Circolare ADM n. 2/2024
Contraddittorio nelle procedure di controllo della dichiarazione doganale. Chiarimenti a seguito delle modifiche allo statuto dei diritti del contribuente introdotte dal D.LGS. n. 219 del 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’impatto del D.lgs. n. 219/2023 sul contraddittorio endoprocedimentale nelle procedure doganali. Pur essendo stato introdotto nell’art. 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente un principio generale di contraddittorio con termine minimo di 60 giorni, l’ADM ribadisce che, in materia doganale, continuano a prevalere le norme unionali e speciali, che impongono nella sostanza un termine di 30 giorni sia nei controlli allo sdoganamento sia nei controlli a posteriori. La circolare coordina quindi la disciplina nazionale con quella del CDU, del regolamento delegato e del regolamento di esecuzione, richiamando anche l’art. 11 del D.lgs. n. 374/1990 e il principio di specialità.
Contraddittorio nelle procedure di controllo della dichiarazione doganale dopo le modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente
Contraddittorio nelle procedure di controllo della dichiarazione doganale
La circolare fornisce chiarimenti operativi dopo le modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente introdotte dal D.lgs. n. 219/2023, con particolare riguardo al coordinamento tra disciplina nazionale e normativa unionale nelle procedure di controllo doganale. L’ADM ribadisce che, in materia doganale, il principio del contraddittorio continua a essere regolato in via prioritaria dalle norme del Codice doganale dell’Unione e dalle disposizioni speciali del D.lgs. n. 374/1990.
Quadro normativo di riferimento
Il D.lgs. n. 219/2023, in vigore dal 18 gennaio 2024, ha introdotto nell’art. 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente un principio generale di contraddittorio per gli atti autonomamente impugnabili, prevedendo:
- la preventiva comunicazione dello schema di atto;
- un termine non inferiore a 60 giorni per le controdeduzioni o per l’accesso agli atti;
- l’obbligo di motivare l’atto finale rispetto alle osservazioni non accolte.
Contestualmente è stato abrogato l’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, che richiamava espressamente, per gli accertamenti e le verifiche doganali, l’art. 11 del D.lgs. n. 374/1990.
Disciplina speciale delle verifiche doganali
Per le operazioni doganali la circolare richiama l’art. 11 del D.lgs. n. 374/1990, che disciplina le revisioni di accertamento. Dopo la consegna del verbale, l’operatore interessato può presentare osservazioni e richieste entro 30 giorni dalla consegna o dalla ricezione del verbale, prima della notifica dell’avviso di accertamento.
L’ADM evidenzia che questa disciplina speciale resta operativa nonostante l’abrogazione del richiamo contenuto nello Statuto, perché nella materia doganale continuano a operare norme unionali direttamente applicabili e prevalenti.
Norme unionali rilevanti e primato del diritto dell’Unione
La circolare fonda i chiarimenti soprattutto su:
- art. 22, par. 6, CDU e art. 8, par. 1, regolamento delegato (UE) 2015/2446, che impongono la comunicazione preventiva delle motivazioni e un termine di 30 giorni per le osservazioni prima di una decisione sfavorevole;
- art. 102, par. 3, CDU, relativo alla notifica dell’obbligazione doganale;
- art. 105, par. 3, CDU, relativo alla contabilizzazione dell’obbligazione doganale;
- art. 194 CDU, che impone la verifica della dichiarazione entro un termine ragionevole e lo svincolo in un’unica volta delle merci della medesima dichiarazione;
- art. 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, che disciplina l’adozione della decisione dopo le osservazioni dell’interessato.
La circolare richiama il principio di primato del diritto dell’Unione e precisa che le autorità nazionali devono disapplicare le norme interne incompatibili finché restano vigenti le norme imperative unionali.
Controlli all’atto dello sdoganamento
Se, in fase di sdoganamento, l’Ufficio intende modificare in peius i dati dichiarati, si tratta di una decisione sfavorevole che richiede il contraddittorio preventivo ai sensi del combinato disposto degli artt. 22, par. 6, e 194 CDU e dell’art. 8 del regolamento delegato.
In tale ipotesi:
- l’Ufficio deve assegnare all’operatore economico 30 giorni per osservazioni e richieste;
- il termine riguarda tutti i diritti compresi nell’obbligazione doganale derivante dalla dichiarazione, per il suo carattere unitario;
- la disciplina nazionale generale dei 60 giorni non si applica, in ragione della prevalenza della disciplina unionale speciale.
Controlli a posteriori
Per i controlli doganali successivi all’accertamento della dichiarazione, la circolare afferma che permane l’obbligo di assegnare 30 giorni dalla consegna o ricezione del processo verbale per presentare osservazioni e richieste. Tale conclusione è giustificata da:
- immediata applicabilità degli artt. 22, par. 6, e 105, par. 3, CDU, nonché dell’art. 8 del regolamento delegato;
- prevalenza del diritto UE;
- applicazione dell’art. 11 del D.lgs. n. 374/1990;
- principio di specialità, richiamato anche dalla relazione illustrativa al D.lgs. n. 219/2023.
Anche in questo caso il termine di 30 giorni opera per tutti i diritti oggetto dell’obbligazione doganale derivante dalla dichiarazione controllata.
Chiusura anticipata del contraddittorio
La circolare precisa che, sia nei controlli in linea sia nei controlli a posteriori, l’art. 8, par. 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 consente all’autorità doganale di adottare la decisione anche prima della scadenza del termine di 30 giorni, se l’interessato presenta le proprie osservazioni in anticipo, salvo che dichiari contestualmente di voler ulteriormente esprimere il proprio punto di vista.
Indicazioni organizzative
Le Direzioni territoriali sono chiamate a vigilare sul corretto e uniforme adempimento da parte degli uffici dipendenti e a segnalare eventuali difficoltà applicative. La circolare, quindi, ha una funzione di indirizzo operativo per uniformare la gestione del contraddittorio nelle procedure di controllo doganale.
Punti principali
Nuovo principio generale del contraddittorio nello Statuto
Il D.lgs. n. 219/2023 ha introdotto l’art. 6-bis nello Statuto dei diritti del contribuente, prevedendo che tutti gli atti autonomamente impugnabili siano preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo. Il comma 3 stabilisce un termine non inferiore a 60 giorni per le controdeduzioni o per l’accesso agli atti, ma la circolare precisa che tale regola generale non prevale sulla disciplina doganale speciale e unionale.
Persistenza della disciplina speciale doganale
Per gli accertamenti e le verifiche doganali continua ad operare l’art. 11 del D.lgs. n. 374/1990, che prevede 30 giorni dalla consegna o ricezione del verbale per presentare osservazioni e richieste prima della notifica dell’avviso di accertamento. L’abrogazione del previgente art. 12, comma 7, dello Statuto non elimina dunque la tutela partecipativa in dogana, che resta regolata da una disciplina speciale e dal diritto UE.
Preminenza delle norme unionali
La circolare richiama gli artt. 22, par. 6, 102, par. 3, 105, par. 3 e 194 del CDU, nonché l’art. 8 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e l’art. 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Tali disposizioni impongono il diritto di essere sentiti prima di decisioni sfavorevoli e stabiliscono la tempistica del contraddittorio; essendo norme di matrice unionale e immediatamente applicabili, prevalgono sulla disciplina nazionale.
Controlli all’atto dello sdoganamento
Quando, in fase di sdoganamento, l’Ufficio intende modificare in peius i dati dichiarati, deve essere garantito il contraddittorio. L’operatore economico va messo in condizione di presentare osservazioni e richieste entro 30 giorni; il termine si riferisce a tutti i diritti compresi nell’obbligazione doganale derivante dalla dichiarazione, in ragione del suo carattere unitario.
Controlli a posteriori
Nei controlli successivi all’accertamento della dichiarazione doganale, permane l’obbligo di concedere 30 giorni dalla consegna o ricezione del processo verbale per osservazioni e richieste. La circolare motiva tale conclusione con la prevalenza del diritto UE, con l’art. 11 del D.lgs. n. 374/1990 e con il principio di specialità; anche qui il termine vale per tutti i diritti oggetto dell’obbligazione doganale.
Chiusura anticipata del contraddittorio
In entrambi i casi, ai sensi dell’art. 8, par. 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, se l’interessato presenta osservazioni prima della scadenza dei 30 giorni, l’autorità doganale può adottare la decisione, salvo che l’interessato dichiari contestualmente di voler esprimere ulteriormente il proprio punto di vista.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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