Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 111 del 24-5-2001

Si forniscono precisazioni in ordine al termine di decadenza per la proposizione giudiziaria ed i termini di decorrenza per il calcolo degli interessi nel caso di ritardato pagamento delle prestazioni temporanee.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce chiarimenti sui termini di decorrenza degli interessi legali per il tardivo pagamento delle prestazioni temporanee e sui termini di decadenza/prescrizione per l’azione giudiziaria. Viene ribadito il criterio generale del 121° giorno dalla domanda per gli interessi, precisando che la presentazione tardiva di documentazione non sposta il dies a quo. Sono poi richiamate le regole specifiche per mobilità, disoccupazione speciale edilizia, disoccupazione agricola e non agricola, trattamenti di famiglia, malattia e maternità, prestazioni antitubercolari e assegno/sussidio LSU-LPU, con un quadro finale riepilogativo dei termini applicabili.

Chiarimenti su interessi legali, decadenza e prescrizione delle prestazioni temporanee a sostegno del reddito

Chiarimenti su interessi legali, decadenza e prescrizione delle prestazioni temporanee

La circolare chiarisce i criteri da applicare per il calcolo degli interessi legali sulle prestazioni temporanee pagate tardivamente e per la verifica dei termini di decadenza e prescrizione dell’azione giudiziaria. Il documento recepisce anche le indicazioni dell’Avvocatura Centrale e distingue, per singola prestazione, le regole generali e le eccezioni specifiche.

Decorrenza degli interessi legali: regola generale

Ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria devono corrispondere gli interessi legali sulle prestazioni dovute dalla data di scadenza del termine previsto per l’adozione del provvedimento sulla domanda, individuato nel 120° giorno dalla data di presentazione.

La circolare precisa che:

  • la presentazione tardiva della documentazione richiesta dal richiedente, avvenuta dopo il 120° giorno, non sposta in avanti il termine iniziale di decorrenza degli interessi;
  • gli interessi hanno natura accessoria rispetto alla prestazione principale e seguono automaticamente il riconoscimento del diritto;
  • essi spettano indipendentemente dalla verifica di una mora colpevole dell’Istituto.

Una volta perfezionato il procedimento amministrativo, il diritto agli interessi si trasferisce a beneficio del lavoratore con effetto dal momento dell’insorgenza del diritto, fermo restando il termine di 120 giorni previsto dall’art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

Imputazione dei pagamenti tardivi

In caso di pagamento tardivo del solo importo della prestazione previdenziale, il pagamento si imputa prima agli oneri accessori e solo per la parte residua al capitale. Di conseguenza, sul capitale residuo continuano a maturare interessi fino all’integrale adempimento dell’obbligazione.

Decadenza dall’azione giudiziaria

Per quanto riguarda la decadenza sostanziale di cui all’art. 4 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438, la circolare chiarisce che la mancata presentazione di documentazione idonea può comportare il rigetto della domanda.

L’archiviazione della pratica allo stato degli atti assume contenuto sostanziale di provvedimento di reiezione solo se viene formalmente comunicata al richiedente. Solo dalla notifica di tale provvedimento decorrono i termini di decadenza per proporre l’azione giudiziaria.

Indennità di mobilità

L’indennità di mobilità è qualificata come prestazione assistenziale a carico della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, ai sensi dell’art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Per questa ragione è esclusa dalla decadenza sostanziale prevista dalla legge n. 438/1992.

La circolare richiama la sentenza della Corte di Cassazione 27 settembre - 8 novembre 1996, n. 9780, secondo cui, se la domanda è stata tempestivamente presentata ai sensi dell’art. 129 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, l’adeguamento o integrazione della prestazione è soggetto alla prescrizione ordinaria.

Pertanto:

  • il diritto alla prestazione principale, cioè l’indennità di mobilità;
  • e il diritto agli interessi legali accessori

si prescrivono nel termine ordinario decennale di cui all’art. 2946 c.c.

Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia

Anche i trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia rientrano nella gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali ex art. 37 della legge n. 88/1989 e sono quindi esclusi dalla decadenza sostanziale di cui alla legge n. 438/1992.

La circolare precisa che l’art. 13, comma 1, della legge 6 agosto 1975, n. 427, stabilisce che il diritto al trattamento speciale si prescrive nel termine di due anni dalla data del licenziamento. La norma è interpretata come disciplina speciale che deroga alla regola generale del R.D.L. n. 1827/1935.

Ne consegue che:

  • il termine per richiedere la prestazione è di due anni dal licenziamento;
  • il termine ordinario decennale non si applica;
  • la prescrizione biennale riguarda sia la prestazione principale sia gli interessi legali;
  • la stessa regola vale per i trattamenti di cui all’art. 9 e seguenti della legge n. 427/1975, nonché per quelli di cui all’art. 11, comma 2, della legge n. 223/1991, e all’art. 3, comma 3, della legge n. 451/1994.

Disoccupazione agricola e non agricola, rimpatriati e frontalieri

Per l’indennità di disoccupazione agricola e non agricola con requisiti normali o ridotti, per il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati e per il trattamento speciale di disoccupazione dei lavoratori frontalieri in Svizzera, la circolare conferma il termine annuale di decadenza previsto dall’art. 4 della legge n. 438/1992.

Tale termine decorre dal 181° giorno successivo alla comunicazione di un provvedimento adottato sulla domanda. Non sono considerate provvedimenti le comunicazioni interlocutorie, come:

  • richieste di documenti;
  • comunicazioni di sospensione della decisione per accertamenti ispettivi in corso.

In assenza di un provvedimento espresso, il diritto a ottenere la prestazione o il suo esatto importo si prescrive nel termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c. Gli interessi, invece, decorrono dal 121° giorno dalla data della domanda e, per il principio di accessorietà, si prescrivono anch’essi nel termine ordinario decennale.

Trattamenti di famiglia

Per i trattamenti di famiglia, la circolare stabilisce che il diritto si prescrive in cinque anni sia per la prestazione principale sia per gli interessi legali.

Per l’assegno per il nucleo familiare ai lavoratori domestici, erogato con pagamento diretto e cadenza semestrale posticipata, vengono confermate le indicazioni del messaggio 23 giugno 2000, n. 680:

  • per i ratei maturandi nel semestre 1° gennaio - 30 giugno, gli interessi decorrono dal 1° settembre;
  • per i ratei maturandi nel semestre 1° luglio - 31 dicembre, gli interessi decorrono dal 1° marzo.

Per i ratei già maturati, il termine di decorrenza per il calcolo degli interessi è fissato al 121° giorno dalla domanda, ovvero dalla successiva maturazione del diritto.

Gli stessi criteri devono essere adottati per gli assegni familiari in favore di coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Prestazioni economiche di malattia e maternità

Per le prestazioni economiche di malattia e maternità, la circolare rinvia ai criteri generali illustrati in premessa sia per la decadenza dall’azione giudiziaria sia per la decorrenza degli interessi legali.

Si specifica che il criterio del 121° giorno dalla data della domanda si applica a tutte le giornate comprese nell’evento. Per le giornate che cadono oltre il termine di 120 giorni previsto per il pagamento della prestazione, gli interessi vanno computati dalla singola giornata in cui matura il diritto.

In materia di malattia, l’art. 6, comma 6, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, prevede che il diritto si prescriva in un anno dal giorno in cui le prestazioni sono dovute. Lo stesso termine vale per la maternità, sia per l’astensione obbligatoria sia per quella facoltativa. In virtù del principio di accessorietà, il termine annuale si applica anche agli interessi legali.

Prestazioni economiche antitubercolari

Per le prestazioni economiche antitubercolari si applicano i criteri generali in tema di decadenza e decorrenza degli interessi.

Per l’indennità post-sanatoriale, poiché non è prevista domanda, gli interessi legali decorrono dal 121° giorno successivo a quello di guarigione clinica o di stabilizzazione.

Per la liquidazione degli interessi legali sulle prestazioni antitubercolari pagate in ritardo, vanno seguiti gli stessi criteri previsti per malattia e maternità. La circolare precisa inoltre che, essendo il termine di prescrizione delle prestazioni economiche antitubercolari fissato in cinque anni, anche gli interessi legali si prescrivono nel medesimo termine.

Assegno e/o sussidio LSU/LPU

Per i soggetti che percepiscono l’indennità per lavori socialmente utili, definita dalla legge come sussidio o assegno LSU/LPU, gli interessi legali sulle prestazioni dovute decorrono dal 121° giorno dalla data di presentazione della domanda.

La prestazione è qualificata come assistenziale e, pertanto, è esclusa dalla decadenza sostanziale prevista dalla legge n. 438/1992. L’azione per ottenere la prestazione e gli eventuali interessi si prescrive nel termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c.

Quadro riepilogativo finale

La circolare chiude con un prospetto sintetico dei termini di decadenza e prescrizione applicabili alle prestazioni a sostegno del reddito. In sintesi:

  • mobilità: nessuna decadenza sostanziale, prescrizione decennale;
  • trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia: nessuna decadenza sostanziale, prescrizione biennale;
  • disoccupazione agricola e non agricola, rimpatriati e frontalieri: decadenza annuale, prescrizione decennale;
  • trattamenti di famiglia: nessuna decadenza nel prospetto, prescrizione quinquennale;
  • malattia e maternità: decadenza annuale, prescrizione annuale;
  • prestazioni antitubercolari: decadenza annuale, prescrizione quinquennale;
  • assegno/sussidio LSU-LPU: nessuna decadenza sostanziale, prescrizione decennale.

Viene infine ribadito che, per le prestazioni previdenziali elencate, gli interessi legali decorrono dal 121° giorno dalla domanda, anche se la domanda è incompleta di documentazione, oppure dalla successiva data di maturazione del diritto.

Punti principali

Criterio generale sugli interessi legali

Gli enti previdenziali devono corrispondere gli interessi legali sulle prestazioni dovute dalla scadenza del termine per l’adozione del provvedimento sulla domanda, indicato nel 120° giorno dalla presentazione. Se la documentazione necessaria è prodotta oltre tale termine per ritardo imputabile al richiedente, non si verifica uno spostamento ulteriore del termine iniziale di decorrenza degli interessi. Gli interessi sono considerati elemento accessorio della prestazione e spettano indipendentemente dalla mora colpevole dell’Istituto.

Imputazione dei pagamenti tardivi

Quando l’Istituto paga in ritardo il solo importo della prestazione, il versamento si imputa prima agli oneri accessori, cioè interessi e/o rivalutazione, e solo per il residuo al capitale. Sul capitale residuo continuano quindi a maturare interessi fino al saldo completo dell’obbligazione.

Decadenza per l’azione giudiziaria

In materia di decadenza sostanziale ex art. 4 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438, la mancata produzione di documentazione idonea può determinare la reiezione della domanda. L’archiviazione della pratica allo stato degli atti ha valore sostanziale di reiezione se viene formalmente comunicata al richiedente; solo dalla notifica del provvedimento decorrono i termini di decadenza per proporre azione giudiziaria.

Indennità di mobilità

L’indennità di mobilità, essendo a carico della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali ex art. 37 della legge n. 88/1989, è esclusa dalla decadenza sostanziale prevista dalla legge n. 438/1992. Se la domanda è stata presentata tempestivamente ai sensi dell’art. 129 del R.D.L. n. 1827/1935, il diritto alla prestazione principale e agli interessi legali si prescrive nel termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c.

Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia

Anche i trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia sono esclusi dalla decadenza sostanziale di cui alla legge n. 438/1992. La legge n. 427/1975 prevede un termine di prescrizione di due anni dalla data del licenziamento, che deroga alla disciplina generale e comporta l’esclusione del termine ordinario decennale. Il medesimo termine biennale vale per la prestazione principale e per gli interessi legali.

Disoccupazione agricola e non agricola, trattamenti per rimpatriati e frontalieri

Per l’indennità di disoccupazione agricola e non agricola con requisiti normali o ridotti, per il trattamento ordinario di disoccupazione dei lavoratori rimpatriati e per quello speciale dei lavoratori frontalieri in Svizzera, il termine annuale di decadenza decorre dal 181° giorno successivo alla comunicazione di un provvedimento adottato sulla domanda. Comunicazioni interlocutorie, come richieste di documenti o sospensioni per accertamenti ispettivi, non valgono come provvedimento. In mancanza di provvedimento espresso, il diritto si prescrive in dieci anni; gli interessi decorrono dal 121° giorno dalla domanda e seguono la prescrizione ordinaria decennale.

Trattamenti di famiglia

Per i trattamenti di famiglia il diritto si prescrive in cinque anni sia per la prestazione principale sia per gli interessi legali. Per l’assegno per il nucleo familiare ai lavoratori domestici, pagato direttamente e con cadenza semestrale posticipata, gli interessi decorrono dal 1° settembre e dal 1° marzo per i ratei dei due semestri (1° gennaio-30 giugno e 1° luglio-31 dicembre). Per i ratei già maturati, la decorrenza è dal 121° giorno dalla domanda o dalla successiva maturazione del diritto. Analoghi criteri valgono per gli assegni familiari a coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Prestazioni economiche di malattia e maternità

Per malattia e maternità si applicano i criteri generali sulla decadenza e sulla decorrenza degli interessi. Gli interessi decorrono dal 121° giorno dalla domanda per tutte le giornate dell’evento; per le giornate successive al 120° giorno dalla domanda, gli interessi si computano dalla singola giornata in cui matura il diritto. Il diritto alle prestazioni economiche di malattia si prescrive in un anno dal giorno in cui sono dovute, e lo stesso termine vale per la maternità; per accessorietà, il termine annuale vale anche per gli interessi legali.

Prestazioni economiche antitubercolari

Per le prestazioni antitubercolari si rinvia ai criteri generali su decadenza e interessi. Per l’indennità post-sanatoriale, non essendo prevista domanda, gli interessi decorrono dal 121° giorno successivo a guarigione clinica o stabilizzazione. Nella liquidazione degli interessi per prestazioni erogate in ritardo si applicano i criteri indicati per malattia e maternità. Poiché il termine di prescrizione per le prestazioni economiche antitubercolari è di cinque anni, anche gli interessi si prescrivono in cinque anni.

Assegno e/o sussidio LSU/LPU

I beneficiari del sussidio o assegno LSU/LPU hanno diritto agli interessi legali sulle prestazioni dovute dal 121° giorno dalla domanda. La prestazione rientra tra quelle assistenziali escluse dalla decadenza sostanziale della legge n. 438/1992. Il diritto alla prestazione e agli eventuali interessi si prescrive nel termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c.

Quadro riepilogativo finale

La circolare chiude con un prospetto dei termini di decadenza e prescrizione per le prestazioni a sostegno del reddito. In sintesi: mobilità senza decadenza e prescrizione decennale; disoccupazione speciale edilizia senza decadenza e prescrizione biennale; disoccupazione agricola e non agricola, rimpatriati e frontalieri con decadenza annuale e prescrizione decennale; trattamenti di famiglia con prescrizione quinquennale; malattia e maternità con prescrizione annuale; prestazioni antitubercolari con prescrizione quinquennale; LSU-LPU senza decadenza e prescrizione decennale. Per le prestazioni previdenziali indicate, gli interessi legali decorrono dal 121° giorno dalla domanda, anche se incompleta di documentazione, ovvero dalla successiva data di maturazione del diritto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.