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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-57/16

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 18 luglio 2017. — Chanel SAS contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato che raffigura un ornamento – Disegno o modello anteriore – Causa di nullità – Assenza di carattere individuale – Prodotto di cui trattasi – Margine di libertà dell’autore – Insussistenza di un’impressione generale diversa – Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002. — Causa T-57/16

Giurisprudenza europea62016TJ0057

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva respinto la domanda di nullità proposta da Chanel contro un disegno registrato come ornamento. La Corte rileva che, pur in presenza di un ampio margine di libertà creativa, le somiglianze tra i due segni sono tali da escludere un’impressione generale diversa nell’utilizzatore informato. Il ricorso è accolto solo quanto alla domanda di annullamento della decisione impugnata, mentre è dichiarata irricevibile la richiesta di pronuncia diretta di nullità del disegno.

Nullità di un disegno o modello comunitario registrato per assenza di carattere individuale: confronto con un disegno anteriore molto simile raffigurante un ornamento

La questione giuridica

Se il disegno o modello comunitario registrato contestato, raffigurante un ornamento, fosse privo di carattere individuale ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002 rispetto al monogramma Chanel anteriore; in via correlata, se la commissione di ricorso avesse correttamente individuato il prodotto di destinazione e valutato l’impressione generale nell’utilizzatore informato tenendo conto del margine di libertà dell’autore.

Principio di diritto

Un disegno o modello comunitario registrato destinato a un ornamento è nullo per assenza di carattere individuale quando, nonostante l’ampio margine di libertà dell’autore, le differenze rispetto a un disegno anteriore molto simile non sono tali da produrre nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa; in tale valutazione il prodotto di destinazione può essere individuato come semplice ornamento senza dover specificare il particolare bene su cui esso sarà applicato, se la registrazione non fornisce indicazioni ulteriori.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 4 del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 5 del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 52 del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 61 del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Nullità di un disegno o modello comunitario registrato per assenza di carattere individuale

La sentenza riguarda un ricorso proposto da Chanel SAS avverso una decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di dichiarazione di nullità di un disegno o modello comunitario registrato. Il disegno contestato era registrato come ornamento nella classe 32; la controversia verteva sulla sua asserita mancanza di carattere individuale rispetto a un monogramma Chanel anteriore.

Fatti e procedimento amministrativo

Il sig. Li Jing Zhou aveva depositato nel 2010 una domanda di registrazione del disegno contestato, poi divenuto di contitolarità anche di Golden Rose 999 Srl. Chanel aveva chiesto la nullità del disegno ai sensi dell’articolo 52 del regolamento (CE) n. 6/2002, invocando l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con gli articoli 5 e 6 del medesimo regolamento. La divisione di annullamento e, successivamente, la commissione di ricorso avevano respinto la domanda, ritenendo che il disegno contestato fosse nuovo e dotato di carattere individuale.

Oggetto del ricorso dinanzi al Tribunale

Chanel chiedeva l’annullamento della decisione della commissione di ricorso e, inoltre, una pronuncia di nullità del disegno contestato. L’EUIPO chiedeva il rigetto integrale del ricorso. Il Tribunale rileva preliminarmente che la richiesta di dichiarare direttamente la nullità del disegno è irricevibile, poiché, ai sensi dell’articolo 61 del regolamento n. 6/2002, il Tribunale può annullare o riformare la decisione impugnata, mentre spetta all’EUIPO adottare i provvedimenti conseguenti.

Quadro normativo e criteri di valutazione

Il Tribunale richiama l’articolo 6 del regolamento n. 6/2002, secondo cui un disegno o modello ha carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce in modo significativo da quella suscitata da un disegno o modello anteriore divulgato al pubblico. Nell’accertamento occorre tener conto del margine di libertà dell’autore. La Corte ribadisce anche la struttura dell’analisi: individuazione del settore di prodotti, identificazione dell’utilizzatore informato, valutazione del margine di libertà dell’autore e confronto sintetico delle impressioni generali.

Determinazione del prodotto di destinazione

Il Tribunale osserva che il disegno contestato non forniva indicazioni sulla sua destinazione o funzione, essendo registrato semplicemente come ornamento. In tale situazione, la commissione di ricorso non era tenuta a individuare il particolare prodotto sul quale l’ornamento sarebbe stato applicato. È quindi corretto considerare come prodotto di riferimento l’ornamento in sé, senza ulteriori specificazioni.

Confronto tra i disegni e impressione generale

Nel merito, il Tribunale ritiene che la commissione di ricorso abbia attribuito eccessiva importanza alle differenze tra le parti centrali dei due segni, trascurando che le parti esterne erano molto simili e quasi identiche e che l’insieme produceva una forte somiglianza globale. L’ampio margine di libertà dell’autore, lungi dal sostenere la tesi della diversità, rafforza la conclusione secondo cui piccole differenze non sono sufficienti a generare un’impressione generale diversa nell’utilizzatore informato. Il fatto che il disegno possa essere utilizzato in orientamenti diversi e in molteplici prodotti accentua la difficoltà di percepire le differenze e, quindi, la necessità di un confronto globale.

Decisione del Tribunale

Il Tribunale accoglie la censura relativa all’articolo 6 del regolamento n. 6/2002, conclude che il disegno contestato non possiede carattere individuale rispetto al monogramma Chanel e annulla la decisione impugnata. Non esamina il secondo profilo di censura relativo alla novità, poiché la protezione del disegno richiede cumulativamente novità e carattere individuale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002. L’EUIPO è condannato alle spese.

Come è indicizzato

Materiedisegni e modelli comunitariproprietà intellettualenullità del disegno o modellocarattere individualeconfronto dell’impressione generale

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