Circolare numero 116 del 25-5-2001
La richiesta di rimborso delle somme anticipate a titolo di CIGS deve essere presentata entro la scadenza di 6 mesi dal termine del periodo di paga.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce, in attuazione dell'art. 12 del D.P.R. n. 218 del 18.06.2000, entro quando il datore di lavoro deve presentare la richiesta delle somme anticipate per CIGS. Il termine è ordinatorio di sei mesi e decorre in modo diverso a seconda che il decreto di concessione sia pubblicato in Gazzetta Ufficiale prima o dopo la scadenza del periodo concesso. Vengono quindi distinti due casi: pubblicazione prima della scadenza del periodo concesso, oppure periodo già esaurito alla data di pubblicazione.
Termine per la richiesta di rimborso delle somme anticipate dal datore di lavoro a titolo di integrazione salariale straordinaria
Termine per la richiesta di rimborso delle somme anticipate per CIGS
La circolare, adottata in attuazione dell'art. 12 del D.P.R. n. 218 del 18.06.2000, disciplina il momento iniziale del termine per la presentazione della richiesta delle somme anticipate dal datore di lavoro a titolo di integrazione salariale straordinaria. Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 10.04.2001, ha precisato che il termine è ordinatorio e pari a sei mesi, con una decorrenza differenziata a seconda della tempistica di pubblicazione del decreto di concessione.
Decorrenza del termine nei diversi casi
Quando la pubblicazione del decreto di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale sulla Gazzetta Ufficiale avviene prima della scadenza del periodo concesso, il termine di sei mesi decorre dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo concesso. Se, invece, il periodo concesso risulta già esaurito alla data di pubblicazione del provvedimento, il termine decorre dal termine del periodo di paga in corso alla data di pubblicazione del provvedimento stesso.
Finalità pratica della disposizione
La deliberazione mira a rendere uniforme il calcolo del termine per la presentazione delle istanze di rimborso delle somme anticipate dal datore di lavoro nell'ambito della CIGS, collegandolo a un momento certo del ciclo retributivo (periodo di paga) e distinguendo tra i casi in cui il decreto sia pubblicato prima o dopo l'esaurimento del periodo autorizzato.
Punti principali
Riferimento normativo e oggetto della deliberazione
La deliberazione richiama l'art. 12 del D.P.R. n. 218 del 18.06.2000, relativo alla semplificazione delle istruttorie delle istanze di concessione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria. In questo quadro, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 10.04.2001, ha stabilito le modalità di decorrenza del termine per la richiesta delle somme anticipate dal datore di lavoro a titolo di integrazione salariale straordinaria.
Termine ordinatorio di presentazione della richiesta
La richiesta delle somme anticipate dal datore di lavoro deve essere presentata entro il termine ordinatorio di sei mesi. La circolare non prevede un termine diverso, ma specifica come calcolarlo in base al momento della pubblicazione del decreto di concessione sulla Gazzetta Ufficiale.
Decorrenza del termine quando la pubblicazione avviene prima della scadenza del periodo concesso
Se il decreto di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale prima della scadenza del periodo concesso, i sei mesi decorrono dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo concesso.
Decorrenza del termine quando il periodo concesso è già esaurito
Se, invece, il periodo concesso è già esaurito alla data di pubblicazione del relativo provvedimento, i sei mesi decorrono dal termine del periodo di paga in corso alla data di pubblicazione del provvedimento stesso.
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