Cassazione Penale, Sentenza n. 26513/2024 del 05/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bari che, in riforma del provvedimento del GIP, ha applicato la custodia cautelare in carcere per reati aggravati dal metodo mafioso e per usura/estorsione. Il ricorrente deduce violazione degli artt. 606 lett. b) ed e) c.p.p., denunciando carenza e illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, in particolare contestando l'operatività della presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p. e sostenendo che il lungo decorso del tempo (ultimi fatti contestati al marzo 2016; richiesta cautelare nel 2023) avrebbe dovuto attenuare o escludere la concretezza e attualità del pericolo di reiterazione
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale di Bari che ha basato la decisione sulla gravità dei fatti, sull'applicabilità dell'art. 275, comma 3 c.p.p. (presunzione relativa di esigenze cautelari) e su elementi successivi ai fatti contestati (pregressi e recenti reati, carichi pendenti e una condanna del 2022) idonei a dimostrare l'attualità della pericolosità. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il decorso del tempo, se non accompagnato da altri elementi, non è di per sé sufficiente a superare la presunzione relativa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Rilevanza centrale: la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati elencati opera salvo prova contraria; il solo decorso del tempo non basta a superarla se non accompagnato da elementi che la attenuino
art. 274, cod. proc. pen.
Norma generale sul decorso del tempo; la Corte ha confermato che la presunzione speciale di cui all'art. 275(3) prevale sulla regola generale, per cui il mero decorso del tempo ha valenza neutra in assenza di elementi attenuanti
art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Articoli invocati come motivo di ricorso per vizio di motivazione e illogicità; la Corte ha ritenuto tali censure manifestamente infondate avendo trovato adeguata e logica la motivazione del giudice del riesame
art. 310, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al procedimento di appello del Pubblico Ministero e alla rimessione al Tribunale per la revisione del provvedimento cautelare
art. 616, cod. proc. pen.
Consente la condanna per le spese e l'irrogazione di una somma a titolo di ammenda per ricorso manifestamente infondato o che ha concorso a determinare l'inammissibilità; applicata dalla Corte per disporre il versamento di euro 3.000
artt. 81, 110, 644 comma 5 nn.3 e 4, 416-bis.1, 629 cod. pen. (fatti contestati)
Norme penali a fondamento delle imputazioni (usura, estorsione aggravata, partecipazione ad associazione mafiosa e aggravanti specifiche) che costituiscono la gravità indiziaria sulla quale il Tribunale ha fondato la valutazione delle esigenze cautelari
Massime di principio
- Per i reati indicati dall'art. 275, comma 3, c.p.p. opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari: il mero decorso del tempo non è sufficiente a superarla; la difesa deve produrre elementi concreti che dimostrino l'attenuazione della pericolosità
- La Corte di Cassazione esercita un controllo limitato sulla motivazione dei giudici del merito: verifica la presenza di ragioni giuridicamente significative e l'assenza di illogicità manifeste, senza poter rimettere in discussione valutazioni di merito sui fatti e sulla personalità dell'imputato
- La presenza di condanne successive, carichi pendenti o reati della stessa natura può costituire elemento decisivo per ritenere attuali e concreti i requisiti cautelari anche se i fatti originari sono remoti nel tempo
- Quando si impugna una misura cautelare sostenendo l'attenuazione del pericolo per il decorso del tempo, è prudente documentare elementi specifici (comportamento posteriore lineare, misure di reinserimento, assenza di nuove imputazioni) utili a confutare la presunzione
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanna al pagamento delle spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.), per cui le censure devono essere ben fondate e supportate
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