Cassazione Penale, Sentenza n. 183/2024 del 03/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Levantesi era imputato di bancarotta fraudolenta documentale per avere sottratto le scritture contabili della Levantesi Group s.r.l., ostacolando la ricostruzione del patrimonio e la destinazione di somme (tra cui euro 269.000 anticipate da Unicredit e altre anticipazioni da vari istituti). Il nucleo della controversia riguarda l'esistenza del dolo specifico richiesto dall'art. 216 R.D. n. 267/1942: il ricorrente ha sostenuto che i crediti bancari erano già ampiamente garantiti da fideiussioni e ipoteche prestate dai soci e dai familiari, per cui la mancata consegna della contabilità non avrebbe potuto arrecare pregiudizio ai creditori; ha inoltre richiamato la disponibilità delle scritture al tempo delle erogazioni, l'assenza di distrazioni e la perdurante situazione di perdita della società. La Corte di appello aveva ritenuto provata invece l'insufficienza delle garanzie (valore degli immobili non accertato, plurime iscrizioni gravanti sugli stessi beni), la finalità occultativa della sottrazione delle scritture (anche alla luce del mutamento inspiegato della sede sociale e della mancata collaborazione) e la sussistenza del dolo specifico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su censure manifestamente infondate e per carenza di autosufficienza documentale (mancata esibizione/integrale trascrizione di atti rilevanti). Ha ritenuto che la Corte di appello abbia correttamente applicato i principi di diritto in materia di bancarotta documentale, valutando congruamente le emergenze istruttorie e desumendo il dolo specifico dalle circostanze (insufficienza delle garanzie, pluralità di iscrizioni, comportamento degli amministratori, occultamento delle scritture, coincidenza temporale con la crisi). Di conseguenza la sentenza impugnata è stata confermata e il ricorso è stato respinto come inammissibile; sono state poste a carico del ricorrente le spese e il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 216 R.D. 16 marzo 1942, n. 267
La norma prevede la fattispecie di bancarotta documentale; la giurisprudenza e la Corte hanno distinto due ipotesi alternative: sottrazione o distruzione delle scritture (richiede dolo specifico) e tenuta della contabilità in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio (richiede dolo generico). Il dolo specifico può essere desunto dalle circostanze e dalla finalizzazione occultativa del comportamento.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma processuale che ha consentito la trattazione scritta nel procedimento (richiesta e deposito di conclusioni scritte).
art. 616 cod. proc. pen.
Disposizione che regola l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende a seguito di inammissibilità del ricorso; applicata per liquidare la somma di euro 3.000,00.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per affermare l'assenza di elementi tali da ritenere che il ricorrente abbia proposto il ricorso in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (incide sulla quantificazione o esclusione di sanzioni aggiuntive).
Massime di principio
- La bancarotta documentale fraudolenta richiede dolo specifico, ma questo può essere desunto da un insieme di elementi di fatto (circostanze connotanti la condotta, comportamento degli amministratori, tempistica della sottrazione, atteggiamenti ostativi alla curatela).
- La presenza di garanzie personali o reali non esclude automaticamente il dolo: il giudice valuterà la reale capienza e l'effettiva idoneità delle garanzie (valore degli immobili, pluralità di iscrizioni, priorità dei creditori). Garanzie multiple su uno stesso cespite possono renderle insufficienti.
- In cassazione non è possibile fondare le censure soltanto su riferimenti generici agli atti: chi impugna deve esibire o trascrivere integralmente gli atti decisivi per l'appello alla Corte di legittimità; la carenza di autosufficienza documentale rende il motivo inammissibile.
- Comportamenti accessori (mutamento inspiegabile della sede sociale, mancata consegna delle chiavi, mancata collaborazione) possono costituire indici probatori rilevanti per ricostruire la volontà di occultare le scritture.
- Qualora si voglia sostenere l'insussistenza del dolo specifico in situazioni analoghe, è necessario provare sia l'effettiva idoneità delle garanzie sia l'assenza di elementi oggettivi che indichino volontà occultativa; in mancanza, il giudice può ricostruire il dolo anche sulla base di indizi e della logica delle circostanze.
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