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Circolare

Circolare numero 113 del 24-5-2001

Vengono fornite le istruzioni per la gestione dei Modelli 730 presentati dai pensionati e delle risultanze contabili dei Modelli 730 presentati dai pensionati ai CAF.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina lo svolgimento dell’assistenza fiscale 2001 per i pensionati INPS, le modalità di acquisizione e trasmissione dei modelli 730/2001 e 730-4, nonché la gestione dei conguagli a credito e a debito sulle pensioni. Vengono fissati termini e procedure per Sedi INPS e CAF, con indicazioni sui casi di scarto, sulle situazioni particolari (decesso, cessazione, prestazioni non assoggettate a sostituzione d’imposta) e sulle responsabilità di controllo, comunicazione e versamento. Sono inoltre richiamate le principali scadenze, gli interessi applicabili e i codici operativi da utilizzare negli archivi centrali.

Assistenza fiscale 2001 per pensionati INPS e gestione dei modelli 730/2001

Assistenza fiscale 2001 per i pensionati INPS

La circolare disciplina in modo puntuale lo svolgimento dell’assistenza fiscale per l’anno 2001 nei confronti dei pensionati INPS, confermando l’utilizzo del modello 730/2001 e delle relative procedure di acquisizione, elaborazione, trasmissione e conguaglio. Il documento integra le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate e richiama le Sedi e i CAF a una gestione rigorosa dei termini e delle modalità operative.

Inquadramento normativo e soggetti interessati

L’INPS richiama, come quadro di riferimento, il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l’art. 12, il decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, la legge 23 dicembre 1999, n. 488, il decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, la circolare n. 238/E del 22 dicembre 2000 e il decreto legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito dalla legge 23 novembre 2000, n. 354. Viene confermato che anche per il 2001 l’Istituto presta assistenza fiscale ai propri sostituiti, nell’ambito della facoltà riconosciuta ai sostituti d’imposta.

Modalità di presentazione del modello 730/2001

Il contribuente che si avvale del sostituto d’imposta deve presentare entro il 30 aprile 2001 il modello 730/2001 compilato e sottoscritto, insieme alla busta chiusa contenente il modello 730-1 per la scelta dell’8 per mille. Il contribuente che si rivolge a un CAF deve presentare entro il 31 maggio 2001 il modello 730/2001, già compilato o da compilare con assistenza, e il modello 730-1 con i dati anagrafici. La documentazione tributaria non va consegnata al sostituto, ma conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2005 ed esibita in caso di richiesta dell’Amministrazione finanziaria.

Dichiarazione congiunta e dichiarazione integrativa

La circolare disciplina la dichiarazione congiunta per i coniugi non legalmente o effettivamente separati, consentita solo se almeno uno dei due può utilizzare il modello 730 e se non ricorrono cause di esclusione. Sono inoltre illustrate le regole della dichiarazione integrativa: se emergono errori od omissioni che determinano un maggior rimborso o un minor debito, il contribuente può presentare un 730 integrativo entro il 31 ottobre 2001 a un CAF; se invece l’errore produce un minor rimborso o un maggior debito, deve utilizzare il modello UNICO 2001 Persone fisiche. La presentazione dell’integrativa non sospende i conguagli già avviati.

Rilevazione, trasmissione e conservazione dei dati

Il sostituto d’imposta deve trasmettere telematicamente entro il 30 settembre 2001 i dati delle dichiarazioni elaborate e dei relativi prospetti di liquidazione, conservando la documentazione fino al 31 dicembre 2003. I CAF, a loro volta, devono trasmettere entro il 30 settembre 2001 le dichiarazioni 730 elaborate e, per i modelli integrativi, entro il 31 gennaio 2002 i relativi dati. Per il risultato contabile Mod. 730-4 dei soggetti amministrati dall’INPS è obbligatoria la trasmissione telematica; le sedi INPS non possono ricevere tali risultanze con modalità diverse.

Gestione delle risultanze contabili e degli scarti

Le risultanze contabili trasmesse dai CAF sono abbinate alle prestazioni sulle quali l’INPS opera come sostituto d’imposta; non sono invece oggetto di abbinamento le prestazioni AS, PS e INVCIV. Le risultanze non abbinate per assenza del rapporto di sostituzione vengono scartate con codice N e la posizione va chiusa dalle Sedi. Se il mancato abbinamento dipende da dati anagrafici errati, la Sede deve aggiornare immediatamente i dati tramite ARCA. Sono previsti specifici codici di scarto per posizioni relative a prestazioni cessate o situazioni particolari, da trattare con le procedure manuali indicate dalla circolare.

Conguagli sulle pensioni: tempi, criteri e rateazione

Le operazioni di conguaglio per le posizioni pervenute entro il 20 giugno 2001 sono effettuate sulla rata di agosto 2001, con possibilità di rateizzazione fino a quattro rate. Crediti e debiti da assistenza fiscale sono trattati come un unico gruppo compensabile; la rateizzazione è ammessa se il saldo complessivo, esclusa la seconda rata d’acconto, è a debito. In caso di rateizzazione si applicano interessi dello 0,5% mensile; per gli importi non recuperati per incapienza si applica l’interesse dello 0,4% mensile. I conguagli a debito hanno priorità inferiore rispetto ad altre trattenute, mentre i crediti sono rimborsati anche quando la pensione è già stata erogata come semestrale o annuale.

Casi particolari: cessazione, decesso, prestazioni non gestibili

Se il rapporto di sostituzione cessa prima o durante l’elaborazione del conguaglio, oppure se il pensionato è in aspettativa senza retribuzione o in situazione analoga, il sostituto non effettua i conguagli a debito e comunica gli importi da versare direttamente. In caso di decesso, il sostituto non deve effettuare conguagli: gli importi a debito residui vanno comunicati agli eredi, mentre i crediti possono essere portati in dichiarazione dagli eredi o richiesti a rimborso. La circolare precisa anche che, per alcune tipologie di pensione o di posizione anagrafica, la procedura automatica non è applicabile e le Sedi devono intervenire manualmente, informando gli interessati o gli eredi.

Comunicazioni ai pensionati e gestione dei pagamenti non capienti

Gli enti pagatori inviano ai pensionati la comunicazione della composizione del pagamento. Se il conguaglio da assistenza fiscale supera l’importo netto della rata di agosto, il pensionato riceve una comunicazione specifica tramite POSTEL. Qualora entro la fine dell’anno non sia possibile trattenere tutto l’importo dovuto, il sostituto comunica al contribuente gli importi residui entro dicembre; tali somme, maggiorate dell’interesse dello 0,40% mensile, devono essere versate autonomamente entro gennaio.

Tracciati, codici operativi e istruzioni telematiche

L’allegato tecnico descrive la trasmissione telematica dei modelli 730-4/2001, il sistema di sicurezza adottato da INPS, le ricevute di trasmissione e applicative, le regole per gli invii duplicati e per le rettifiche, nonché l’utilizzo dei codici numerici memorizzati in GP8MD50. Sono inoltre elencati i codici numerici associati alle diverse voci di saldo, acconti, addizionali, interessi per rateizzazione e interessi per incapienza. La circolare invita i CAF a rispettare rigorosamente le scadenze, soprattutto il 20 giugno 2001 per la comunicazione del 730-4 e il 15 novembre 2001 per il 730-4 integrativo.

Punti principali

Assistenza fiscale INPS ai pensionati e acquisizione dei modelli 730/2001

L’INPS conferma anche per il 2001 l’assistenza fiscale diretta ai propri sostituiti. Le Sedi devono acquisire i modelli 730/2001 presentati entro il 30 aprile 2001 con le procedure aggiornate su AS/400, prestando massima attenzione per evitare errori sanzionabili ai sensi della circolare 31/E dell’Agenzia delle Entrate. Il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 deve essere consegnato o fatto pervenire agli interessati entro il 15 giugno 2001; se spedito, deve essere accompagnato da una lettera con le raccomandazioni sul confronto tra dichiarazione e prospetto. Sono previsti test e rilascio delle procedure per l’elaborazione, la trasmissione al sistema centrale e la stampa dei modelli 730 e 730-3. I prospetti 730-3 devono essere trasmessi telematicamente all’Amministrazione finanziaria entro il 30 settembre 2001 e i rettificativi entro il 31 gennaio 2002.

Ruolo dei CAF e trasmissione telematica delle risultanze contabili

I CAF devono trasmettere entro il 20 giugno 2001 le risultanze contabili al sostituto d’imposta; per i soggetti amministrati dall’INPS la trasmissione deve avvenire esclusivamente in via telematica. Le strutture periferiche INPS non possono accettare modelli 730-4 con modalità diverse e devono restituire al CAF eventuali invii non conformi. Le risultanze corrette vengono memorizzate nell’archivio centrale e abbinate dalle procedure alle prestazioni erogate dall’Istituto. I CAF possono consultare via web, sul sito www.ucs.inps.it, lo stato dei files e della singola risultanza contabile. L’allegato tecnico disciplina le modalità operative per l’invio telematico e la gestione degli esiti.

Abbinamento, scarti e aggiornamento anagrafico

Le risultanze contabili si abbinano alle prestazioni per le quali l’INPS è sostituto d’imposta; non si procede all’abbinamento per AS, PS e INVCIV. Le posizioni non abbinate per mancanza del rapporto di sostituzione vengono scartate con codice N e le Sedi devono chiudere la posizione senza ulteriori comunicazioni ai CAF, salvo che il mancato abbinamento dipenda da dati anagrafici errati: in tal caso l’aggiornamento va effettuato immediatamente con la procedura ARCA. Per le prestazioni cessate o in situazioni particolari sono previsti codici di scarto specifici, quali C, E, P e S, da gestire con le modalità indicate per i casi non automatizzabili.

Gestione dei conguagli su pensioni: criteri generali, crediti e debiti

I conguagli su pensione per le posizioni pervenute entro il 20 giugno sono eseguiti sulla rata di agosto 2001, consentendo la rateizzazione fino a quattro rate. Conguagli a credito e a debito vengono trattati come unico gruppo compensabile; se il saldo complessivo è a debito, è possibile la rateizzazione con interessi dello 0,5% mensile. In caso di incapienza della pensione, i residui sono trattenuti sui mesi successivi con interesse dello 0,4% mensile. I crediti vengono rimborsati anche se la pensione è già stata pagata come semestrale o annuale; i debiti sono trattenuti sul cumulo delle pensioni del soggetto, con priorità inferiore rispetto ad altre trattenute già in corso.

Casi in cui la procedura automatizzata non gestisce i conguagli

La procedura non gestisce i conguagli quando il soggetto possiede solo pensioni PS, AS e/o INVCIV, oppure quando le pensioni sono cessate, il codice fiscale non è presente negli archivi, il dichiarante è un contitolare scaduto, percepisce quota scissa, è beneficiario di assegno alimentare o divorzile, oppure il pagamento è localizzato presso un ufficio pagatore diverso da 999. In tali ipotesi le Sedi devono attivarsi manualmente, restituire le risultanze ai CAF nei casi di assenza di sostituto, aggiornare l’anagrafica in ARCA se necessario, comunicare agli eredi nei casi di decesso e disporre gli eventuali rimborsi/recuperi secondo le istruzioni della circolare.

Interruzione dell’assistenza fiscale e disciplina dei decessi

In caso di decesso del pensionato non devono essere eseguiti conguagli; la Sede deve usare la funzione di interruzione dell’assistenza fiscale per far risultare il credito non rimborsato sul CUD. Il credito non rimborsato può essere portato nella dichiarazione successiva presentata dagli eredi oppure richiesto a rimborso ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/1973. Se il de cuius aveva presentato il 730 con incongruenze, gli eredi possono utilizzare il modello UNICO 2001 Persone fisiche; le Sedi non devono accettare richieste di restituzione del 730/2001 del defunto. Se il contribuente è cessato per causa diversa dal decesso e prevede arretrati entro fine anno, può chiedere per iscritto il conguaglio con applicazione dell’interesse dello 0,4% mensile, evitando l’interruzione dell’assistenza fiscale.

Variazioni delle pensioni e consultazione degli esiti

In caso di variazione del codice fiscale, la Sede deve verificare che non vi siano conguagli in corso per evitare interruzioni o duplicazioni; ARCA segnalerà la presenza di eventuali dichiarazioni o risultanze abbinate. In caso di eliminazione della pensione, la nuova procedura di eliminazione segnala l’eventuale presenza di conguagli da assistenza fiscale e la Sede deve gestirli secondo le regole ordinarie. I conguagli effettuati vengono memorizzati in GP8MD50 con i codici dell’allegato 4; non è più prevista la memorizzazione del codice movimentazione C in GP1AE02 e non è previsto aggiornamento dell’archivio locale DS78. I pensionati ricevono dall’Ente pagatore la comunicazione della composizione del pagamento; se il recupero supera l’importo netto della rata di agosto, la comunicazione avviene tramite POSTEL con il modello dell’allegato 5.

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