Ordinanza n. 4463/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della nota prot.-OMISSIS-, notificata il 9.7.2026, con cui è stata comunicata la revoca della misura tutoria in essere; - ove occorra, della nota del Ministero dell’interno - Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale n. 601/2^/B16/(9579P)/7309/SDS/2026/R del 16.6.2026, richiamata dalla Prefettura di Napoli; - della comunicazione prefettizia prot. n. -OMISSIS-/AREA I/O.S.P. del 22.4.2026, notificata il 4.5.2026, di avvio del procedimento finalizzato alla revoca della misura tutoria;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca della misura tutoria di protezione personale, unitamente agli atti presupposti e alla comunicazione di avvio del procedimento
Esito
Favorevole al ricorrente (persona protetta)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la nota prefettizia notificata il 9 luglio 2026 con cui gli è stata comunicata la revoca della misura tutoria in essere. Ha inoltre impugnato, ove occorresse, la nota dell'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale del Ministero dell'Interno del 16 giugno 2026, richiamata dalla Prefettura di Napoli, e la comunicazione di avvio del procedimento di revoca notificata il 4 maggio 2026. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente indicati i motivi di legittimità dedotti nel ricorso; emerge tuttavia che il ricorrente ha prospettato un pregiudizio connesso ai rischi cui egli e i suoi familiari sarebbero esposti in conseguenza della revoca della misura tutoria.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. e ha sospeso il provvedimento di revoca della misura tutoria. La decisione è motivata dalla necessità di attribuire, nelle more della trattazione nel merito, precipua rilevanza al pregiudizio rappresentato dal ricorrente, connesso ai rischi cui egli e i suoi familiari risulterebbero esposti. L'ordinanza non definisce il merito delle censure di illegittimità e dispone la fissazione dell'udienza di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della natura della controversia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata accolta mediante sospensione del provvedimento impugnato, in ragione del pregiudizio evidenziato dal ricorrente nelle more della decisione di merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità del ricorrente e degli altri soggetti menzionati, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, quale base della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la sospensione di un provvedimento di revoca di una misura di protezione personale può essere disposta quando il ricorrente rappresenti un pregiudizio connesso ai rischi cui egli e i suoi familiari sarebbero esposti nelle more della decisione di merito.
- L'accoglimento della domanda cautelare non definisce le questioni di legittimità dedotte contro l'atto impugnato, ma assicura provvisoriamente la posizione del ricorrente fino alla trattazione del merito.
- In una controversia relativa a misure di protezione personale, le spese della fase cautelare possono essere compensate in ragione della natura della controversia.
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