Circolare numero 108 del 23-5-2001
Premessa. Disposizioni per le rate non versate: art. 21 Legge 27 marzo 2001, 122. Disposizioni e modalità di pagamento per la rata corrente e per le rate non versate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna le istruzioni sul condono del settore agricolo previsto dalla legge finanziaria 1999, chiarendo i termini di versamento delle rate e la possibilità di regolarizzare, entro il 30 giugno 2001, le rate dalla seconda alla quarta non pagate, con applicazione degli interessi legali. Viene precisato che la regolarizzazione riguarda anche la quarta rata, ormai scaduta alla data della legge n. 122/2001. Sono inoltre indicate le modalità di pagamento tramite modello F24 e gli adempimenti delle Sedi in caso di crediti già iscritti a ruolo, distinguendo tra sospensione delle cartelle, discarico/sgravio e assenza di ulteriori adempimenti per chi abbia già versato in ritardo.
Regolarizzazione rate condono agricolo ex art. 76 L. 448/1998 e recupero rate omesse con interessi
Regolarizzazione del condono agricolo e recupero delle rate omesse
La circolare interviene sul condono del settore agricolo previsto dall’art. 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e sulle successive modifiche dei termini di versamento delle rate. L’obiettivo è chiarire come regolarizzare i pagamenti non effettuati o effettuati in ritardo, alla luce dell’art. 21 della legge 27 marzo 2001, n. 122, e delle indicazioni ministeriali richiamate dall’Istituto.
Quadro normativo e scadenze originarie
Le istruzioni rinviano alle circolari n. 72 del 31 marzo 1999 e n. 177 del 14 settembre 1999, che avevano disciplinato il condono agricolo e la compilazione del modello F24. I nuovi termini di versamento delle rate erano stati fissati come segue:
- prima rata entro il 31 ottobre 1999, poi differita al 2 novembre 1999 perché il 31 ottobre cadeva di domenica;
- seconda rata entro il 15 dicembre 1999;
- dalla terza rata in poi, rate semestrali a decorrere dal 31 maggio 2000.
Problema applicativo riscontrato
La circolare segnala che non tutte le aziende agricole, autonome e i datori di lavoro che avevano presentato domanda di condono erano venuti a conoscenza dei nuovi termini. Per tale ragione, in molti casi, le rate successive alla prima sono state pagate in ritardo oppure non sono state pagate affatto.
Regolarizzazione ex art. 21 L. 122/2001
Per rimediare a queste situazioni, l’art. 21 della legge n. 122/2001 consente ai soggetti indicati dall’art. 76, comma 1, della legge n. 448/1998, che abbiano pagato la prima rata semestrale e omesso la seconda e la terza, di versare le rate scadute e gli interessi legali maturati entro il 30 giugno 2001. La circolare precisa che, poiché alla data della legge era già scaduta anche la quarta rata semestrale, la regolarizzazione deve intendersi estesa anche a quest’ultima.
Rate interessate, interessi e criteri di calcolo
Possono essere sanate le rate dalla seconda alla quarta, con scadenza:
- 15 dicembre 1999;
- 31 maggio 2000;
- 30 novembre 2000.
Il pagamento entro il 30 giugno 2001 avviene con applicazione degli interessi legali al tasso del 3,5% annuo, ai sensi del decreto 11 dicembre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2000. Gli interessi devono essere calcolati solo sul carico contributivo compreso in ciascuna rata, dalla data di scadenza fino alla data di effettivo versamento.
Adempimenti delle Sedi e gestione dei ruoli
Per le posizioni già iscritte a ruolo, le Sedi devono sospendere le cartelle esattoriali in attesa di verificare se la regolarizzazione sia avvenuta. Successivamente, ove il credito sia già stato iscritto a ruolo, devono procedere al discarico o allo sgravio della partita. Se, invece, l’azienda ha già versato in ritardo le rate interessate, non sono richiesti ulteriori adempimenti, salvo il proseguimento dei pagamenti dovuti per la rata corrente e per quelle successive.
Rata corrente e modalità di pagamento
La circolare ricorda infine che il 31 maggio 2001 scade la quinta rata del condono. Il versamento deve essere effettuato con modello F24 secondo le modalità già impartite dalla circolare n. 177 del 14 settembre 1999. Per chi ha omesso le rate dalla seconda alla quarta, l’importo da versare con F24 deve includere sia il totale delle rate omesse sia gli interessi legali. Per la rata corrente, invece, il pagamento deve avvenire entro il 31 maggio con l’importo della rata maggiorato dell’1%, come previsto dal piano di ammortamento allegato alla circolare n. 177.
Punti principali
Origine del condono e precedenti istruzioni
La circolare richiama le disposizioni già impartite con le circolari n. 72 del 31 marzo 1999 e n. 177 del 14 settembre 1999, relative al condono del settore agricolo previsto dall’art. 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Sono inoltre richiamati i nuovi termini di versamento delle rate introdotti dall’art. 1, comma 2, della legge 21 luglio 1999, n. 236.
Scadenze originarie delle rate
I termini di versamento erano stati fissati come segue: prima rata entro il 31 ottobre 1999, poi differita al 2 novembre 1999 perché il 31 cadeva di domenica; seconda rata entro il 15 dicembre 1999; dalla terza rata in poi, versamenti con cadenza semestrale a decorrere dal 31 maggio 2000.
Problemi applicativi e mancata conoscenza dei nuovi termini
La circolare evidenzia che non tutte le aziende agricole, autonome e i datori di lavoro che avevano presentato domanda di condono erano venuti a conoscenza delle nuove scadenze. Ciò ha comportato, in molti casi, il pagamento in ritardo delle rate successive alla prima oppure la loro mancata corresponsione.
Sanatoria introdotta dall’art. 21 L. 122/2001
Per sanare tali situazioni interviene l’art. 21 della legge 27 marzo 2001, n. 122, che consente ai soggetti di cui all’art. 76, comma 1, della legge n. 448/1998, che abbiano pagato la prima delle rate semestrali consecutive e omesso il versamento della seconda e della terza rata, di corrispondere le rate scadute e gli interessi legali maturati entro il 30 giugno 2001, in relazione alla scadenza della quarta rata semestrale.
Estensione della regolarizzazione alla quarta rata
Poiché alla data di pubblicazione della legge era già scaduta anche la quarta rata semestrale, l’Istituto, in linea con le indicazioni ministeriali, ritiene che la regolarizzazione comprenda anche tale rata.
Importi interessi e rate interessate
Le rate dalla seconda alla quarta, con scadenze rispettivamente 15 dicembre 1999, 31 maggio 2000 e 30 novembre 2000, possono essere pagate entro il 30 giugno 2001 con applicazione degli interessi legali al tasso vigente del 3,5% annuo, ai sensi del decreto 11 dicembre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2000. Gli interessi vanno calcolati sul solo carico contributivo compreso nella rata, dalla data di scadenza a quella di effettivo versamento.
Adempimenti delle Sedi in presenza di ruoli già formati
Le Sedi che abbiano già iscritto a ruolo i crediti delle aziende interessate devono sospendere le cartelle esattoriali in attesa di verificare l’eventuale regolarizzazione. Se le aziende hanno già versato in ritardo le rate di condono, non occorre alcun ulteriore adempimento, salvo il proseguimento con il versamento della rata corrente e di quelle successive. Quando il credito è già stato iscritto a ruolo, le Sedi devono procedere al discarico o allo sgravio della partita.
Versamento della rata corrente e modalità F24
Viene ricordato che entro il 31 maggio 2001 scade la quinta rata del condono della legge n. 448/1998. Il pagamento deve essere effettuato con modello F24, compilato secondo le modalità della circolare n. 177 del 14 settembre 1999. Per chi ha omesso le rate dalla seconda alla quarta, l’F24 deve comprendere sia il totale delle rate omesse sia gli interessi legali. Per la rata corrente i contribuenti devono versare entro il 31 maggio l’importo della rata maggiorato dell’interesse dell’1%, come previsto dal piano di ammortamento allegato alla circolare n. 177.
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