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Sentenza

Sentenza n. 1165/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento a) della ordinanza n. 217 del 28.06.2022, notificata il 14.07.2022 ex art. 140 c.p.c., con la quale il Comune di Pozzuoli ha ingiunto la demolizione ex art. 31 D.P.R. 380/2001 per le opere abusive realizzate alla via Pisciarelli, n. 71; b) della nota prot. n. 31849 del 12.04.2022 richiamata nel corpo del provvedimento impugnato, mai comunicata, con la quale è stata rigettata la richiesta di condono inoltrata ex lege 724/94 dalla sig.ra Di Fusco; c) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente, ove lesivo della posizione della ricorrente.

Giustizia amministrativa202205174

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione ex art. 31 d.P.R. 380/2001 e diniego di condono edilizio relativo a un immobile abusivo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza comunale di demolizione delle opere abusive e il diniego della domanda di condono presentata ai sensi della l. 724/1994. Hanno dedotto: la pendenza di procedimenti di sanatoria e la formazione del silenzio sulla domanda presentata da uno dei comproprietari; la mancata notificazione del diniego di condono alla richiedente; l’erronea qualificazione del vincolo paesaggistico come ostativo alla sanatoria, sostenendo che si trattasse di vincolo relativo e che si fosse formato il silenzio-assenso sul parere dell’autorità preposta; la mancata notificazione dell’ordinanza di demolizione a tutti i comproprietari; il difetto di istruttoria per non avere il Comune considerato la pendenza delle domande di condono; e la violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Le domande di condono riguardavano porzioni diverse, rispettivamente di 602 e 1.099 metri quadrati, del medesimo immobile, avente volumetria complessiva di 3.600 metri cubi, destinazione non residenziale e ubicazione in area vincolata.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che le due domande di condono, pur presentate da comproprietari diversi, dovessero essere considerate un’unica domanda sostanziale perché riferite a un manufatto unitario, privo di formale divisione. Il frazionamento delle istanze non può essere utilizzato per eludere i limiti volumetrici previsti dalla disciplina del condono; la volumetria deve quindi essere valutata con riferimento all’intera unità immobiliare. Il diniego espresso sulla domanda di uno dei comproprietari si estende anche all’altra istanza riferita al medesimo bene. La mancata notificazione del diniego alla richiedente incide soltanto sulla decorrenza del termine per impugnare, non sull’esistenza o validità dell’atto né sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione. È stata inoltre esclusa la rilevanza della distinzione tra vincolo paesaggistico assoluto e relativo: le nuove superfici e volumetrie realizzate in area vincolata non sono condonabili, e l’incondonabilità non è superabile neppure mediante parere favorevole dell’autorità paesaggistica. La mancata notificazione dell’ordine demolitorio a tutti i comproprietari non determina l’illegittimità dell’ordinanza, ma impedisce di far decorrere nei loro confronti gli effetti necessari all’acquisizione gratuita del bene in caso di mancata ottemperanza. Infine, non sussiste violazione delle garanzie partecipative, poiché il procedimento repressivo dell’abuso e il diniego di condono per opere in zona vincolata hanno natura vincolata e l’apporto partecipativo non avrebbe potuto condurre a un diverso esito. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento di euro 2.000, oltre accessori, in favore del Comune.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Disciplina l’ingiunzione di demolizione delle opere abusive. La mancata notificazione dell’ordinanza a tutti i comproprietari non ne determina l’illegittimità, ma incide sull’operatività dell’effetto acquisitivo nei loro confronti.

  • art. 39 l. 724/1994

    Costituisce la base normativa delle domande di condono edilizio esaminate; le istanze relative al medesimo manufatto unitario devono essere valutate congiuntamente.

  • artt. 6 e 38, comma 5, l. 47/1985

    Richiamati dall’art. 39, comma 6, l. 724/1994, impediscono di utilizzare il frazionamento delle domande per eludere i limiti volumetrici e sostanziali del condono.

  • art. 39, comma 6, l. 724/1994

    Impone di considerare unitariamente, ai fini del condono, l’abuso riferibile a un unico manufatto, anche quando le istanze siano state presentate separatamente dai comproprietari.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Non si applica ai procedimenti vincolati di repressione degli abusi edilizi e di diniego del condono per opere eseguite in zona vincolata, quando la partecipazione non avrebbe potuto modificare l’esito.

Massime di principio

  • Ai fini della condonabilità, le domande presentate separatamente da diversi comproprietari devono essere valutate unitariamente quando riguardano un unico manufatto funzionalmente e materialmente unitario, privo di formale divisione; il frazionamento artificioso non può eludere i limiti volumetrici del condono.
  • La mancata notificazione del diniego di condono non incide sull’esistenza o sulla validità del provvedimento, ma determina soltanto lo slittamento del termine per la sua impugnazione; essa non rende illegittima la conseguente ordinanza di demolizione.
  • Le opere che comportano nuova superficie o nuova volumetria non sono condonabili se realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico, senza che rilevi la natura assoluta o relativa del vincolo; l’incondonabilità non è superabile neppure con il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
  • La mancata notificazione dell’ordinanza di demolizione a uno o più comproprietari non determina l’illegittimità dell’ordine, ma impedisce di opporre loro gli effetti connessi alla mancata ottemperanza, incluso l’acquisto gratuito del bene da parte del Comune.
  • Le garanzie partecipative non sono necessarie nei procedimenti vincolati di repressione degli abusi edilizi e di diniego del condono quando l’apporto dell’interessato non avrebbe potuto condurre a una diversa decisione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaEfficacia ed esecutorietà

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