Cassazione Civile, Ordinanza n. 28475/2023 del 12/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento disciplinare nei confronti di un geometra, al quale il consiglio di disciplina del collegio provinciale aveva applicato la sospensione dall’esercizio della professione per sessanta giorni. Il ricorso al Consiglio nazionale dei geometri era stato rigettato. Il professionista ha quindi proposto ricorso per cassazione contro la decisione del Consiglio nazionale, deducendo un unico motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per carenza assoluta di motivazione. Secondo il ricorrente, la decisione impugnata presentava una sovrapposizione totale tra la parte "in fatto" e la parte "in diritto", limitandosi a riprodurre le circostanze fattuali e le doglianze senza esporre gli argomenti logico-giuridici posti a base del rigetto, neppure per relationem.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha rilevato che nella decisione del Consiglio nazionale vi era una coincidenza testuale e contenutistica tra la parte dedicata ai fatti e quella dedicata al diritto, senza alcuna effettiva motivazione e senza indicazione, neppure per relationem, delle ragioni dell’adesione al provvedimento disciplinare di primo grado. Tale anomalia è stata qualificata come mancanza assoluta di motivazione, idonea a integrare il vizio denunciato e a violare il minimo costituzionale della motivazione. Per effetto dell’accoglimento, la Corte ha cassato la decisione impugnata e ha rinviato al Consiglio nazionale dei geometri, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
La sentenza o decisione deve contenere la motivazione; la sua mancanza assoluta integra vizio denunciabile in cassazione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La motivazione deve esporre effettivamente le ragioni della decisione e non può ridursi a mera riproduzione del fatto.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Il vizio di motivazione mancante o apparente è deducibile come nullità della decisione impugnata.
Cass. Sez. Unite 7.4.2014, n. 8053
La motivazione è nulla quando manca del tutto, nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere segue l’enunciazione della decisione senza argomentazione.
Cass. civ., sez. VI, 10/01/2022, n. 459
È richiamata quale precedente conforme sulla necessità di una motivazione effettiva, anche eventualmente resa per relationem.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando la decisione si limita a ripetere i fatti o a trascrivere il contenuto degli atti senza indicare gli argomenti logico-giuridici che sorreggono il dispositivo.
- La motivazione per relationem è ammissibile solo se consente di comprendere le ragioni dell’adesione del giudicante alle conclusioni richiamate; se manca qualsiasi presa di posizione argomentativa, il provvedimento è affetto da nullità.
- Il requisito del "minimo costituzionale" della motivazione è violato quando tra esposizione del fatto e parte dispositiva non vi è alcuna argomentazione idonea a rendere percepibile il percorso decisionale.
- In sede di legittimità, la totale assenza di motivazione integra un vizio processuale che comporta cassazione con rinvio, quando occorra un nuovo esame nel merito da parte del giudice competente.
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