Cassazione Penale, Sentenza n. 9981/2022 del 22/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del riesame che aveva annullato la custodia cautelare in carcere statuendo l'assenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il ricorso censurava la presunta violazione di legge e il vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame escluso la sussistenza dei gravi indizi alla luce delle dichiarazioni delle persone offese e di altri elementi investigativi (video allegati alle denunce, dialoghi tradotti dall'interprete nominato dalla Procura), con riferimento particolare alla testimonianza di Mititelu Emil George e al quadro probatorio ritenuto significativo per il reato associativo e per l'estorsione contestata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivo manifestamente infondato. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui in materia di misure cautelari la verifica in cassazione si limita a controllare la congruità e la logicità della motivazione del giudice di merito e non a rivedere la ricostruzione dei fatti o a riconsiderare l'attendibilità delle fonti. Il Tribunale di Venezia aveva motivato in modo congruo: aveva esaminato atti e documenti non valutati dal gip (denunce, filmati, traduzioni), evidenziato una ventennale faida familiare con possibili ricostruzioni alternative, segnalato criticità sull'attendibilità di dichiaranti chiave e valutato gli interrogatori di coindagati che sostenevano una diversa dinamica. Poiché il ricorso non ha indicato ragioni specifiche idonee a dimostrare la parzialità degli atti d'indagine o la manifesta illogicità della motivazione, la Cassazione ha respinto il ricorso.
Norme richiamate
art. 273 cod. proc. pen.
La Corte richiama che la verifica della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in sede di legittimità è possibile solo se ricorrono violazioni di norme specifiche o manifesta illogicità della motivazione; non è consentito un nuovo apprezzamento del materiale probatorio.
art. 294 cod. proc. pen.
Gli interrogatori resi ai sensi dell'art. 294 sono stati considerati dal Tribunale come elementi che possono sostenere una ricostruzione alternativa dei fatti e influire sulla valutazione complessiva del quadro indiziario.
Cass. Sez. Un. sent. n. 11 del 22/03/2000
Giurisprudenza di riferimento secondo cui la Corte di Cassazione, nell'ambito delle misure cautelari personali, deve verificare se il giudice di merito abbia adeguatamente motivato la propria valutazione dei gravi indizi e se la motivazione sia congrua rispetto ai canoni logici e ai principi di diritto.
Massime di principio
- In sede di cassazione contro provvedimenti su misure cautelari la valutazione è limitata al controllo della congruità e della logicità della motivazione; non è consentito rinnovare il giudizio sulla attendibilità delle fonti o ripesare il materiale probatorio.
- Per ottenere l'accoglimento di un ricorso in cassazione bisogna indicare violazioni normative specifiche o dimostrare la manifesta illogicità, la contraddittorietà o l'omissione della motivazione nel provvedimento impugnato.
- La presenza di elementi che consentono ricostruzioni alternative dei fatti (es. denunce contrapposte, interrogatori di coindagati, contesto di lunga durata come faide familiari) può indebolire il quadro indiziario e rendere ingiustificata la custodia cautelare.
- Le traduzioni di intercettazioni o documenti e materiali (video, allegati) devono essere valutate nel loro contesto e possono introdurre incertezze che il giudice di merito è tenuto a considerare nella motivazione.
- Il pubblico ministero che impugna una decisione di riesame deve spiegare concretamente perché le valutazioni probatorie del giudice di merito sono errate, non limitandosi a chiedere una diversa valutazione dei medesimi elementi.
- Gli interrogatori e le dichiarazioni dei coindagati possono costituire elementi utili a formulare una ricostruzione alternativa dei fatti e incidere sulla valutazione della gravità indiziaria necessaria per misure restrittive.
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