Cassazione Penale, Sentenza n. 15134/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Grottaroli, in qualità di amministratore della "Marinelli e Marta Serramenti s.r.l.", è stato accusato di aver concorso, con Paolo Spadoni (amministratore della Emmetre s.r.l.), a cagionare il fallimento della Emmetre s.r.l. mediante operazioni dolose: in particolare la fusione per incorporazione (deliberata il 17 aprile 2014) della società in stato di decozione Marinelli e Marta Serramenti (con debiti per circa 5 milioni di euro al 31/12/2013) nella Emmetre, società fino ad allora sostanzialmente in bonis. Il ricorrente ha contestato la qualificazione del fatto come doloso (sostenendo mancanza del dolo specifico dell'evento e che si è trattato di scelte imprenditoriali mirate alla continuità aziendale), la carenza probatoria e violazioni procedurali (art. 521 e 533 c.p.p.), la richiesta di rinnovazione istruttoria e la gravità della sanzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la condanna di Grottaroli per bancarotta fraudolenta da operazioni dolose ai sensi dell'art. 223, comma secondo, n. 2, legge fallimentare. Il motivo è che la fusione è stata ricostruita come operazione dolosa che ha apportato alla Emmetre un grave carico debitorio proveniente dalla Marinelli e Marta (società in stato di decozione), determinando il dissesto poi sfociato nel fallimento (dichiarato il 13/01/2016). La Corte ha ritenuto che non vi sia stato mutamento dell'imputazione, ha confermato la valutazione dei fatti e l'esistenza del dolo riferito all'operazione (consapevolezza e volontà di porre in essere un'operazione pregiudizievole/non giustificabile dall'interesse dell'impresa), e ha respinto le eccezioni sulla insufficienza della prova, sulla mancata rinnovazione istruttoria e sulla determinazione della pena. Sono state riconosciute attenuanti generiche in equivalenza con l'aggravante del danno patrimoniale di particolare gravità; la pena è stata comunque fissata sul minimo edittale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 223, comma secondo, n. 2, legge fallimentare
La norma punisce gli amministratori che hanno cagionato, o contribuito a cagionare, il dissesto societario commettendo operazioni dolose; la cassazione distingue due ipotesi nel secondo comma: (i) bancarotta cagionata con dolo diretto sull'evento (evento nel fuoco del dolo) e (ii) bancarotta da operazioni dolose, in cui il dolo deve riguardare le operazioni prodromiche (consapevolezza e volontà dell'operazione pregiudizievole), mentre il dissesto deve essere prevedibile in concreto ma non necessariamente voluto.
art. 521 cod. proc. pen.
Richiama il principio di correlazione tra imputazione e decisione: la corte ha ritenuto che non vi sia stato mutamento della fattispecie contestata, e che l'eventuale questione di nullità per difetto di correlazione doveva essere sollevata in appello.
art. 533 cod. proc. pen.
Norma sul principio di conservazione della prova e sul giudizio di plausibilità/certezza oltre ogni ragionevole dubbio; la corte ha ritenuto infondata la censura sulla soglia probatoria, confermando la valutazione delle prove compiuta in sede di merito.
Massime di principio
- La fattispecie di bancarotta da "operazioni dolose" richiede il dolo riferito all'operazione (consapevolezza e volontà di porre in essere un'operazione dannosa o infedele rispetto ai doveri societari), non il dolo specifico rivolto al verificarsi immediato del fallimento; il dissesto deve però essere prevedibile concretamente dall'amministratore.
- La qualificazione giuridica compiuta dal giudice di merito può riqualificare l'operatività dei fatti entro i confini dell'imputazione contenuta nell'editto, e le censure in tal senso vanno tempestivamente sollevate (in appello) per non risultare inammissibili al giudice di legittimità.
- Elementi fattuali rilevanti per il giudizio di operazione dolosa: situazione patrimoniale e debitoria delle società coinvolte prima dell'operazione, trasferimento di passività o beni "zavorra", scopo e modalità dell'operazione (se rispondente all'interesse sociale o finalizzata a depauperamento), e valutazioni del curatore fallimentare.
- Le richieste di rinnovazione istruttoria in sede di legittimità devono indicare precisamente le prove richieste e la loro decisività; altrimenti sono considerate generiche e non ricevibili.
- In tema di sanzione, le circostanze attenuanti e aggravanti vengono valutate in concreto; se poste in equivalenza la pena può restare sul minimo edittale e il ricorso relativo alla congruità della pena richiede specificità per avere successo.
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