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Sentenza

Sentenza n. 230/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 481/2023 del Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, emessa nel giudizio R.G. n. 613/2023, pubblicata in data 11 ottobre 2023 e notificata il 3 dicembre 2024, con cui il Tribunale di Teramo ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione all’odierna ricorrente, mediante accredito della Retribuzione Professionale Docente, dell’importo nominale di euro 2.589,90 lordi, maggiorati di interessi come da sentenza.

Giustizia amministrativa202500187

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata ottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Teramo che lo aveva condannato al pagamento della Retribuzione Professionale Docente, degli interessi e delle spese di giudizio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza n. 481/2023 del Tribunale di Teramo, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il suo diritto alla Retribuzione Professionale Docente per il servizio prestato con contratti di supplenza temporanea e aveva condannato l’Amministrazione al pagamento di euro 2.589,90 lordi, oltre interessi, nonché di euro 656,50 per spese di giudizio. Ha chiesto l’ordine di ottemperanza entro trenta giorni, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna alle spese. Nel corso del giudizio il Ministero ha comunicato di avere inserito sulla piattaforma SIDI l’importo dovuto e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. La ricorrente ha confermato l’avvenuto pagamento, insistendo tuttavia per la condanna del Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché, nelle more del giudizio, la pretesa sostanziale della ricorrente è stata integralmente soddisfatta mediante il pagamento delle somme dovute in esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo. Il Collegio ha distinto tale esito dalla sopravvenuta carenza di interesse: la cessazione della materia del contendere presuppone l’accertamento che il bene della vita richiesto sia stato effettivamente conseguito, con conseguente venir meno oggettivo della lite. Non sono state quindi adottate ulteriori misure di ottemperanza né è stato nominato il commissario ad acta. Ai fini delle spese, il TAR ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, rilevando che il ricorso era fondato e che il pagamento era intervenuto soltanto alla fine del 2025, dopo la proposizione del ricorso nel maggio 2025 e a distanza di tempo dalla sentenza del giudice ordinario. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 800,00 per le spese del giudizio, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, promosso per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    può essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata, rendendo inutile la prosecuzione del processo.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando l’eventuale accoglimento non procurerebbe più alcuna utilità al ricorrente; si distingue dalla cessazione della materia del contendere, che presuppone la piena soddisfazione della pretesa.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, procurando il bene della vita richiesto e facendo venir meno oggettivamente la lite.
  • La cessazione della materia del contendere si distingue dalla sopravvenuta carenza di interesse: la prima presuppone la piena soddisfazione della pretesa azionata, mentre la seconda ricorre quando l’eventuale accoglimento non sarebbe più utile al ricorrente per il venir meno dell’interesse a ricorrere.
  • Anche quando il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere, il giudice deve regolare le spese; in mancanza di accordo tra le parti, deve svolgere un accertamento virtuale sulla fondatezza della pretesa originaria.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento tardivo dell’importo dovuto in esecuzione del giudicato, intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso, giustifica la condanna dell’Amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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