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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20794/2021 del 21/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre compensato le spese di lite, valorizzando il fatto sopravvenuto costituito dal pagamento della definizione agevolata e dalla conseguente sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio. Ha altresì escluso, in tale ipotesi di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione, l’applicazione del cd. doppio contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da due atti di contestazione sanzioni emessi nei confronti di una contribuente, indicata come intestataria di conti correnti presso un istituto di credito svizzero, per l’omessa compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi per gli anni d’imposta 2006 e 2007 e per la conseguente omessa dichiarazione di redditi da investimento all’estero, in violazione dell’art. 4 del d.l. n. 167 del 1990. La Commissione tributaria provinciale aveva riunito i ricorsi e li aveva rigettati per tardività; la Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l’appello dell’Ufficio. In cassazione la contribuente proponeva ricorso affidato a due motivi, ma successivamente depositava una rinuncia al ricorso, accompagnata da documentazione attestante il pagamento della definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016. La Corte ha rilevato che la procura a margine del ricorso era ampia ma generica e quindi non idonea, nei suoi termini, a conferire il potere di rinunciare; tuttavia ha ritenuto che la memoria costituisse una chiara manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

Norme richiamate

  • art. 4 del d.l. n. 167 del 1990

    Norma richiamata come base dell’obbligo di indicazione nel quadro RW e della contestata violazione per omessa dichiarazione di attività/rendimenti esteri.

  • art. 6 del d.l. n. 193 del 2016

    Richiamato in relazione al pagamento della definizione agevolata, fatto sopravvenuto che ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

  • art. 6 del d.l. n. 193 del 2016

    La Corte collega il pagamento della definizione agevolata alla sopravvenuta carenza di interesse e alla compensazione delle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Non è espressamente citato nel testo, ma la Corte affronta il tema del cd. doppio contributo unificato affermandone l’inapplicabilità nel caso di inammissibilità sopravvenuta.

Massime di principio

  • Quando, dopo la proposizione del ricorso per cassazione, interviene un fatto sopravvenuto che elimina l’interesse della parte alla decisione, il ricorso può essere dichiarato inammissibile sopravvenuta.
  • La rinuncia al ricorso richiede un potere specifico conferito dalla procura; una procura ampia ma generica non è di per sé idonea a legittimare la rinuncia.
  • Il pagamento di una definizione agevolata può essere valutato come fatto sopravvenuto idoneo a dimostrare la cessazione dell’interesse alla prosecuzione del giudizio.
  • In caso di inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cassazione non ricorrono i presupposti per il cd. doppio contributo unificato.
  • La sopravvenuta carenza di interesse può giustificare la compensazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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