ANNO 2024”, allegato 2 alla D.G.R. n. XII/2228/2022 – doc. 1); - nonché di tutti gli atti a detta deliberazione preordinati, consequenziali, connessi ed applicativi, fra cui, specificamente, la deliberazione di ATS Bergamo di approvazione del contratto anno 2024, nonché il relativo contratto anno 2024, sottoscritto con riserva dalla ricorrente (doc.2), nella parte in cui: i) vengono riprodotte e/o richiamate le suddette impugnate disposizioni regionali di cui alla DGR n. XII/2228/2024; ii) è previsto un obiettivo sulla “PRESA IN CARICO” correlato all’“Incremento nel secondo semestre della percentuale rispetto al primo semestre delle prestazioni di approfondimento/controllo prenotate di norma nel giorno steso della prescrizione. Sono escluse le prestazioni erogate nella stessa giornata della prescrizione. MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELL’OBIETTIVO IN CAPO AD ARIA”. B) per quanto riguarda il primo atto di motivi aggiunti: - in via principale: della D.G.R. Lombardia n. XII/2966 in data 5 agosto 2024 (cfr. doc. 4), recante “Ulteriori determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l’anno 2024”, nelle parti in cui, al punto 12 “NEGOZIAZIONE SANITARIA” dell’Allegato 2 “Polo Ospedaliero”: i) al punto 12.2 “PRESTAZIONI AMBULATORIALI” “richiama la DGR 2228/24 che prevede che “il valore del budget di struttura per l’anno 2024, dedicato alle attività di specialistica ambulatoriale, sarà calcolato come il valore del contratto 2023 stipulato entro il 30.06.2023”, per precisare che l’incremento dell’1% al netto delle risorse non storicizzabili indicato nella DGR 1827/24 verrà utilizzato anche per non applicare le regressioni tariffarie sulle prestazioni aggiuntive rispetto al 2022 che verranno finanziati oltre al 106% e fino al 110%”; ii) al punto12.1 “ATTIVITA’ DI RICOVERO E CURA” dispone che, con riguardo al sotto budget assegnato per le prestazioni di ricovero e cura da erogare a favore dei cittadini fuori regione, sarà possibile ottenere un incremento, ma solo fino al 10%; iii) al punto 12.3 “PRECISAZIONI PER EEPA”, ultimo capoverso, conferma la previsione della D.G.R. 2228/24 secondo cui, “in caso di mancato utilizzo di budget screening, ogni ATS potrà valutare l’opportunità di assegnare [o di non assegnare] le risorse residue a copertura delle altre prestazioni ambulatoriali” (cfr. punto 12.3, ultimo capoverso); iv) al punto 12.3 “PRECISAZIONI PER EEPA”, primo comma, dispone che “Si conferma che l’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi di quota variabile, compreso l’obiettivo declinato con la DGR n. XII/2224/2024, si applicherà riducendo il valore del budget assegnato con contratto annuale”; - in via incidentale, per quant’occorrer possa: della D.G.R. Lombardia n. XII/1827 in data 31 gennaio 2024 e della D.G.R. Lombardia n. XII/2228 in data 22 aprile 2024, ove intese nel senso di prescrivere implicitamente che l’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi di quota variabile si applicherà riducendo il valore del budget assegnato con contratto annuale. C) per quanto riguarda il secondo atto di motivi aggiunti: - della D.G.R. della Lombardia n. XII/3327 in data 31 ottobre 2024 (pubblicata sul B.U.R.L. serie ordinaria n. 45 in data 8 novembre 2024 – cfr. doc. 7), nelle parti in cui: i) stabilisce, solo in caso di iper produzione oltre il 106% di prestazioni PNGLA, che non verranno applicate decurtazioni per omesso raggiungimento dei soli obiettivi “Prescrizione dematerializzata”, “Gestione ricetta dematerializzata”, “Pubblicazione tempestiva dei referti sul FSE” (cfr. punto 4 del deliberato); ii) precisa che “quanto disposto dalla DGR n. XII/2966 del 05/08/2024 al punto 12.1 relativamente all’incremento fino al 10% del tetto di struttura per le attività erogate a favore di pazienti fuori regione si riferisce alla produzione di alta complessità così come previsto dall’art. 15 comma 14 del DL 95/2012” nella misura in cui tale disposizione sia da intendersi nel senso che il valore dell’incremento riconoscibile non vada calcolato prendendo come base l’intero valore del budget di ricovero per fuori regione (cfr. punto 8 del deliberato); D) per quanto riguarda il terzo atto di motivi aggiunti: - delle determinazioni di Regione Lombardia e di ATS Bergamo in ordine al finanziato ricoveri per l’esercizio 2024, di cui alle comunicazioni di ATS Bergamo in data 8 ottobre 2025 (doc. 9) e in data 3 novembre 2025 (doc. 10), con le quali è stata stabilita una decurtazione di ben oltre € 700.000 sulla produzione di ricovero di alta complessità erogata a favore dei pazienti residenti in altre regioni; - di tutti gli atti ad esse preordinati, presupposti, connessi, conseguenziali ed applicativi, fra cui, in particolare la Deliberazione di ATS Bergamo n. 471 in data 30 ottobre 2025 di liquidazione del saldo spettante per l’attività sanitaria erogata nel 2024 (di contenuto ignoto alla ricorrente).

Giustizia amministrativa202401776

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazioni regionali e atti applicativi relativi alla negoziazione sanitaria e alla determinazione dei budget e dei finanziamenti per l’attività sanitaria dell’anno 2024, inclusi i contratti con ATS Bergamo e le successive decurtazioni sulla produzione di ricovero di alta complessità per pazienti fuori regione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e tre atti di motivi aggiunti, disposizioni regionali e atti applicativi concernenti: la determinazione del budget di specialistica ambulatoriale sulla base del valore contrattualizzato nel 2023; l’abbattimento dell’esubero di produzione rispetto al sotto budget per i ricoveri destinati a pazienti fuori regione; la facoltà di non riassegnare le risorse residue del budget per lo screening; un obiettivo di presa in carico collegato alla tempestività delle prenotazioni; la possibilità di incrementare fino al 10% il tetto per le prestazioni rese a pazienti fuori regione; la riduzione del budget in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di quota variabile; la limitazione delle decurtazioni per alcuni obiettivi soltanto in caso di iperproduzione oltre il 106% di prestazioni PNGLA; l’interpretazione dell’incremento del tetto per l’alta complessità; e, infine, le determinazioni finanziarie relative all’esercizio 2024, con una decurtazione superiore a 700.000 euro sulla produzione di ricovero di alta complessità resa a pazienti residenti in altre regioni. L’ordinanza non esamina i motivi di legittimità dedotti, riservando ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese.

La decisione

Il TAR ha preso atto che, a seguito dell’avviso di fissazione ai sensi dell’art. 72-bis, comma 1, c.p.a., la parte ricorrente ha dichiarato in camera di consiglio la permanenza dell’interesse alla decisione e ha chiesto la fissazione dell’udienza di merito. Ritenuto persistente l’interesse, il Collegio non ha definito il giudizio né adottato statuizioni sulle censure, disponendo che l’udienza pubblica di discussione sia fissata con separato provvedimento. Ogni decisione sulle questioni processuali, sul merito e sulle spese è stata espressamente riservata.

Norme richiamate

  • art. 72-bis, comma 1, c.p.a.

    ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione

    La disposizione è richiamata quale base procedurale per la comunicazione della fissazione della camera di consiglio finalizzata alla verifica della permanenza dell’interesse alla decisione.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo fissa una camera di consiglio ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione e la parte dichiara che tale interesse permane, il giudizio non può essere definito per sopravvenuta carenza di interesse sulla base del solo avviso preliminare; occorre procedere alla fissazione dell’udienza di merito, riservando ogni ulteriore decisione.
  • L’ordinanza che prende atto della permanenza dell’interesse e demanda a separato provvedimento la fissazione dell’udienza pubblica ha natura interlocutoria e non definisce né le questioni di rito né quelle di merito, né regola le spese.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoGiudizio di ottemperanza
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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