Sentenza del 18/12/2015 n. 25468 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'accertamento IRPEF relativo all'anno 1990, con cui gli era stato attribuito un reddito di partecipazione derivante da presunti utili extracontabili della società, accertati per l'anno 1989. Ha contestato, tra l'altro, l'efficacia della sentenza precedente dopo la correzione di un errore materiale, la motivazione per relationem dell'avviso personale, gli effetti del condono fiscale presentato dalla società e l'imputazione temporale degli utili occulti.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto i primi due motivi: nel giudizio di rinvio non poteva essere fatto valere un giudicato formatosi prima della precedente sentenza di cassazione e l'avviso indirizzato al socio poteva essere motivato per relationem richiamando l'accertamento societario, anche se non materialmente allegato, purché conoscibile. Ha invece accolto il terzo motivo, stabilendo che il condono o la definizione fiscale della società non impediscono al socio di contestare l'accertamento del proprio reddito di partecipazione. Ha accolto anche il quarto motivo, affermando che gli utili occulti devono essere imputati al socio nello stesso periodo d'imposta in cui sono stati conseguiti, non nell'anno successivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 394 c.p.c.
In sede di giudizio di rinvio è vietato formulare nuove conclusioni e proporre domande, eccezioni o tesi nuove, salvo fatti sopravvenuti come un giudicato successivo.
Il giudizio di rinvio è un giudizio chiuso e vincolato dai limiti fissati dalla sentenza di cassazione. Un giudicato già formatosi prima della pronuncia di cassazione deve essere fatto valere nel giudizio di legittimità, non per la prima volta nel rinvio.
Art. 288 c.p.c.
Disciplina la correzione degli errori materiali nelle sentenze.
La correzione dell'errore materiale può rettificare elementi formali della sentenza, ma l'efficacia e la rilevanza del relativo giudicato devono essere dedotte tempestivamente nella fase processuale appropriata.
Art. 2909 c.c.
La sentenza passata in giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
Il giudicato vincola le parti, ma nel giudizio di rinvio può essere esaminato come nuova circostanza soltanto se si è formato dopo il momento in cui avrebbe potuto essere dedotto nelle precedenti fasi.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
L'avviso di accertamento deve essere motivato.
La motivazione può essere effettuata per relationem mediante il richiamo all'accertamento societario, anche non materialmente allegato, quando il socio possa conoscerlo e la motivazione renda comprensibili gli elementi essenziali della pretesa fiscale.
L. n. 212 del 2000, art. 7
Gli atti dell'amministrazione finanziaria devono essere motivati.
Il contribuente deve essere posto in condizione di comprendere e contestare efficacemente la pretesa tributaria; il richiamo ad altro atto è sufficiente se la fonte informativa è conoscibile e il contenuto essenziale è individuabile.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40, comma 2
Prevede il modello unitario di rettifica dei redditi della società e dei soci.
L'unitarietà dell'accertamento non elimina l'autonomia degli avvisi rivolti alla società e ai soci, né impedisce al socio di contestare la propria pretesa IRPEF.
L. n. 413 del 1991, artt. 32, 33, 37 e 38
Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa e condono fiscale.
La dichiarazione integrativa o il condono presentato dalla società costituisce una scelta riferibile alla società stessa e non produce automaticamente effetti preclusivi nei confronti dei soci che non vi abbiano aderito.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 42, oggi art. 45
Disciplina l'imputazione e la determinazione dei redditi di capitale e degli utili.
Gli utili occulti di una società a ristretta base sociale si presumono distribuiti nello stesso periodo d'imposta in cui sono stati conseguiti, poiché non esiste una deliberazione ufficiale di approvazione del bilancio che giustifichi l'imputazione all'anno successivo.
Artt. 2727-2729 c.c.
Regolano le presunzioni semplici.
La distribuzione degli utili occulti al socio può essere presunta sulla base della ristretta base sociale o familiare, purché gli elementi presuntivi siano gravi, precisi e concordanti e il contribuente possa fornire prova contraria.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio non è normalmente possibile introdurre questioni nuove o far valere un giudicato già formatosi prima della precedente sentenza di cassazione; tali questioni devono essere sollevate tempestivamente nel giudizio di legittimità.
- Un avviso di accertamento rivolto al socio può richiamare per relationem l'accertamento societario anche se quest'ultimo non è materialmente allegato, quando il socio abbia la possibilità concreta di conoscerlo e l'atto consenta di comprendere la pretesa fiscale.
- Il condono, la dichiarazione integrativa o la definizione fiscale della società non impediscono automaticamente al socio di contestare l'esistenza o l'ammontare del proprio reddito di partecipazione, soprattutto se il socio non ha aderito personalmente alla definizione.
- Nelle società a ristretta base sociale o familiare, la giurisprudenza può presumere la distribuzione ai soci degli utili extracontabili; il socio può superare la presunzione dimostrando, ad esempio, che gli utili non sono stati distribuiti o che le somme avevano diversa origine.
- Gli utili occulti devono essere imputati, in linea generale, allo stesso anno in cui sono stati realizzati, non all'anno successivo, perché la distribuzione presunta non dipende dall'approvazione formale del bilancio.
- La definizione della controversia societaria non determina necessariamente la definizione della controversia personale del socio: società e socio restano destinatari di pretese tributarie autonome, pur collegate.
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