Sentenza n. 1111/2026 - Lecce, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per complessivi € 2.500,00
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ex artt. 112 e 114 c.p.a. per ottenere l’ottemperanza della sentenza definitiva del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, non impugnata e pertanto passata in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero ad assegnarle la Carta elettronica del docente, accreditando l’importo nominale di € 2.500,00, corrispondente al beneficio annuale di € 500,00 per cinque anni scolastici di servizio a tempo determinato. La ricorrente ha dedotto la persistente mancata esecuzione della pronuncia, chiedendo l’assegnazione della Carta con l’accredito della somma dovuta, oltre agli interessi legali, e la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha rappresentato che l’Amministrazione avrebbe dato esecuzione alla sentenza in data 20 marzo 2026, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Anche il Ministero ha prospettato l’avvenuta esecuzione, ma senza fornire un riscontro documentale pienamente idoneo a comprovare l’effettiva corresponsione del beneficio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Collegio ha ritenuto non provata in modo pieno e documentale l’integrale soddisfazione della pretesa, sicché non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ma ha riqualificato la richiesta della ricorrente come manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio. Le spese sono state poste a carico del Ministero in applicazione del principio della soccombenza virtuale: l’esecuzione della sentenza, secondo quanto rappresentato da entrambe le parti, sarebbe intervenuta solo dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza. Il Ministero è stato condannato al pagamento di € 750,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Costituisce la base normativa dell’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza promosso davanti al giudice amministrativo.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 73 c.p.a.
È richiamato con riferimento al deposito della documentazione dell’Amministrazione in vista della decisione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Prevede il beneficio economico annuale destinato alla formazione e all’aggiornamento del personale docente, attuato tramite la Carta elettronica del docente.
DPCM 28 novembre 2016
Disciplina modalità e funzionalità della Carta elettronica del docente, la cui assegnazione costituiva oggetto dell’obbligo conformativo derivante dalla sentenza da eseguire.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione esegue il comando contenuto nel giudicato e il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla prosecuzione, il giudice deve verificare l’effettiva e integrale soddisfazione della pretesa prima di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
- In assenza di piena prova documentale dell’integrale esecuzione del giudicato, la richiesta di cessazione della materia del contendere può essere riqualificata come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente improcedibilità del ricorso.
- La sopravvenuta carenza di interesse non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte abbia reso necessario il processo e in quale momento sia intervenuta la soddisfazione della pretesa.
- Nel giudizio di ottemperanza, se l’esecuzione del giudicato interviene solo dopo la proposizione del ricorso, l’Amministrazione può essere condannata alle spese anche quando il ricorso viene dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
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