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Direttiva 2009/124

Direttiva 2009/124/CE della Commissione, del 25 settembre 2009 , che modifica l’allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda ai i livelli massimi di arsenico, teobromina, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. e Abrus precatorius L. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32009L0124

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2009/124/CE modifica l’allegato I della direttiva 2002/32/CE, aggiornando i livelli massimi consentiti di alcune sostanze indesiderabili nei mangimi. In particolare, interviene sui limiti dell’arsenico, della teobromina e di talune sostanze tossiche presenti in semi e frutti di piante spontanee, estendendo inoltre il trattamento riservato a Ricinus communis L. a Croton tiglium L. e Abrus precatorius L. La direttiva impone agli Stati membri di recepire le modifiche entro il 1° luglio 2010.

Modifica dell’allegato I della direttiva 2002/32/CE sui livelli massimi di sostanze indesiderabili nei mangimi, con aggiornamento dei limiti per arsenico, teobromina e alcune specie vegetali tossiche.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti destinati all’alimentazione degli animali nell’Unione europea, in particolare alle materie prime per mangimi, ai mangimi completi e complementari, agli additivi del gruppo funzionale dei composti di oligoelementi, nonché a specifiche categorie di prodotti di origine marina e vegetale indicate nell’allegato I della direttiva 2002/32/CE. Riguarda anche i controlli ufficiali e le analisi effettuate dalle autorità competenti e dagli operatori responsabili. La direttiva non disciplina direttamente i prodotti alimentari umani, ma incide sulla sicurezza della catena dei mangimi; si applica negli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE.

Direttiva 2009/124/CE: modifica dei limiti di sostanze indesiderabili nei mangimi

La direttiva 2009/124/CE della Commissione interviene sulla disciplina delle sostanze indesiderabili nell’alimentazione animale contenuta nella direttiva 2002/32/CE. L’atto aggiorna i livelli massimi di arsenico, teobromina e di talune sostanze vegetali tossiche, sulla base di dati tecnici e pareri EFSA richiamati nei considerando, con l’obiettivo di rafforzare la protezione della salute animale e, indirettamente, della salute pubblica.

Finalità e contesto normativo

La direttiva 2002/32/CE vieta l’uso di prodotti destinati all’alimentazione animale che superino i livelli massimi di sostanze indesiderabili fissati nell’allegato I. La Commissione, richiamando dati recenti e pareri scientifici dell’EFSA, ritiene necessario:

  • aumentare alcuni limiti dell’arsenico totale nei mangimi ottenuti dalla trasformazione di pesci o altri animali marini e nei mangimi per pesci, senza alterare i limiti dell’arsenico inorganico;
  • definire un metodo di estrazione uniforme per i controlli ufficiali sull’arsenico;
  • fissare livelli massimi specifici per gli additivi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi;
  • ridurre i livelli massimi di teobromina;
  • estendere il riferimento a Datura sp. e a specie tossiche affini a Ricinus communis L.

Ambito di applicazione

La modifica riguarda i prodotti destinati all’alimentazione degli animali disciplinati dalla direttiva 2002/32/CE, con impatto su:

  • materie prime per mangimi;
  • mangimi completi e complementari;
  • mangimi completi per pesci, suini, cani, conigli, cavalli e animali da pelliccia;
  • mangimi minerali;
  • additivi del gruppo funzionale dei composti di oligoelementi;
  • prodotti ottenuti dalla trasformazione di pesci o altri animali marini;
  • semi, gusci e prodotti derivati da specifiche specie vegetali tossiche.

La direttiva opera nell’ordinamento degli Stati membri e deve essere recepita entro il termine previsto; è indicata come testo rilevante ai fini del SEE.

Modifiche principali all’allegato I della direttiva 2002/32/CE

Arsenico

La riga 1 dell’allegato viene riscritta. I livelli massimi sono differenziati per categorie di prodotti e confermati come riferiti all’arsenico totale. Tra i valori principali figurano:

  • 2 mg/kg per le materie prime per mangimi, con eccezioni espressamente previste;
  • 20 mg/kg per i mangimi ottenuti dalla trasformazione di pesci o di altri animali marini;
  • 50 mg/kg per le particelle di ferro usate come tracciatore;
  • 100 mg/kg per gli additivi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi, con limiti specifici per taluni composti di rame, zinco e manganese;
  • 2 mg/kg per i mangimi completi, salvo 10 mg/kg per i mangimi completi per pesci e per animali da pelliccia;
  • 4 mg/kg per i mangimi complementari, salvo 12 mg/kg per i mangimi minerali.

La nota tecnica precisa che:

  • i livelli massimi si riferiscono all’arsenico totale;
  • la determinazione analitica dell’arsenico deve avvenire mediante estrazione in acido nitrico al 5% p/p per 30 minuti a temperatura di ebollizione;
  • sono ammesse procedure equivalenti, purché ne sia dimostrata l’efficacia di estrazione equivalente;
  • su richiesta dell’autorità competente, l’operatore responsabile deve dimostrare che l’arsenico inorganico è inferiore a 2 ppm;
  • questo controllo è particolarmente rilevante per l’alga hijiki (Hizikia fusiforme).

Teobromina

La riga 10 è sostituita con limiti più restrittivi per i mangimi completi:

  • 300 mg/kg in generale;
  • 200 mg/kg per i mangimi completi per suini;
  • 50 mg/kg per i mangimi completi per cani, conigli, cavalli e animali da pelliccia.

Il considerando richiama il parere EFSA secondo cui gli attuali livelli precedenti potrebbero non garantire una protezione sufficiente per alcune specie, in particolare suini, cani, cavalli e vacche da latte.

Datura sp.

La riga 14 viene modificata per estendere la disciplina non più alla sola Datura stramonium L., ma a tutte le specie di Datura (Datura sp.). Il limite si applica a tutti i mangimi ed è indicato nella tabella con un valore di 3.000 mg/kg, oltre al valore di 1.000 mg/kg riportato nella colonna corrispondente dell’allegato.

Ricinus communis L., Croton tiglium L. e Abrus precatorius L.

La riga 15 viene sostituita per ricomprendere:

  • semi e gusci di Ricinus communis L., Croton tiglium L. e Abrus precatorius L.;
  • prodotti derivati dalla loro trasformazione, isolatamente o insieme.

Il livello massimo è fissato a 10 mg/kg per tutti i mangimi. Inoltre, la riga separata relativa a Croton tiglium L. viene soppressa.

Obblighi di recepimento e termini

Gli Stati membri devono mettere in vigore, entro il 1° luglio 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Devono inoltre:

  • comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni adottate;
  • trasmettere una tavola di corrispondenza tra le disposizioni nazionali e la direttiva;
  • assicurare che gli atti nazionali rechino un riferimento alla direttiva o siano corredati di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità decise dagli Stati membri.

Entrata in vigore e valore pratico per gli operatori

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Per gli operatori della filiera mangimistica, le modifiche comportano un adeguamento dei controlli di qualità, delle verifiche analitiche e delle specifiche di acquisto e commercializzazione delle materie prime e dei mangimi interessati.

Rapporti con altri atti e basi scientifiche

L’atto modifica la direttiva 2002/32/CE e si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003, richiamato per gli additivi del gruppo funzionale dei composti di oligoelementi. I considerando richiamano inoltre i pareri EFSA del 2008 relativi a teobromina, alcaloidi tropanici di Datura sp. e ricina/Ricinus communis, nonché il parere scientifico EFSA del 2005 sull’arsenico nei mangimi.

Indicazioni operative per professionisti

Per avvocati e commercialisti che assistono operatori del settore mangimi, i punti rilevanti sono:

  • verifica delle specifiche tecniche di conformità dei prodotti interessati ai nuovi limiti massimi;
  • aggiornamento della documentazione contrattuale e delle clausole di garanzia sulla conformità alle soglie UE;
  • revisione dei protocolli di controllo e dei metodi analitici, soprattutto per l’arsenico;
  • attenzione agli obblighi di tracciabilità e alle richieste delle autorità competenti in caso di analisi dell’arsenico inorganico;
  • monitoraggio del recepimento nazionale entro il 1° luglio 2010, per coordinare tempestivamente gli adempimenti interni.

Disposizioni principali

Oggetto della modifica normativa

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 2002/32/CE secondo quanto stabilito nell’allegato della direttiva 2009/124/CE. La modifica riguarda i livelli massimi di talune sostanze indesiderabili nei prodotti destinati all’alimentazione animale.

Recepimento da parte degli Stati membri

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro il 1° luglio 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e una tavola di corrispondenza. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 stabilisce che i destinatari sono gli Stati membri.

Nuovi limiti per l’arsenico

L’allegato sostituisce la riga relativa all’arsenico nell’allegato I della direttiva 2002/32/CE. I livelli massimi sono differenziati per categorie di mangime e materie prime, tra cui: 2 mg/kg per le materie prime per mangimi, con eccezioni specifiche; 20 mg/kg per i mangimi ottenuti dalla trasformazione di pesci o altri animali marini; 50 mg/kg per le particelle di ferro usate come tracciatore; 100 mg/kg per alcuni additivi del gruppo dei composti di oligoelementi, con limiti particolari per taluni sali di rame e per ossidi di zinco, manganese e rame; 2 mg/kg per i mangimi completi, salvo 10 mg/kg per mangimi completi per pesci e animali da pelliccia; 4 mg/kg per i mangimi complementari, salvo 12 mg/kg per i mangimi minerali. Viene precisato che i livelli massimi si riferiscono all’arsenico totale; su richiesta delle autorità competenti può essere richiesta un’analisi dell’arsenico inorganico inferiore a 2 ppm.

Procedura di estrazione per l’analisi dell’arsenico

La nota tecnica introdotta precisa che la determinazione analitica dell’arsenico deve avvenire con estrazione in acido nitrico al 5% p/p per 30 minuti a temperatura di ebollizione. Possono essere usate procedure equivalenti se ne è dimostrata l’efficacia di estrazione equivalente.

Nuovi limiti per la teobromina

La riga relativa alla teobromina è sostituita con limiti più bassi nei mangimi completi: 300 mg/kg in generale, 200 mg/kg per i mangimi completi per suini, e 50 mg/kg per i mangimi completi per cani, conigli, cavalli e animali da pelliccia.

Estensione delle specie di Datura

La riga relativa ai semi di piante spontanee e di frutti non macinati o frantumati contenenti sostanze tossiche viene modificata per includere Datura sp. Il limite indicato è 3.000 mg/kg per tutti i mangimi, con un ulteriore valore di 1.000 mg/kg riportato nella colonna dei contenuti massimi secondo la struttura dell’allegato.

Estensione ai semi e gusci di Ricinus, Croton e Abrus

La riga relativa a Ricinus communis L. è sostituita e si applica ora ai semi e gusci di Ricinus communis L., Croton tiglium L. e Abrus precatorius L., nonché ai prodotti derivati dalla loro trasformazione, isolatamente o insieme. Il livello massimo fissato è 10 mg/kg per tutti i mangimi. Viene inoltre soppressa la riga separata relativa a Croton tiglium L.

Chiarimenti e rinvii tecnici

Le note dell’allegato precisano che per alcuni limiti l’analisi dell’arsenico inorganico è richiesta dalle autorità competenti; si segnala in particolare l’importanza del controllo per l’alga marina hijiki (Hizikia fusiforme). La nota sui prodotti derivati da Ricinus/Croton/Abrus specifica che la loro individuazione avviene per quanto determinabile mediante microscopia analitica.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animalesicurezza alimentarecontaminanti nei mangimicontrolli ufficialiagricoltura

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