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Circolare

Circolare numero 110 del 23-5-2001

L’art.116,comma 8 e seguenti, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 delinea un nuovo regime sanzionatorio per i casi di omesso o ritardato pagamento dei contributi, che si caratterizza, rispetto a quello previgente, per essere meno oneroso sia per quanto concerne l’entità delle sanzioni sia per i criteri di commisurazione delle stesse. 1.1. REGIME GENERALE ORDINARIO: a) casi di omissioni contributive rilevabili dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie; b) casi di evasione contributiva rilevata d’ufficio o consolidatasi oltre un anno dalla scadenza di legge; c)evasione denunciata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori; d) casi di oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell' obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa; e)amministrazioni centrali e periferiche dello Stato ed enti locali; f) inapplicabilità degli interessi ex art. 1282 C.C. in luogo delle sanzioni civili; g) azione revocatoria in caso di pagamento di contributi ed oneri accessori; h) efficacia della normativa; i) credito contributivo pari alla differenza tra l’importo versato a titolo di sanzioni calcolate in base all’applicazione delle leggi n. 662/1996 e precedenti e quelle determinate in base alla nuova normativa: modalità operative del conguaglio rateale o del rimborso. 1.2. REGIME SPECIALE :a) rilevanti oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o amministrativi; b)fatto doloso del terzo denunciato all’autorità giudiziaria; c) aziende in crisi; d) procedure concorsuali; enti non economici ed enti, fondazioni ed associazioni non aventi fini di lucro. 2. Abolizione delle sanzioni amministrative di cui all’ art. 35,commi 2 e 3, della L. n. 689/1981, nonché relative a violazioni di norme sul collocamento di carattere formale. 3.Reato di omissione o falsità di registrazione o denuncia obbligatoria: riformulazione dell’ art. 37 della L. n. 689/1981. 4. Pagamento della contribuzione previdenziale effettuato, in buona fede, ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare: effetto liberatorio nei confronti del contribuente. 5.Cessioni di credito: dal 1° gennaio 2001 cessa per gli enti cessionari la facoltà di trasferire i crediti ad essi ceduti al Ministero del Tesoro a conguaglio delle anticipazioni di tesoreria. 6. Variazione della misura degli interessi legali: dal 1° gennaio 2001 è del 3,5 % annuo.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra il nuovo sistema di sanzioni civili introdotto dalla legge finanziaria 2001 per omissioni, ritardi ed evasioni contributive, distinguendo tra regime ordinario e casi speciali. Vengono chiariti importi, tetti massimi, interessi applicabili, decorrenza temporale delle nuove regole, abolizione di alcune sanzioni amministrative e nuova formulazione del reato per omissione o falsità di registrazioni e denunce obbligatorie. Sono inoltre disciplinati il conguaglio o rimborso dei crediti contributivi derivanti dal confronto tra vecchia e nuova normativa, i casi di pagamento in buona fede a ente diverso dal titolare, la cessazione dell’uso generalizzato della cessione di crediti e la nuova misura degli interessi legali dal 1° gennaio 2001.

Nuovo regime sanzionatorio contributivo della legge finanziaria 2001 (art. 116 L. 388/2000)

Nuovo regime sanzionatorio contributivo della legge finanziaria 2001

La circolare fornisce le prime istruzioni applicative dell’articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha ridisegnato il sistema delle sanzioni per omissioni, ritardi ed evasioni contributive nelle gestioni previdenziali e assistenziali. La disciplina è presentata come complessivamente meno onerosa rispetto al passato e accompagna anche modifiche in materia di sanzioni amministrative, profili penali, decorrenza temporale delle nuove regole e trattamento dei crediti pregressi.

Regime ordinario: omissioni contributive rilevabili da denunce e registrazioni

Per i casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi il cui ammontare sia rilevabile da denunce e/o registrazioni obbligatorie, l’articolo 116, comma 8, lettera a), prevede una sanzione civile in ragione d’anno pari al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) maggiorato di 5,5 punti percentuali. La circolare ricorda che, all’epoca, il T.U.R. era pari al 4,50% e che quindi la sanzione civile risultava del 10% annuo.

La sanzione deve essere calcolata fino alla data del pagamento ed è soggetta a un limite massimo pari al 40% dell’importo dei contributi non corrisposti alla scadenza di legge. Una volta raggiunto tale tetto, sul solo debito contributivo, e non sulle sanzioni civili, maturano gli interessi di mora di cui all’articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 46/1999. La circolare indica che il tasso di mora, al momento della pubblicazione, era pari all’8,4% annuo.

Regime ordinario: evasione contributiva

L’ipotesi di evasione è individuata nei casi in cui l’omissione contributiva derivi da registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, con l’intenzione specifica di non versare contributi o premi. La circolare richiama, come esempi frequenti, la mancata iscrizione all’INPS, la mancata iscrizione di dipendenti sui libri aziendali, l’infedele registrazione delle retribuzioni, l’omessa denuncia di partite specifiche, l’omessa o tardiva presentazione delle denunce obbligatorie e la loro infedeltà.

La sanzione civile per evasione è pari al 30% dei contributi evasi per anno e non può superare il 60% dell’importo dei contributi non corrisposti alla scadenza. Anche in questo caso, oltre il tetto massimo, maturano gli interessi di mora sul solo debito contributivo. La circolare chiarisce che la fattispecie riguarda anche l’evasione accertata d’ufficio o quella consolidatasi oltre un anno dalla scadenza di legge. Rientrano nel concetto di evasione anche alcune ipotesi di simulazione del rapporto di lavoro subordinato, richiamate in relazione a collaborazioni coordinate e continuative o a rapporti qualificati come autonomi e poi riqualificati come subordinati.

Denuncia spontanea dell’evasione e riduzione della sanzione

Per l’evasione denunciata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la circolare evidenzia un trattamento più favorevole: se la denuncia è effettuata entro dodici mesi dalla scadenza del pagamento e il versamento avviene entro trenta giorni dalla denuncia, si applica una sanzione pari al T.U.R. maggiorato di 5,5 punti. In caso di mancato rispetto del termine di trenta giorni, torna applicabile la sanzione ordinaria prevista per l’evasione.

Anche questa sanzione è soggetta al limite massimo del 40% del dovuto e, una volta raggiunto, si applicano gli interessi di mora sul debito contributivo. La circolare segnala che, rispetto alla previgente normativa, il termine per la denuncia spontanea è stato esteso da sei a dodici mesi.

Oggettive incertezze sull’obbligo contributivo

Il comma 10 disciplina i casi di mancato o ritardato pagamento derivanti da oggettive incertezze connesse a orientamenti giurisprudenziali o amministrativi contrastanti sulla sussistenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa. In tali ipotesi, se il pagamento è effettuato entro il termine fissato dall’Istituto, si applica la sanzione del T.U.R. maggiorato di 5,5 punti, con limite massimo del 40% e senza maturazione di interessi di mora oltre il tetto.

La circolare precisa che l’incertezza deve essere oggettiva, e quindi risultare da effettivi contrasti interpretativi consolidati nel tempo; non basta un dubbio soggettivo. La fattispecie non è ritenuta configurabile nei diversi gradi di uno stesso giudizio.

Amministrazioni pubbliche e interessi ex art. 1282 c.c.

Il comma 11 estende alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e agli enti locali l’obbligo di pagamento delle sanzioni civili per omissioni o ritardi contributivi. La circolare ricorda che, per tali soggetti, il dirigente responsabile è anche destinatario di sanzioni disciplinari.

Il comma 13 esclude, nei casi in cui non si applichino sanzioni civili e interessi di mora, la possibilità di richiedere gli interessi previsti dall’articolo 1282 del codice civile. Viene inoltre ribadito che i pagamenti di contributi sociali obbligatori e accessori restano sottratti all’azione revocatoria di cui all’articolo 67 della legge fallimentare.

Decorrenza delle nuove regole e disciplina dei crediti pregressi

Un punto centrale della circolare è la delimitazione temporale tra vecchio e nuovo regime. Il comma 18 dell’articolo 116 individua uno spartiacque al 30 settembre 2000: per i crediti in essere e accertati a tale data continuano ad applicarsi le sanzioni della L. 662/1996 e della normativa previgente; per i crediti sorti o accertati dal 1° ottobre 2000 si applicano invece le nuove disposizioni dei commi 8, 9 e 10.

Per "crediti in essere e accertati" si intendono i crediti denunciati, riconosciuti unilateralmente o accertati dagli uffici, ancora insoluti al 30 settembre 2000. Se entro tale data il dovuto era già stato integralmente pagato, la nuova disciplina non si applica e gli importi restano definitivamente acquisiti dall’Istituto. Lo stesso criterio vale per le rate già pagate entro il 30 settembre 2000.

Conguaglio rateale e rimborso del credito contributivo

Quando il confronto tra vecchia e nuova disciplina evidenzia un minor importo dovuto, la differenza costituisce credito contributivo nei confronti dell’Istituto, riconoscibile a domanda. La circolare spiega che l’interessato deve presentare apposita istanza alla sede competente, allegando l’indicazione dei versamenti effettuati e la documentazione dei pagamenti. La domanda serve sia a velocizzare il calcolo del credito sia a consentire la formazione di un archivio per il monitoraggio delle compensazioni.

Il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione con la contribuzione corrente e deve essere recuperato entro dodici mesi dalla comunicazione dell’autorizzazione. È ammesso il recupero in unica soluzione solo per importi inferiori a lire 1.000.000. La circolare dettaglia le modalità operative per le diverse gestioni:

  • per le aziende che versano con sistema DM, il conguaglio va esposto nel modello DM10/2 con il codice T400 e la dicitura "art. 116 c18 L. 388/00";
  • alle aziende autorizzate è attribuito il codice di autorizzazione 1T, valido dodici mesi;
  • per lavoratori autonomi, artigiani, commercianti e agricoli, il credito va suddiviso in quattro quote da riportare nel modello F24;
  • per le aziende agricole il credito si utilizza a scomputo dei contributi trimestrali nei dodici mesi successivi, con possibilità di rimborso se non vi siano scadenze utili o in caso di attività sospesa o cessata.

La circolare disciplina anche il caso di cessazione definitiva dell’attività, di crediti oggetto di cessione e di pagamento rateizzato, stabilendo che il credito matura progressivamente in relazione alle maggiori sanzioni pagate secondo il vecchio regime.

Regime speciale e riduzione delle sanzioni

La legge prevede alcune ipotesi eccezionali nelle quali le sanzioni civili possono essere ridotte fino alla misura degli interessi legali, fermo restando il pagamento integrale dei contributi e premi dovuti. La circolare elenca tra tali casi:

  • rilevanti e oggettive incertezze derivanti da orientamenti giurisprudenziali o amministrativi contrastanti o sopravvenuti;
  • fatto doloso del terzo denunciato all’autorità giudiziaria;
  • aziende in crisi;
  • procedure concorsuali;
  • enti non economici ed enti, fondazioni e associazioni senza fini di lucro.

Per alcune di queste fattispecie la circolare rinvia a successive istruzioni, in attesa delle determinazioni del Consiglio di amministrazione dell’Istituto sulla base di direttive ministeriali. Per procedure concorsuali e per enti non economici o senza scopo di lucro restano comunque ferme le istruzioni già richiamate dalla circolare n. 65/1997.

Abolizione delle sanzioni amministrative e loro portata

La parte seconda chiarisce che il comma 12 dell’articolo 116 abroga le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie che comportino l’omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi, nonché le violazioni di norme sul collocamento di carattere formale. La circolare precisa che l’abrogazione non elimina gli obblighi sostanziali il cui mancato rispetto era in precedenza sanzionato, come la denuncia contributiva mensile, e che restano in vigore le sanzioni amministrative per violazioni non connesse all’omesso o ritardato versamento dei contributi o premi.

Secondo le indicazioni ministeriali richiamate, l’abrogazione opera dal 1° gennaio 2001 con riferimento agli adempimenti contributivi relativi alle retribuzioni corrisposte nel mese di dicembre 2000, restando ferme le violazioni precedenti per il principio del tempus regit actum.

Nuova formulazione dell’art. 37 della legge n. 689/1981

La parte terza illustra la riscrittura dell’articolo 37 della legge n. 689/1981. Il reato si configura, salvo che il fatto costituisca più grave reato, quando il datore di lavoro, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie oppure presenta denunce non conformi al vero, e dal fatto deriva un omesso versamento mensile non inferiore al maggiore importo tra cinque milioni di lire e il 50% dei contributi complessivamente dovuti nel mese.

La circolare specifica gli elementi costitutivi della fattispecie, chiarendo che il limite va riferito all’importo mensile dovuto al netto di eventuali crediti e delle sanzioni accessorie. È sottolineato che la soglia penale non è raggiunta se l’evasione, pur superiore a cinque milioni, resta inferiore alla metà dei contributi dovuti nel mese di riferimento.

Obblighi di denuncia, sospensione del procedimento ed estinzione del reato

In presenza della fattispecie penale, l’organo di vigilanza deve riferire senza ritardo la notizia di reato al pubblico ministero ai sensi dell’articolo 331 c.p.p., corredandola degli elementi di prova acquisiti. Se l’evasione accertata è oggetto di ricorso amministrativo o giudiziario, il procedimento penale resta sospeso fino alla decisione di primo grado dell’organo competente.

Il reato si estingue con la regolarizzazione dell’inadempienza, anche mediante dilazione. Le sedi devono comunicare entro 90 giorni all’autorità giudiziaria l’avvenuta regolarizzazione o l’esito del ricorso e devono dotarsi di un sistema di scadenziario e di coordinamento interno per il monitoraggio delle pratiche. La norma ha efficacia retroattiva in base al favor rei e si applica anche a fatti anteriori al 1° gennaio 2001.

Pagamento in buona fede a ente previdenziale diverso dal titolare

La parte quarta affronta il caso del pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede, a un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare del credito. In tale situazione, il pagamento ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente, e l’ente che ha incassato le somme deve trasferirle all’ente competente senza addebito di interessi.

La circolare interpreta la norma in senso non eccessivamente formalistico, ritenendo che possa operare anche quando creditore apparente e creditore effettivo siano entrambi enti incaricati della riscossione e gestione di contributi obbligatori. Viene richiamato, a titolo esemplificativo, il caso di un errato inquadramento aziendale che abbia condotto al versamento dei contributi a un ente diverso dall’INPS. La trattazione è comunque rinviata a successive istruzioni, poiché l’attuazione richiede intese tra enti.

Cessione di crediti e limiti al pagamento dei contributi

La parte quinta riguarda l’articolo 102, comma 3, della L. 388/2000, che dal 1° gennaio 2001 fa cessare, per gli enti cessionari, la facoltà di trasferire al Ministero del tesoro i crediti ceduti a conguaglio delle anticipazioni di tesoreria. La circolare chiarisce che la disposizione non ripristina la cessione di crediti come forma generalizzata di pagamento dei contributi, ma riguarda soltanto le cessioni ancora consentite per specifiche categorie di enti non profit operanti in ambito sanitario.

Resta inoltre esclusa dalla disciplina qui richiamata la cessione di crediti dell’editoria, che continua a seguire una regolamentazione autonoma.

Interessi legali dal 1° gennaio 2001

Nella parte sesta la circolare segnala la variazione del saggio degli interessi legali ex articolo 1284 c.c., fissato dal decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale al 3,5% annuo con decorrenza dal 1° gennaio 2001. Tale dato rileva per le ipotesi in cui la normativa richiami gli interessi legali come misura sostitutiva o ridotta delle sanzioni civili.

Punti principali

Regime ordinario: omissioni contributive

Per il mancato o ritardato pagamento di contributi o premi rilevabili da denunce e/o registrazioni obbligatorie, la sanzione civile è pari al T.U.R. maggiorato di 5,5 punti percentuali, calcolata in ragione d’anno. Il tasso va applicato in base al valore vigente al momento del pagamento. La sanzione non può superare il 40% dell’importo dei contributi non pagati; oltre tale soglia maturano solo gli interessi di mora ex art. 30 D.P.R. 602/1973, attualmente indicati nell’8,4% annuo.

Regime ordinario: evasione contributiva

L’evasione si configura quando l’inadempienza è collegata a denunce o registrazioni omesse o non veritiere, con occultamento di rapporti di lavoro o retribuzioni. La sanzione civile è pari al 30% dei contributi evasi in ragione d’anno e non può superare il 60% dei contributi non versati. Anche in questo caso, dopo il raggiungimento del tetto massimo, sul solo debito contributivo maturano gli interessi di mora. La fattispecie comprende anche l’evasione accertata d’ufficio o consolidata oltre un anno dalla scadenza.

Denuncia spontanea dell’evasione

Se la situazione debitoria viene denunciata spontaneamente prima di contestazioni o richieste degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dalla scadenza, e il pagamento avviene entro 30 giorni dalla denuncia, si applica la sanzione del T.U.R. + 5,5 punti. Se il pagamento non avviene nel termine, si torna alla sanzione ordinaria per evasione. Anche in questa ipotesi la sanzione non può superare il 40% del contributo dovuto, con successiva maturazione degli interessi di mora oltre tale soglia.

Oggettive incertezze sull’obbligo contributivo

Nei casi in cui il ritardo o l’omissione dipendano da oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, successivamente risolti in sede giudiziale o amministrativa, si applica la sanzione del T.U.R. + 5,5 punti, con limite massimo del 40% e senza interessi di mora oltre il tetto. La norma richiede un’incertezza oggettiva e non soggettiva, e non opera all’interno dei diversi gradi dello stesso giudizio.

Pubbliche amministrazioni, interessi ex art. 1282 c.c. e revocatoria

Per amministrazioni centrali e periferiche dello Stato ed enti locali, i dirigenti responsabili sono soggetti a sanzioni disciplinari e al pagamento delle sanzioni civili previste dai commi 8, 9 e 10. La circolare esclude inoltre la possibilità di richiedere interessi ex art. 1282 c.c. nei casi in cui non si applichino sanzioni civili e interessi di mora. I pagamenti di contributi sociali obbligatori e accessori restano non soggetti ad azione revocatoria ex art. 67 l. fall.

Decorrenza delle nuove sanzioni e crediti pregressi

La nuova disciplina sanzionatoria si applica ai crediti sorti o accertati dal 1° ottobre 2000. Per i crediti in essere e accertati al 30 settembre 2000 restano applicabili le precedenti misure della L. 662/1996 e della normativa richiamata, con possibile formazione di un credito contributivo per l’eventuale eccedenza versata rispetto al nuovo regime. Le disposizioni su amministrazioni pubbliche e interessi ex art. 1282 c.c. decorrono invece dal 1° gennaio 2001.

Conguaglio rateale e rimborso del credito contributivo

Il credito derivante dal confronto tra vecchie e nuove sanzioni può essere chiesto a conguaglio rateale o a rimborso mediante apposita istanza alla sede competente. Il recupero avviene a scomputo della contribuzione corrente entro un arco massimo di 12 mesi dalla comunicazione dell’autorizzazione. Sono previste modalità specifiche per gestioni DM, lavoratori autonomi e aziende agricole; per importi inferiori a lire 1.000.000 è ammesso il recupero in unica soluzione. In caso di cessazione definitiva dell’attività o di crediti ceduti sono disciplinate ulteriori regole di calcolo e di riversamento.

Regime speciale e riduzioni fino agli interessi legali

La legge prevede ipotesi eccezionali in cui le sanzioni civili possono essere ridotte fino agli interessi legali, sulla base di criteri che dovranno essere fissati dai Consigli di amministrazione degli enti impositori su direttive ministeriali. Sono richiamate, tra le altre, le situazioni di rilevanti incertezze interpretative, fatto doloso del terzo denunciato all’autorità giudiziaria, aziende in crisi, procedure concorsuali ed enti non economici o senza fine di lucro.

Abolizione delle sanzioni amministrative

Sono abrogate le sanzioni amministrative relative all’omesso o parziale versamento di contributi o premi e quelle da cui derivi comunque tale omissione, nonché le violazioni formali in materia di collocamento. Restano però fermi gli obblighi sostanziali la cui inosservanza era in precedenza sanzionata e le sanzioni amministrative per violazioni non connesse all’omesso o ritardato pagamento di contributi o premi. Secondo le indicazioni ministeriali, l’abrogazione opera dal 1° gennaio 2001 con riferimento agli adempimenti relativi alle retribuzioni corrisposte nel mese di dicembre 2000.

Nuova fattispecie penale ex art. 37 l. 689/1981

La riformulazione dell’art. 37 punisce con la reclusione fino a due anni il datore di lavoro che, al fine di non versare contributi o premi, omette registrazioni o denunce obbligatorie oppure presenta denunce non veritiere, quando dal fatto deriva un omesso versamento mensile non inferiore al maggiore importo tra 5 milioni di lire e il 50% dei contributi dovuti nel mese. L’organo di vigilanza deve riferire senza ritardo all’autorità giudiziaria. Il procedimento penale resta sospeso se vi è ricorso amministrativo o giudiziario e il reato si estingue con la regolarizzazione, anche tramite dilazione.

Obblighi delle sedi e retroattività

Le sedi devono comunicare entro 90 giorni all’autorità giudiziaria la regolarizzazione o l’esito del ricorso, istituendo un apposito scadenzario e coordinando i settori interessati. Nei verbali ispettivi e nelle comunicazioni al contravventore devono essere richiamate le nuove procedure. La norma penale ha efficacia retroattiva per il favor rei e si applica anche a fatti anteriori al 1° gennaio 2001, con riesame delle denunce e dei verbali non ancora trasmessi all’autorità giudiziaria.

Pagamento in buona fede a ente previdenziale diverso

Il pagamento della contribuzione effettuato in buona fede a un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare ha effetto liberatorio per il contribuente. L’ente che ha incassato deve trasferire le somme all’ente competente senza interessi. La circolare amplia la portata della norma anche ai casi in cui creditore apparente e titolare effettivo siano entrambi enti deputati alla riscossione e gestione di contributi obbligatori.

Cessione di crediti e interessi legali

Dal 1° gennaio 2001 cessa, per gli enti cessionari, la facoltà di trasferire al Ministero del tesoro i crediti ceduti a conguaglio delle anticipazioni di tesoreria. La disciplina riguarda solo le cessioni ripristinate in favore di particolari enti sanitari non profit e non estende il meccanismo come forma generalizzata di pagamento. Inoltre, dal 1° gennaio 2001 la misura degli interessi legali ex art. 1284 c.c. è fissata al 3,5% annuo.

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