Sentenza n. 102/2026 - Palermo, Sezione 2
per l'ottemperanza: al giudicato di cui alla sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 146/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 146/2025, recante condanna del Ministero ad adottare le attività necessarie per consentire il godimento del beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica per gli anni scolastici 2017/2018, 2019/2020 e 2021/2022
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 146/2025, chiedendo che il Ministero fosse ordinato a conformarsi alla pronuncia, anche mediante il pagamento delle somme dovute e degli interessi. Ha inoltre chiesto, in caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese, con distrazione. Il Ministero si è costituito con una memoria di mera forma. In camera di consiglio il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., la possibile inammissibilità del ricorso perché il titolo esecutivo non era stato previamente notificato al Ministero in proprio secondo l’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. La ricorrente aveva espressamente dichiarato di non avere effettuato tale notificazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la previa notificazione del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione debitrice, ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, sia necessaria per assegnare all’amministrazione il previsto spatium deliberandi e consentirle di adempiere spontaneamente all’obbligo di pagamento prima della proposizione del giudizio di ottemperanza. Poiché la ricorrente aveva dichiarato di non avere notificato il titolo esecutivo al Ministero in proprio, mancava una condizione necessaria per la proposizione del giudizio. Le spese sono state eccezionalmente compensate, considerato che l’Avvocatura erariale non aveva svolto difese scritte né sollevato l’eccezione di inammissibilità.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l’esecuzione del giudicato.
art. 73 c.p.a.
Consente al Collegio di rilevare in udienza una questione rilevata d’ufficio e di sottoporla al contraddittorio delle parti.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Impone la previa notificazione del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione debitrice, al fine di consentirle di adempiere durante lo spatium deliberandi prima della proposizione dell’azione esecutiva o del giudizio di ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015 n. 107
Riguarda il beneficio economico annuale attribuito tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per ottenere il pagamento di somme dovute da una pubblica amministrazione in forza di un titolo esecutivo giudiziale, la previa notificazione del titolo all’amministrazione debitrice in proprio, ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, costituisce adempimento necessario per consentirle di esercitare lo spatium deliberandi previsto dalla legge.
- La mancata notificazione preventiva del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione debitrice determina l’inammissibilità del ricorso per ottemperanza, anche quando l’amministrazione si sia costituita senza sollevare la relativa eccezione, potendo il giudice rilevare d’ufficio la questione nel rispetto del contraddittorio.
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