Salta al contenuto
Circolare

Circolare ADM n. 6/2024

Attività formativa per il conseguimento della “qualifica professionale” ai fini AEO (Operatore Economico Autorizzato). Corsi di aggiornamento professionale

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli91993

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce il ruolo della formazione ai fini del riconoscimento della qualifica professionale richiesta per l’AEO, richiamando l’art. 39, lettera d), del CDU e l’art. 27, par. 1, lett. b), del Reg. di esecuzione (UE) n. 2447/2015. Oltre ai corsi base, viene disciplinata l’esigenza di corsi di aggiornamento professionale biennali, di almeno 30 ore, utili a dimostrare il mantenimento degli standard pratici di competenza e a rafforzare la valutazione di affidabilità in sede di audit e monitoraggio periodico. La circolare indica anche soggetti formatori, modalità di accreditamento e documentazione da esibire.

Attività formativa e corsi di aggiornamento per la qualifica professionale ai fini AEO

Attività formativa per il conseguimento della qualifica professionale ai fini AEO

La circolare interviene sulla disciplina della formazione utile al soddisfacimento del requisito di cui all’art. 39, lettera d), del Regolamento (UE) n. 952/2013 (CDU), richiamando altresì l’art. 27, par. 1, lett. b), del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2447/2015. L’obiettivo è chiarire sia il perimetro dei corsi base finalizzati al conseguimento della "qualifica professionale", sia l’utilità dei corsi di aggiornamento professionale ai fini del mantenimento degli standard richiesti in ambito AEO.

Quadro di riferimento e requisito della qualifica professionale

La circolare ricorda che il criterio previsto dall’art. 39, lettera d), CDU si considera soddisfatto quando il richiedente o il responsabile delle questioni doganali rispetta una delle condizioni previste in relazione al proprio coinvolgimento nelle attività doganali, al ruolo nella catena di approvvigionamento, all’organizzazione societaria interna e al tipo di attività.

In particolare, la norma richiama due alternative:

  • standard pratici di competenza, fondati su comprovata esperienza pratica almeno triennale in materia doganale oppure sul possesso di uno standard di qualità in materia doganale adottato da un organismo europeo di normazione;
  • qualifiche professionali, ottenute mediante la frequenza con profitto di una formazione sulla legislazione doganale coerente e pertinente rispetto al coinvolgimento in attività connesse al settore doganale.

La circolare si concentra su questa seconda ipotesi, precisando che la formazione deve costituire il percorso didattico necessario per il conseguimento della "qualifica professionale" richiesta dal quadro unionale.

Soggetti che possono erogare la formazione base

La formazione può essere erogata, oltre che dall’Autorità doganale di uno Stato membro, anche da:

  • istituti di insegnamento riconosciuti dalle autorità doganali o da organismi di uno Stato membro responsabili della formazione professionale;
  • associazioni professionali o commerciali riconosciute dalle autorità doganali di uno Stato membro o riconosciute nell’Unione per fornire tale qualificazione.

La circolare precisa inoltre che l’ente erogatore della formazione deve essere un’Università, un Istituto di insegnamento riconosciuto oppure un’Associazione professionale o commerciale riconosciuta, nei termini sopra indicati.

Gli enti che intendono offrire i corsi base possono chiedere l’accreditamento solo se rispondono ai criteri dell’art. 27, par. 1, lett. b), punti ii e iii, e se sono in possesso dei previsti requisiti relativi all’autorizzazione regionale per l’erogazione della formazione. La domanda di accreditamento deve essere presentata prima dell’inizio del corso al competente Ufficio AEO, compliance e grandi imprese dell’Agenzia.

Corsi di aggiornamento professionale: contenuto e durata

La circolare valorizza anche i percorsi di aggiornamento professionale, già indicati nella precedente circolare n. 27 del 4 dicembre 2023. Tali percorsi devono avere:

  • cadenza biennale;
  • durata di almeno 30 ore;
  • contenuti riferiti a una o più materie tra quelle previste per i corsi accreditati.

L’esigenza di aggiornamento è giustificata dalla continua evoluzione della normativa doganale e dalla crescente complessità delle restrizioni e degli adempimenti in materia di commercio internazionale, che richiedono una gestione sistematica della trade compliance.

Rilevanza dell’aggiornamento ai fini AEO

La circolare chiarisce che l’aggiornamento è necessario ai fini di una valutazione positiva degli standard pratici di competenza nei confronti di coloro che, pur avendo acquisito la qualifica professionale, non abbiano svolto attività come esperti qualificati presso un soggetto certificato AEO per un triennio consecutivo, ovvero non abbiano svolto attività connesse all’ambito doganale.

Sono esemplificate, in tal senso, le ipotesi di mancato esercizio dell’attività doganale quali:

  • svolgimento della professione di spedizioniere doganale;
  • lavoro dipendente o altra forma contrattuale presso una casa di spedizioni.

Se il soggetto interessato intende iniziare a operare con la qualifica professionale presso un soggetto certificato AEO, la frequenza di almeno un corso di aggiornamento nel biennio precedente l’inizio dell’attività in qualità di operatore professionale sarà valutata positivamente nel monitoraggio periodico delle certificazioni AEO già rilasciate.

Verifiche in sede di audit e documentazione da esibire

La circolare precisa che la partecipazione ai corsi di aggiornamento obbligatori sarà oggetto di verifica in occasione degli audit periodici. In tale sede dovranno essere esibiti:

  • l’attestato di partecipazione;
  • ove l’attestato non contenga tutte le informazioni necessarie, la documentazione da cui risultino durata e materie del corso seguito.

Negli altri casi, il possesso di attestati di frequenza ai corsi di aggiornamento sarà comunque valutato positivamente, in sede di audit, ai fini dell’affidabilità e della compliance dell’operatore.

Regime autorizzatorio dei corsi di aggiornamento

Per i corsi di aggiornamento, diversamente dai corsi base di 200 ore, non è richiesto alcun preventivo accreditamento da parte degli enti erogatori. La circolare riconosce tuttavia la possibilità, rimessa alla discrezione dell’ente, di inviare il programma all’Ufficio AEO compliance e grandi imprese almeno 30 giorni prima dell’inizio del corso.

Entro tale termine l’Ufficio può formulare eventuali osservazioni; in mancanza di riscontro, il silenzio dell’Ufficio vale come assenso.

Docenze di funzionari ADM

Quanto all’impiego di funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nelle docenze, la circolare stabilisce che tali incarichi siano svolti a titolo personale, nel rispetto dell’art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, delle altre disposizioni vigenti e delle direttive impartite dall’Agenzia.

Punti principali

Quadro normativo e finalità della formazione

La circolare si colloca nel quadro dell’art. 39, lettera d), del Regolamento (UE) n. 952/2013 (CDU) e dell’art. 27, par. 1, lett. b), del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2447/2015. La formazione è finalizzata al conseguimento della "qualifica professionale" richiesta per soddisfare il criterio AEO relativo ai requisiti di competenza del richiedente o del responsabile delle questioni doganali.

Soggetti abilitati a erogare la formazione base

Possono erogare la formazione anche soggetti diversi dall’Autorità doganale di uno Stato membro, purché si tratti di istituti di insegnamento riconosciuti o di associazioni professionali o commerciali riconosciute dalle autorità doganali di uno Stato membro o riconosciute nell’Unione. Gli enti che intendono offrire corsi base devono ottenere l’accreditamento del percorso formativo prima dell’avvio, presentando domanda al competente Ufficio AEO, compliance e grandi imprese.

Corsi di aggiornamento professionale

La circolare conferma la necessità di percorsi di aggiornamento professionale con cadenza biennale e durata minima di 30 ore, su una o più materie attinenti ai corsi accreditati. Tali corsi sono pensati per mantenere aggiornata la preparazione in un contesto normativo, geopolitico e tecnologico in continua evoluzione, nonché per gestire correttamente le restrizioni e gli adempimenti del commercio internazionale.

Valenza ai fini degli standard pratici di competenza e del monitoraggio AEO

L’aggiornamento assume rilievo per i soggetti che hanno acquisito la qualifica professionale ma non abbiano svolto attività, come esperti qualificati, presso un soggetto certificato AEO per un triennio consecutivo, oppure non abbiano svolto attività connesse all’ambito doganale. Se tali soggetti iniziano a operare presso un soggetto AEO, aver frequentato almeno un corso di aggiornamento nel biennio precedente è considerato positivamente nel monitoraggio periodico delle certificazioni AEO.

Verifiche in audit e documentazione

La partecipazione ai corsi di aggiornamento obbligatori sarà verificata in occasione degli audit periodici. In sede di verifica dovranno essere esibiti l’attestato di partecipazione e, se necessario, ulteriore documentazione attestante durata e materie trattate. Negli altri casi, il possesso di attestati di frequenza sarà valutato positivamente ai fini dell’affidabilità e della compliance dell’operatore.

Assenza di accreditamento preventivo per i corsi di aggiornamento

A differenza dei corsi base di 200 ore, per i corsi di aggiornamento non è richiesto un preventivo accreditamento da parte degli enti erogatori. Rimane però possibile trasmettere il programma all’Ufficio AEO compliance e grandi imprese almeno 30 giorni prima dell’inizio del corso; in tal caso l’Ufficio può formulare osservazioni entro tale termine, mentre il silenzio equivale ad assenso.

Docenze di funzionari ADM

L’impiego di funzionari ADM come docenti avviene a titolo personale, ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e nel rispetto delle disposizioni vigenti e delle direttive dell’Agenzia.

Come è indicizzato

Materieaeoregimi doganalicompliance doganaleformazione professionale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.