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Sentenza

Sentenza del 22/12/2015 n. 7028 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Avviso iscrizione ipotecaria - IRPEF - Tasse automobilistiche - Giurisdizione giudice tributario.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda un provvedimento di iscrizione ipotecaria adottato nell'ambito della riscossione coattiva. Il criterio decisivo per individuare il giudice competente è la natura dei crediti garantiti dall'ipoteca: se i crediti sono tributari, come quelli relativi all'IRPEF o alle tasse automobilistiche aventi natura tributaria, la controversia rientra nella giurisdizione del giudice tributario; se invece riguardano crediti previdenziali o somme dovute per violazioni del codice della strada, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

La decisione

È stato affermato il principio secondo cui l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria deve essere proposta davanti al giudice tributario soltanto quando l'ipoteca garantisce crediti di natura tributaria. Per i crediti previdenziali e per quelli derivanti da violazioni del codice della strada, la competenza spetta invece al giudice ordinario. Il testo non indica l'esito concreto del giudizio, né consente di individuare con certezza quale parte abbia prevalso.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 602 del 1973

    Normativa sulla riscossione delle imposte sul reddito e sull'iscrizione ipotecaria sugli immobili.

    L'iscrizione ipotecaria prevista nell'ambito della riscossione delle imposte sul reddito rientra nella giurisdizione tributaria quando è posta a garanzia di crediti tributari.

  • IRPEF

    I crediti relativi all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno natura tributaria e le controversie sull'iscrizione ipotecaria a loro garanzia spettano al giudice tributario.

  • Tasse automobilistiche

    Quando hanno natura tributaria, i crediti relativi alle tasse automobilistiche rientrano nella giurisdizione del giudice tributario; non deve invece confondersi tale natura con quella delle sanzioni per violazioni del codice della strada.

Massime di principio

  • Per individuare il giudice competente in caso di iscrizione ipotecaria non è sufficiente guardare alla misura cautelare o esecutiva in sé: occorre esaminare la natura dei crediti posti a garanzia.
  • I crediti tributari, inclusi quelli relativi all'IRPEF e alle tasse automobilistiche di natura tributaria, devono essere contestati davanti al giudice tributario.
  • I crediti previdenziali devono essere contestati davanti al giudice ordinario, secondo le regole applicabili alla relativa materia.
  • Le somme derivanti da violazioni del codice della strada, anche se riscosse mediante procedure coattive, non sono crediti tributari e le relative controversie spettano al giudice ordinario.
  • Quando un'unica ipoteca garantisce crediti di natura diversa, la giurisdizione va valutata in relazione ai singoli crediti e agli atti effettivamente contestati; è quindi necessario verificare analiticamente il contenuto dell'estratto di ruolo e dell'avviso.

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